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Il Giudice di Pace di Ischia “riabilita” i cattivi pagatori

Numerose sentenze hanno stabilito l’illegittimità della segnalazione di diversi clienti alla Centrale rischi di intermediazione finanziaria da parte degli istituti bancari

Sempre più cittadini, anche sulla nostra isola, si vedono pesantemente colpiti da una misura tra le più gravi che una banca possa intraprendere nei confronti di un cliente. Si tratta della segnalazione al registro Centrale rischi del cosiddetto Eurosistema, registro detenuto presso la Banca d’Italia, con la qualifica di “cattivo pagatore”. Un “marchio” dalle conseguenze pesantissime, in quanto preclude l’accesso al credito e a vari tipi di finanziamento. Tuttavia, una gran parte di queste segnalazioni è illegittima, come varie sentenze del Giudice di Pace di Ischia hanno progressivamente stabilito. Infatti anche diversi clienti ischitani del sistema bancario sono stati costretti ad adire alle vie legali per vedere dichiarata illegittima la segnalazione fatta ai loro danni. L’avvocato Vito Mazzella, in una serie di processi riguardanti la posizioni dei propri assistiti, è riuscito a dimostrare la palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e a ottenerne il reintegro con diverse pronunce di illegittimità. In diversi casi, tra l’altro, la banca non ha avvisato regolarmente il cliente dell’imminente iscrizione alla Centrale rischi, né con un atto di messa in mora, né con solleciti o richieste di rientro del debito, tra l’altro violando il codice deontologico che disciplina il relativo trattamento dei dati.

Infatti, da punto di vista dei presupposti di legge per l’iscrizione alla Centrale rischi in posizione di sofferenza, la giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito – riprendendo le “istruzioni per gli intermediari creditizi” – che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza; di conseguenza, in ipotesi di segnalazione errata alla Centrale Rischi, il danno derivante al cliente e consistente nell’impossibilità di poter accedere al credito bancario è “in re ipsa”. La classificazione di un cliente come “sofferente” dal punto di vista debitorio implica una “valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”, ma che all’origine della segnalazione debba esservi un’attività istruttoria da parte della società creditizia è confermato dall’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d’Italia.

Di conseguenza l’istituto bancario, prima di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che l’interessato vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio.

Fra l’altro, il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza: è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, o, come chiarito in alcune sentenze, l’intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l’istituto bancario. La Suprema Corte di Cassazione ha oramai definitivamente affermato il principio secondo il quale, come abbiamo accennato, il danno da errata segnalazione deve essere considerato in re ipsa, cioé sussiste per il solo fatto che l’intermediario abbia erroneamente segnalato il cliente senza che il danneggiato debba fornire prova del danno. Ne discende che il cliente che ritenga di aver sofferto un danno dall’illegittima segnalazione operata da parte della propria banca, si dovrà limitare ad allegare il danno patito senza dover dimostrare l’esistenza di un collegamento tra la condotta inadempiente posta in essere dal professionista e il pregiudizio sofferto.

Anche in materia dell’accennata violazione del codice di deontologia, esistono diverse pronunce rese proprio in merito a casi relativi a clienti isolani. Il Giudice di Pace di Ischia, Dott. Salvatore Carro, con una sentenza del 2013, ha affermato: “..tale comportamento della convenuta (la banca) risulta in contrasto con la normativa in materia… in particolare con l’obbligo di preventiva comunicazione al debitore prima della comunicazione per l’iscrizione nel predetto registro. In tal modo, poiché si tratta di normativa vigente in deroga al generale divieto di schedatura ed al diritto alla privacy dei cittadini, deroga legittimata solo da ragioni economiche rilevanti per l’economia nazionale (v. le condivisibili decisioni della giurisprudenza in merito alla necessità di effettuare le predette comunicazioni ed analizzare compiutamente la effettiva insolvenza del soggetto che viene segnalato), è evidente che v’è stata una violazione di legge oltre che dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della convenuta per cui l’attore ha diritto al risarcimento dei danni, da intendersi nel suo senso più ampio ovvero comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale proprio per la onnicomprensiva definizione di legge in materia contrattuale..”.

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Infine, dal punto di vista del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nell’ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste in primo luogo nella sua impossibilità di poter usufruire del credito bancario. Tale danno emerge sia nell’ipotesi di errore nella segnalazione (ad esempio, viene indicato un nominativo, che non corrisponde al soggetto destinatario), sia in ipotesi del cosiddetto “errore di categoria” (ossia viene indicata la sofferenza ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato – l’importo non è aggiornato etc.). Più gravi sono le prime ipotesi in quanto viene preclusa al cliente, in ultima istanza, l’opportunità di poter accedere al sistema creditizio; altresì grave è la seconda ipotesi in quanto si configura la situazione della c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario. La Cassazione ha ribadito il principio oramai consolidato del ricorso al criterio equitativo per la determinazione del danno, nonché alla possibilità di determinazione di un danno, di natura extracontrattuale, che contempli il danno di immagine sofferto dal cliente; nel caso di specie l’attrice non può accedere al credito. Grazie a tali argomentazioni, il Giudice di Pace di Ischia ha accolte numerose contestazioni da parte di cittadini isolani illegittimamente classificati come cattivi pagatori, restituendo loro la dignità garantita dai diritti costituzionalmente previsti.

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