BRACCIO DI FERRO TRA IL MEZZATORRE E L’ASL
Snodo fondamentale nel contenzioso in atto tra l'azienda sanitaria e il prestigioso albergo foriano, che si era visto infliggere l’interdizione per carenze igienico sanitarie di alcuni spazi dal Comune di Forio a seguito di una relazione dell’ASL. Il Tar dà ragione però al legale rappresentante della struttura, intimando l'ente locale a consegnare una serie di atti

Rapporti tesi e contenziosi velenosi tra “Mezzatorre Hotel e Thermal Spa” con le sue srl e l’ASL Na 2 nord. 8 mesi ed il ricorso alle vie legali per vedersi riconoscere atti ed un diritto alla “non chiusura“ e la visione degli atti contestati. Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti. Il noto Resort & SPA di Forio in località Mezzatorre lo scorso 8 maggio è stato destinatarie, in data 8 maggio 2023, di una visita ispettiva da parte di funzionari della locale ASL che, successivamente all’inoltro della documentazione richiesta, avvenuta in data 26 maggio 2023, si era conclusa con l’adozione dell’ordinanza sindacale di chiusura n. 93 del 20 giugno 2023. Sulla scorta della relazione del 25 maggio 2023 redatta proprio dall’ASL, il Sindaco del Comune di Forio aveva loro contestato una serie di irregolarità igienico/amministrative. A fronte dell’adozione dell’ordinanza sindacale il Mezzatorre il 28 giugno stesso, da un lato, hanno significato “alle amministrazione la già avvenuta trasmissione della documentazione richiesta dall’Asl un mese prima, in maggio e dall’altra, la necessità di annullare in autotutela tanto l’ordinanza sindacale n. 93/ quanto la relazione ASL del 25 maggio, protocollata il 26.05.2023) a firma del Dott. Carraturo”.
Infine, forte della correttezza della sua posizione la gestione del rinomato hotel, dall’altro ha avanzato l’istanza di accesso a “tutta la documentazione istruttoria ed endoprocedimentale afferente il sopralluogo effettuato dal Dott. Carraturo l’8 maggio ed in particolare: – verbale concernente la verifica, la misurazione e l’accertamento della “temperatura del fango” con indicazione del dispositivo utilizzato dal Dott. Carraturo; – verbale di audizione del “medico delle terme” e del Direttore edel Direttore sanitario anche con riferimento alle indicazioni fornite dal Dott. Carraturo; – verbale attraverso cui si accertava l’inesistenza di “rilevatori per il controllo temperature e minutaggi di fanghi e bagni terapeutici” con relativo accertamento da parte del Dott. Carraturo; – verbale di accesso presso la reception e contestazione delle relative carenze tecniche (i.e. registri); – verbale di acquisizione (anche presso l’amministrazione comunale) di tutti i documenti elencati all’ultimo punto della relazione redatta dal Dott. Carraturo”. Richieste tutte risultate vane. Un colpo durissimo per un’azienda il cui prestigio la precede e che del buon nome e della correttezza fa un vanto. Un diniego quello di ASL e comune che ha imposto agli imprenditori turriti di adire alle vie legali.
Sul diniego degli atti è stato presentato, avendo ragione, ricorso al TAR sia dalla
Torre San Montano S.r.l. che dal Mezzatorre Hotel S.r.l.. Le srl erano difese dall’avvocato Andrea Torino, contro Asl 107 – Napoli 2, difesa dall’avvocato Guglielmo Ara, non costituito in giudizio. L’obbiettivo centrato dalle società è stato quello dell’annullamento del silenzio – rigetto sull’istanza accesso atti prot. 26176/2023. A fronte del silenzio serbato da entrambe le adite amministrazioni, le ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR, onde dedurre, premessa la loro legittimazione ed interesse all’accesso richiesto, l’illegittimità del silenzio impugnato per numerose violazioni di legge, difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione dell’obbligo di clare loqui. In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che il sostanziale diniego, reso sia dal Comune che dall’ASL, pregiudicherebbe gravemente (e irrimediabilmente) la loro posizione giuridica determinando l’impossibilità per le stesse di tutelare i loro diritti, considerato che il diniego implicito a visionare ed estrarre copia dei verbali, degli accertamenti e delle relazioni redatte all’esito dei sopralluoghi condotti presso la loro struttura alberghiera ha di fatto impedito di conoscere le ragioni ed i presupposti che hanno condotto all’adozione da parte del Sindaco di Forio dell’ordinanza n. 93/2023 e, quindi, di predisporre tutte le iniziative necessarie per tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria posizione giuridico – economica.
Si è costituita con memoria di mero stile esclusivamente l’ASL NAPOLI 2 NORD.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, risultando poi fondato ed accolto. «Nel caso di specie- scrivono i giudici- sussiste in capo alle ricorrenti un evidente interesse concreto, diretto e attuale, di natura “difensiva”, all’ostensione della richiesta documentazione, apparendo evidente come soltanto la disamina di quest’ultima possa loro consentire di conoscere le ragioni che hanno condotto l’amministrazione comunale, in forza delle risultanze emerse all’esito del condotto accertamento sanitario, a ritenere le attività svolte nella gestita struttura alberghiera come non osservanti le prescrizioni igienico/sanitarie imposte dalla normativa di settore, al precipuo scopo anche soltanto di vagliare compiutamente la possibilità di predisporre un’adeguata tutela giurisdizionale dei propri interessi imprenditoriali. La richiesta documentazione, dunque, appare, nei limiti ed in forza della valutazione ex ante sopra descritta, indispensabile per verificare la correttezza dell’accertamento condotto e la sua regolarità procedimentale, nonché per risalire alle cause che hanno motivato l’ordinanza di cui le ricorrenti sono state destinatarie, onde eventualmente tutelarsi anche in sede giudiziaria”.
Ora le amministrazioni Asl e comune dovranno esibire al Mezzatorre e alle srl cointeressate la documentazione richiesta con l’istanza inoltrata il 28 giugno 2023 entro il termine di 30 giorni. Inoltre il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), condanna le amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida nel complessivo importo di € 1.500,00.