CRONACAPRIMO PIANO

Biglietterie all’ex parcheggio Guerra: il Tar “frena” la Gestour, brinda il Comune

La società di navigazione chiedeva l’annullamento del provvedimento firmato dal sindaco d’Ischia, che spostava le biglietterie dalla banchina Olimpica del Porto di Ischia. I giudici amministrativi negano la sospensiva, fissando la camera di consiglio al prossimo 16 settembre

Un primo round giudiziario vinto e portato a casa, che secondo alcuni equivale quasi a un preavviso di vittoria Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la richiesta della società di navigazione Gestour che di fatto, sintetizziamo la vicenda prima di scendere nei dettagli, chiedeva (inaudita altera parte) di applicare la sospensiva sul provvedimento adottato dall’amministrazione comunale di Ischia, guidata dal sindaco Enzo Ferrandino, che stabiliva di sistemare in questo periodo di alta stagione le biglietterie delle compagnie – che svolgono servizio di collegamenti da e per la terraferma con navi traghetto – nell’area dell’ex parcheggio Guerra. Ebbene i giudici del Tar hanno detto “no” ed hanno rimandato la discussione al prossimo 16 settembre. E onestamente, pur senza volerci addentrare in valutazioni di carattere giudiziario o giuridico che non ci appartengono, lo fa in una maniera che pare non promettere niente di buono per la parte avversa.

Di fatto la Gestour, per conto del suo legale avv. Maria Grazia Di Scala, chiedeva l’annullamento, previa sospensione della efficacia, “della Ordinanza n. 116 dell’ 8.8.2020, mai notificata, con la quale il Sindaco del Comune di Ischia ha ordinato che tutti i conducenti di veicoli di qualsiasi tipologia, diretti all’imbarco dal Porto di Ischia, non debbano assolutamente fermarsi e sostare nella via Iasolino e nei pressi della Banchina Olimpica ove sono ormeggiate i traghetti in partenza e di attendere ed incolonnarsi nella area di parcheggio denominata Guerra, ubicata sulla S.S. n. 270, oggi in gestione della Città Metropolitana, nonché di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale”. L’istanza cautelare come detto è stata respinta con la fissazione dell’udienza al 16 settembre ma sono le motivazioni che appaiono abbastanza indicative e chiare. Nel dispositivo infatti si legge testualmente quanto segue: “Rilevato che il provvedimento gravato appare meramente applicativo dell’ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha demandato ai Sindaci dei comuni interessati, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l’adozione, con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, di misure di sicurezza per la fruizione degli spazi e degli specchi d’acqua non oggetto di concessione demaniale marittima in modo da garantire il rispetto del distanziamento e delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli; Ritenuto che il sollevato pregiudizio sia eventualmente ristorabile in sede risarcitoria; per questi motivi respinge l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.”. Fin qua i giudici del Tar, adesso non resta che attendere un mese esatto e capire se l’indicazione chiara che vi abbiamo appena esposta potrà essere o meno smontata. Senza considerare che in ogni caso la stagione estiva starà a quel punto quasi volgendo al termine. Per la cronaca, l’ente di via Iasolino era difeso dall’avvocato Leonardo Mennella.

Le ragioni che vengono ritenute tali dalla Gestour erano ovviamente presenti nel ricorso inoltrato dalla società di navigazione al tribunale amministrativo. Nello stesso si evidenzia come il Comune di Ischia, attraverso l’ingegnere Gaetano Grasso, “collaboratore dell’ente estraneo al personale organico, privo del profilo professionale che gli consenta di svolgere attività gestionali ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 267/2000, ha convocato la società ricorrente e l’ha invitata a sottoscrivere un contratto della durata di quattro anni per le stagioni turistiche dal 1 agosto 2020 al 30 settembre 2024, in cui è previsto che il Comune di Ischia avrebbe consentito l’utilizzo da parte della stessa del piazzale per la bigliettazione dei veicoli in partenza a condizione che essa si fosse munita, come si legge all’art. 4 del documento, di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, in assenza delle quali ‘alcuna attività potrà essere iniziata e nessuna struttura sia pure temporaneamente installata ed allestita”. Nel ricorso si fa presente come la società ricorrente non abbia accettato tali condizioni a differenza di Caremar e Medmar che secondo quanto contenuto nell’atto giudiziario commetterebbero anche il reato di furto di energia in danno dell’Enel “in quanto per essa nulla pagano non essendovi misuratore”.

Poi si evidenzia ancora che “il manufatto non dispone di servizi igienici per l’uso e i bisogni del personale con la conseguenza che esso violi le norme sulla sicurezza sul lavoro e la rappresentanza sindacale dell’UGL ha inoltrato diffida affinché non sia consentito l’uso della struttura baraccale. Non sarà sufficiente argomentare che a distanza di 50 metri da quella baracca sia stato realizzato un unico servizio igienico, anche esso privo di autorizzazione paesaggistica, che debba soddisfare esigenze di centinaia di persone, quali passeggeri in attesa delle partenza, di vigili che controllano le partenze, decine e decine di tassisti con la conseguenze che la contaminazione e il pregiudizio sanitario siano evidenti e palesi. Non sono presenti peraltro i servizi igienici per i soggetti diversamente abili che devono essere necessariamente installati ai sensi del D.P.R. n. 348/78 e D.M. 236/89”.

Ma non è tutto. La Gestour tira in ballo anche il sindaco Enzo Ferrandino e fa notare nella richiesta di sospensiva poi respinta quanto segue: “Ma vi è di più: il sindaco non ha adottato l’atto impugnato quale ufficiale di governo e quindi ai sensi dell’art. 107 del D. lvo 267/2000, lo stesso avrebbe dovuto essere adottato dal comandante della polizia municipale, responsabile del settore della Mobilità, competente a valutare le implicazioni sulla circolazione stradale e le conseguenze sulla sicurezza stradale. Nel caso di specie il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato in nessun caso dal sindaco, il quanto il comandante del porto di Ischia con la ordinanza 54/20 ha regolamentato l’accesso alla banchina portuale proprio nell’obiettivo di garantire la regolarità della circolazione e la incolumità pubblica, con la conseguenza che non sussista alcuna necessità di interesse pubblico ed il provvedimento, proprio per tale ragione, è ulteriormente viziato da omessa ponderazione”. A riguardo, sempre l’avv. Di Scala sottolineava il vizio di incompetenza del primo cittadino dal momento che i provvedimenti sarebbero di conseguenza del prefetto atteso che si tratta di strada statale ubicata fuori dal centro abitato. Ma nel mirino finisce anche la struttura dove sorgono le biglietterie nell’ex Parcheggio Guerra, ritenuto abusivo e per il quale avrebbe dovuto essere disposta ordinanza di abbattimento.

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C’è poi anche un altro passaggio interessante e significativo, che potrebbe anche aver fatto breccia nel “cuore” dei giudici amministrativi. Nel ricorso si legge: “Il provvedimento comunale fa riferimento alla necessità di adottare la determinazione del traffico per prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19. Il sindaco non ha alcuna competenza in materia, esulando l’adozione di siffatti atti dalla previsione dell’art. 50 del d. lvo 267/2000, ed in ogni caso l’atto non è idoneo a evitare la diffusione della pandemia che anzi favorisce determinando in quel sito la concentrazione di persone quali tassisti, vigili urbani, passeggeri. Peraltro, essa contrasta con le disposizioni statali e regionali che prevedono il solo distanziamento e l’uso della mascherina, con la conseguenza che la circolazione non c’entri in siffatta materia”. A chiudere il legale della Gestour rimarcava ancora che “si è omesso di considerare che l’incolonnamento in via Iasolino determina il distanziamento tra le persone e non la concentrazione mentre in quel parcheggio Guerra ove si fermano tassisti, vigili, conducenti di veicoli privati, con centinaia di persone, condannate a prolungate soste, il distanziamento viene meno con naturali affollamenti”.

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