Bruxelles e il no alla proroga dei balneari
ISCHIA. Semaforo rosso da parte di Bruxelles per la normativa italiana che prevede la proroga automatica fino a tutto il 2020 delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive. In pratica, secondo l’Avvocatura generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le proroghe delle concessioni delle spiagge per gli stabilimenti balneari scadute dovranno essere messe a gara a livello europeo e dovranno avere una durata limitata. Quindi niente proroga fino al 2020, come aveva invece stabilito il legislatore italiano. L’avvocato generale della Corte, Maciej Szpunar, ritiene infatti che tali proroghe siano illegittime: Szpunar si è richiamato alla “direttiva Bolkestein” concernente i servizi nel mercato dell’Unione, osservando che le convenzioni in questione «non costituiscono “servizi” ai sensi delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici ma “servizi” ai sensi della citata direttiva, secondo la quale, allorché il numero di autorizzazioni disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali autorizzazioni debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata e non possono essere oggetto di una proroga automatica». In altre parole, le normative stabilite dall’Italia, che con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 poi convertiti in legge, aveva previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020, secondo la Corte sottrarrebbero tali concessioni al mercato per un periodo troppo lungo (undici anni: dal 2009 al 2020). Sono stati quindi ritenuti fondati i dubbi espressi dai Tribunali Amministrativi Regionali di Lombardia e Lazio che avevano sollevato le questioni pregiudiziali dinanzi alla corte europea sulle norme italiane, chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario e soprattutto con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici. Le conclusioni dell’avvocato generale non sono vincolanti, ma generalmente vengono riprese nella sentenza che sarà emessa dalla Corte.