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Cadde nel centro di Forio, il Comune ricorre in Appello

Ricorrerà in Appello il Comune di Forio, che avvalendosi del patrocinio dell’avvocato Francesco Pero ha deciso di opporsi alla sentenza di primo grado emessa lo scorso 25 luglio dal giudice di Pace del Tribunale di Ischia, la dottoressa Angela Castagliuolo. L’ente di via Giacomo Genovino finì alla sbarra in seguito alla denuncia di una donna di Ercolano, che la sera del 20 aprile 2013 cadde lungo via Matteo Verde (all’altezza del ristorante “La Tinaia”), riportando alcune lesioni personali a causa della pavimentazione stradale dissestata. Dopo essere stata soccorsa e medicata presso l’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, mediante il proprio legale la signora produsse un atto di citazione nel quale, esponendo quanto le era accaduto, chiese che fosse accertata l’esclusiva responsabilità del Comune di Forio, e che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni nei limiti di valore di 5000 euro.

Rispondendo alle pretese della donna, il Comune di Forio si costituì in giudizio, contestando i fatti ed evidenziando che l’evento avvenne nel «pieno centro di Forio, ovvero in una zona ben illuminata come da relazione scritta del capitano dei vigili urbani Nicolella, e che dunque ai sensi dell’art 1227 c.c. ultimo comma non fosse dovuto alcun risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Comune di Forio, previo accertamento del concorso di colpa dell’attrice, veniva richiesto, ex art. 1227 prima comma c.c., che il risarcimento danni fosse ridotto secondo il grado di responsabilità».

«Il Giudice sulla base della sola testimonianza del genero dell’attrice [….], ritenuto “indifferente ai fatti di causa e sulla cui attendibilità, in assenza di alcun elemento di prova contraria, non sono emersi dubbi, anzi tale è confortata da indubbi elementi indiziari”, riteneva la domanda attrice solo parzialmente fondata, riconoscendo un suo concorso di colpa nella produzione dell’evento dannoso pari al 30%. Sussistendo “la concorrente responsabilità dell’attrice per non aver posto la necessaria attenzione alle condizioni fatiscenti del marciapiedi (come si rileva, del resto, dalla documentazione fotografica allegata e come confermato da entrambe le testimonianze acquisite), e tenuto conto anche della normale illuminazione della zona (che consentiva l’avvistamento del pericolo e la scelta di un percorso alternativo)”, il Giudice riteneva il Comune appellante responsabile con colpa prevalente al 70 %». La dottoressa Castagliuolo stabilì che «relativamente alla quantificazione del danno […] questo giudice quantifica in euro 1500,00 ai valori attuali, la somma congrua ed equa per il completo ristoro del danno per le lesioni personali riportate dall’attrice, dei quali per la percentuale di responsabilità riconosciuta compete il 70% e, pertanto, euro 1.050,00 corrisposti ai valori attuali».

L’avvocato Pero, dopo aver elencato nel dettaglio le ragioni del Comune di Forio, ha concluso il proprio ricorso chiedendo alla Corte di «accogliere il presente appello e per l’effetto così provvedere: annullare la sentenza, per i motivi addotti, per vizio assoluto di motivazione. Nel merito, previa riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la signora […] è l’unica responsabile per le lesioni patite a seguito della caduta avvenuta il 20 aprile 2013 ore 22:30 circa, sul marciapiedi in Forio alla Via Matteo Verde altezza civico 42 e che il Comune di Forio non ha alcuna responsabilità. Ove mai nelle more della decisione d’appello la signora […] mettesse in esecuzione la sentenza di primo grado e fosse pagata, disporre la restituzione delle somme versate dal Comune di Forio. In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità prevalente della […] per le lesioni subite a seguito della caduta avvenuta il 20 aprile 2013 ore 22:30 circa, sul marciapiedi in Forio alla Via Matteo Verde altezza civico 42, e per l’effetto ridurre la pretesa attrice secondo la stima ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale in funzione d’appello, rideterminando la liquidazione fatta dal primo giudice per il danno biologico e per il danno non patrimoniale. In ulteriore subordine, in accoglimento del quarto motivo di appello, si chiede al Tribunale di ridurre, secondo giustizia o secondo equità, la liquidazione del danno non patrimoniale, perché illegittima e del tutto sproporzionata alle lievissime lesioni patite dalla signora […]. Con il ristoro delle spese e compensi del doppio grado».

Francesco Castaldi

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