CRONACAPRIMO PIANO

“Brinda” il comune

Il Tar Campania nega la sospensiva sul ricorso proposto da Cala degli Aragonesi contro il Comune di Casamicciola, che ha deciso di gestire l’approdo diportistico dopo la scadenza della concessione al privato. Il ricorrente aveva già rinunciato in parte, la VII Sezione ha imposto il “semaforo rosso”. E adesso l’ente potrebbe chiedere i danni, ecco perché

Il solito ginepraio giuridico, come spesso accade quando c’è di mezzo la giustizia amministrativa. Ma il braccio di ferro tra Comune di Casamicciola Terme e Cala degli Aragonesi sulla gestione di una porzione del porto turistico che a partire dallo scorso dicembre l’ente guidato da Giosi Ferrandino ha ripreso sotto la sua egida, segna adesso un punto importante proprio per il Comune termale. Il presidente della VII Sezione del Tar, dott.ssa Maria Laura Maddalena, ha pronunciato un decreto sul ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto da Cala degli Aragonesi srl in persona del suo legale rappresentante contro il Comune di Casamicciola (difeso dall’avvocato Enrico Soprano) e la Regione Campania e nei confronti di Marina di Casamicciola. Cala degli Aragonesi chiedeva l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia di una serie di atti che analizzeremo tra poco ma intanto partendo dalla fine e cioè dalla pronuncia del giudice che è la seguente: “Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. amm.; Rilevato che con l’istanza di misure cautelari ante causam, proposta in data 9 aprile 2024, parte ricorrente ha chiesto la sospensione interinale della nota prot. n. 776 del 9.4.2025 con cui sono state respinte le istanze del 9.12.2024 e del 17.3.2025 di rinnovo della concessione, nelle more della proposizione dei motivi aggiunti per la sua impugnazione; Ritenuto che non sussistano i presupposti di eccezionale gravità e urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare ex art. 61 c.p.a., non ravvisandosi un pericolo di danno imminente di gravità tale da non consentire nemmeno di provvedere alla proposizione dei motivi aggiunti, tenuto conto della natura pretensiva dell’interesse azionato da parte della ricorrente e considerato che non rileva in questa sede l’asserita lesione del pubblico interesse derivante dai provvedimenti in questione (in quanto il Comune non sarebbe in grado di gestire in proprio il bene in questione) , essendo tale valutazione rimessa unicamente al Comune; P.Q.M. Respinge la suindicata istanza”. Un epilogo che era stato preceduto dalla richiesta di revoca della sospensiva su determinate questioni da parte di Cala degli Aragonesi, che aveva rappresentato più di un segnale.

LE RICHIESTE LEGATE AL RICORSO INTRODUTTIVO

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, la società che fa capo all’imprenditore Antonio Pinto chiedeva nell’ordine l’annullamento previa sospensiva “della Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 27.12.2024, successivamente pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha: i) demandato “all’UTC di procedere ad approfondimenti istruttori circa la possibilità di assumere il servizio [di gestione degli specchi acquei del Porto di Casamicciola Terme; della Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2025 avente ad oggetto ‘Futura gestione degli specchi acquei del porto di Casamicciola Terme. Indirizzi operativi’ con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha deliberato tra l’altro che fino al 2033 l’ente gestirà i servizi di portualità turistica nell’approdo turistico di Casamicciola Terme; Della Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2025 avente ad oggetto ‘Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, nonché del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 alla stessa allegato; della Determinazione n. 26 del 28.02.2025 con la quale il Responsabile dell’Area VII ha ordinato alla Società Marina di Casamicciola s.r.l., di proseguire senza interruzione i seguenti servizi in quanto ritenuti di pubblica utilità; Assicurare la continuità del servizio di eliosoccorso ed eliportuale; Assicurare la custodia e la guardiania delle aree portuali interne al porto non in concessione; – Allestire, manutenere e organizzare lo specchio acqueo e levante del molo di sottoflutto in concessione al Comune, giusta Concessione n. 2 del 26.02.2025; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente”.

I MOTIVI AGGIUNTI

Tra i motivi aggiunti figuravano la richiesta di annullamento “Del silenzio formatosi sull’istanza prot. 25680 del 09.12.2024 con la quale la ricorrente ha avanzato richiesta di rinnovo – per tutte le ragioni (anche economico/finanziarie) ivi declinate – della concessione demaniale marittima 21/2008; del silenzio formatosi sulle istanze contenute nella memoria ex art. 10 Legge 241/90 del 27.01.2025 rivolte tanto al Comune di Casamicciola Terme quanto alla Regione Campania. E PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulle richieste avanzate dalla ricorrente in data 09.12.2024 e 27.01.2025; nonché per la condanna delle amministrazioni intimate, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a., all’adozione dei provvedimenti e delle attività richieste trattandosi di attività vincolata e per la quale non residuano margini di discrezionalità; nonché avverso e per l’annullamento previa sospensiva della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.2025 avente ad oggetto ‘Affidamento dei servizi di portualità turistica del Porto di Casamicciola Terme. Gestione diretta ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del D.lgs 201/2022’, non ancora pubblicata all’Albo Pretorio, in uno alla necessaria relazione tecnica ex art. 14 del D.lgs n. 201/2022 ed a tutti i provvedimenti ad essa allegati; della Deliberazione di G.M. n. 21 del 17.03.2025 avente ad oggetto: ‘Approvazione tariffe ormeggi aree portuali del Comune di Casamicciola Terme 2025’; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso: del ‘Regolamento per la gestione dei servizi di portualità turistica del Porto di Casamicciola Terme’; dell’avviso di pubblicazione prot. 5547 del 17.03.2025; dell’istanza prot. 5546 del 17.03.2025 avanzata dal Sindaco p.t.; dell’atto di anticipata occupazione ex art. 38 (ove esistente) e della concessione demaniale marittima ex art. 36 c.n. (ove esistente)”. Alla fine però, come detto, ricorso respinto e Comune che può sorridere. E attenzione, potrebbe ancora non essere finita qui. Perché l’ente di via Salvatore Girardi potrebbe chiedere i danni al privato che ha fin qui occupato un’area pur senza averne più titolo. E sembra che dalle parti del municipio stiano facendo più di un pensierino a un’azione del genere. Che, addirittura, potrebbe far assumere a questo ricorso le fattezze di un boomerang.

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