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Braccio di ferro NU a Lacco, carenza d’interesse per la Balga

Nel verdetto del Tar, che ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensiva avanzata dall’azienda, hanno avuto un peso non trascurabile le argomentazioni portate dal Comune di Lacco Ameno

Il Tar ha dunque negato la sospensiva: come abbiamo anticipato nell’edizione di ieri, la Balga dovrà attendere il giudizio di merito, fissato a maggio, per far valere le sue ragioni contro l’esito della gara che ha assegnato alla rivale SuperEco l’appalto della nettezza urbana a Lacco Ameno. Tre settimane fa, in occasione dell’istanza della Balga, illustrammo le ragioni dell’azienda. Ora passiamo a esaminare in sintesi le argomentazioni portate dal Comune di Lacco Ameno, rappresentato in giudizio dall’avvocato Nicola Patalano.

Innanzitutto, lo scorso febbraio la stessa Balga  comunicò il trasferimento del ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti: in particolare informò l’Ente di aver sottoscritto un contratto di affitto di azienda con la società Is.V.Ec. s.r.l. trasferendo a quest’ultima il ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti. Quindi, secondo il Comune, la Balga sin dalla data di notifica del ricorso «non è portatrice di alcun interesse all’accoglimento del ricorso giacché non otterrebbe alcun beneficio economico dall’accoglimento del gravame giacchè non gestisce più il ramo per la gestione dei rifiuti; ancora, al riguardo, è da rimarcare che al momento dell’affitto del ramo d’azienda la Balga s.r.l. non era titolare di alcun contratto di appalto con il Comune di Lacco Ameno e la gara per cui oggi è causa era ancora in corso (anzi la ricorrente era già stata esclusa e non aveva ancora impugnato l’esclusione); sicché alcuna obbligazione specifica poteva aver assunto nei confronti dell’affittuaria del ramo d’azienda da poter oggi far valere, in questa sede, quale oggetto del contratto tra le parti». Inoltre, nella memoria redatta dall’avvocato Patalano, viene spiegato anche che «non sussiste alcun danno grave ed irreparabile per la ricorrente giacché, in ogni caso, il servizio non verrebbe assegnato alla Balga s.r.l e non verrebbe svolto dalla stessa atteso che ha, ormai, ceduto il ramo d’azienda: infatti nella menzionata nota la ricorrente precisava che l’affittuaria del ramo d’azienda subentrava alla Balga s.r.l. nell’iscrizione all’albo gestori ambientali e rimane l’unica titolata allo svolgimento di servizi ambientali». Dunque, in tal modo si evidenzia una carenza d’interesse ad agire, quantomeno sopravvenuta, da parte dell’azienda ricorrente.

Il Comune ha poi spiegato che non sussiste il cosiddetto fumus boni iuris per l’accoglimento del ricorso né il difetto di motivazione lamentato dai legali della Balga. Secondo l’avvocato del Comune, il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica era congegnato in modo  tale per cui la Commissione ha operato le valutazioni in virtù di una griglia di valutazione già predeterminata e particolarmente dettagliata laddove a fronte di precisi descrittori (di giudizio e criteri di giudizio) corrispondeva un preciso coefficiente in grado di parametrare il singolo punteggio nell’ambito del massimo attribuibile per ciascuna sotto-categoria. Nel disciplinare di gara veniva chiarito che il metodo impiegato dalla Commissione sarebbe stato il metodo aggregativo compensatore  con la relativa formula, così come ad ogni giudizio (cui corrispondeva un coefficiente numerico) era collegato un descrittore oggettivo (criterio di giudizio) tale da consentire alla Commissione di uniformare la propria valutazione ed al concorrente di poter verificare (ed anche confrontare) le singole valutazioni attribuite ad ogni concorrente per ogni sotto-categoria dalla Commissione di gara. Fra l’altro, la Balga non ha mai impugnato – nei termini – né il bando, né il capitolato, né il disciplinare di gara.

Il terzo motivo addotto dalla Balga era costituito dalla mancata esclusione della SuperEco dalla gara, per aver violato l’articolo 80 comma 5 del codice degli appalti, per presunte inadempienze durante lo svolgimento del servizio nel Comune di Milazzo. In realtà, non era avvenuta alcuna risoluzione contrattuale tra la controinteressata e il Comune in questione non vi erano annotazioni nel casellario ANAC ed, infine,  in ogni caso – la sentenza del TAR Catania non era definitivamente passata in giudicato: tali elementi, peraltro, hanno indotto correttamente la Commissione a ritenere che la Supereco s.r.l., non fosse tenuta a dichiarare nel Documento di gara unico europeo (DGUE) presentato le vicende del precedente rapporto.

Queste, in sintesi, i motivi addotti dal Comune di Lacco Ameno per chiedere «il rigetto della istanza cautelare come formulata giacché allo stato, in ogni caso, il soggetto ricorrente non potrebbe subentrare nell’appalto poiché ha ceduto il ramo d’azienda ad altro operatore economico». Richiesta che il Tar ha accolto, negando la sospensiva e rinviando la vicenda all’udienza di merito.

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