Canile di Panza, diffida al Comune: si ripristini la legalità
Canile di Panza, diffida al Comune: si ripristini la legalità La L.A.I.I. (Lega animali e ambiente delle isole del Golfo) ha trasmesso un duro atto stragiudiziale al sindaco ed ai consiglieri comunali di Forio. Obiettivo, ottemperare ad una serie di ordinanze di demolizione per poter poi rendere nuovamente agibile la struttura nel frattempo di fatto acquisita dall’ente di via Genovino
Il comitato “Lega animali & ambiente delle isole del Golfo” (L.A.I.I.) ha trasmesso a sindaco, consiglieri e assessori di Forio oltre che a Stazione dei carabinieri ed ASL NA 2 Nord una nota avente ad oggetto “Atto stradiudiziale di significazione e diffida per la applicabilità dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/01 e, conseguentemente, per la acquisizione conservativa al patrimonio comunale delle opere oggetto delle ordinanze n. 230 del 20 aprile 2006 e num. 568 del 10 novembre 2006, rimaste inottemperate, e relative alla struttura sita in Forio alla Via Monte di Panza n.11 ex n.3 (Frazione Panza), già adibita a canile dalla Fondazione Ernst”. Un atto articolatissimo, quello firmato da Alessandra Punzo, che in premessa evidenzia che “sull’isola d’Ischia, sta destando, negli ultimi tempi, sempre maggiore preoccupazione il fenomeno del randagismo, in costante aumento. Il numero di cani e gatti randagi che vagano liberi per l’isola, malconci e malnutriti, è ormai indefinito e ad aggravare ulteriormente la situazione contribuiscono sia l’assenza di un piano di sterilizzazione comunale nelle sei municipalità dell’isola che i frequenti abbandoni – da parte di cittadini irresponsabili – di intere cucciolate non gradite. Dai dati riportati su alcuni quotidiani locali si calcola che il numero di abbandoni sull’isola d’Ischia sia raddoppiato negli ultimi 10 anni, sicchè non vi è dubbio che il triste fenomeno rappresenti, a questo punto, non solo una grave minaccia per il benessere degli animali, ma anche un pericoloso attentato alla salute pubblica, alla sicurezza e all’ambiente salubre”.
La Punzo ricorda poi che secondo le normative vigenti i Comuni sono i responsabili del controllo degli animali vaganti sul territorio prima di specificare che l’unico canile esistente sull’isola è quello di Panza realizzato “Fondazione Annemarie Ernst”. Poi la firmataria dell’atto – redatto per il tramite dell’avvocato Lisa Molinaro – aggiunge: “Tale struttura, che ha garantito negli anni passati dignitosa ospitalità a molti animali abbandonati, non è allo stato utilizzata, nè appare utilizzabile, avendo formato oggetto di taluni interventi abusivi, come testimoniato in primo luogo dalla ordinanza di demolizione n. 230 del 20 aprile 2006, con la quale codesto Comune ha contestato al sig. Cacciapuoti Nicola, già Direttore del predetto canile, la realizzazione di una serie di opere abusive (omissis)…”. Ancora, a seguito di un ulteriore sopralluogo del 18 agosto 2006 veniva disposta la demolizione di ulteriori opere sprovviste di titoli abilitativi, anche di superficie cospicua. A questo punto Alessandra Punzo scrive: “Ciò nonostante, sebbene vi fosse l’esigenza di procedere all’immediato ripristino della legalità violata al fine di rendere agibile il canile, non risulta, a tutt’oggi, che codesto comune abbia dato esecuzione alle suindicate ordinanze di demolizione, pur ritualmente notificate al destinatario che evidentemente non ha ritenuto di ottemperarvi. È fuor di dubbio, peraltro, che i manufatti realizzati senza titolo siano già entrati a far parte del patrimonio comunale, avendo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione affermato, con costanza di indirizzo, il seguente principio di diritto. A mente dell’art. 7, commi 3,4 e 5, della Legge n.47/85, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione disposta dal Sindaco ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione, il bene e l’area di sedime… ‘sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune’; l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine appena indicato, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (…). Il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione sindacale a demolire determina l’immediato trasferimento ope legis dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e l’atto di accertamento dell’inottemperenza, pur costituendo presupposto per la legittima immissione del comune nel possesso del bene e per la trascrizione gratuita del titolo di acquisto nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva”. Poi la denunciante rimarca ancora: “È noto, altresì, che, una volta acquisita l’opera al patrimonio comunale, si prospettano due possibilità per l’amministrazione: o l’esecuzione della demolizione disposta dal dirigente dell’Ufficio Tecnico oppure la conservazione del fabbricato nel patrimonio dell’Ente. Invero, già con riferimento alla legge n. 10/1977, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1537 del 21 dicembre 1992, ha dichiarato l’illegittimità della demolizione dell’opera abusiva, ove non preceduta dalla necessaria verifica dell’incompatibilità dell’opera stessa con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e la sua utilizzabilità o meno per fini di interesse pubblico”.
Il documento, firmato dalla presidente Alessandra Punzo, è stato redatto dall’avvocato Lisa Molinaro. Rimarcata la drammatica urgenza dettata dalla presenza massiccia di cani e gatti che hanno aumentato a dismisura il fenomeno del randagismo sull’isola
A questo punto la L.A.I.I., che per ovvi motivi ha interesse al ripristino delle condizioni di legalità originarie del canile “Annemarie Ernst” nell’ottica di un possibile riutilizzo dello stesso una volta reso nuovamente agibile a beneficio dell’intera comunità isolana, ha diffidato il Comune di Forio e i destinatari della nota “ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, ad adottare i provvedimenti consequenziali alla accertata inottemperanza alle ordinanze di demolizione sopra indicate ed in particolare a provvedere alla adozione della delibera di cui al comma 5 dell’art. 31 del DPR n. 380/01 non essendovi contrasto tra le opere in sito e rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico. A tale scopo il presidente del consiglio comunale provvederà a convocare con urgenza il civico consesso a tutela del pubblico interesse e per la salvaguardia dei diritti e del benessere degli animali”.