CRONACA

Caos appalti, Asmel “illegittima” per il Consiglio di Stato

Per i giudici non ha i requisiti per essere una centrale di committenza. Irregolare anche il carico dei costi della piattaforma Asmecomm in capo agli aggiudicatari

È caos appalti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una ditta mettendo ko l’Asmel ovvero l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali costituita, come si legge dal sito web, «interamente da soggetti pubblici secondo la logica dell’associazionismo di servizio, favorendo processi di modernizzazione e promuovendo la valorizzazione a livello politico e istituzionale degli Enti territoriali». A partire dal dicembre 2012, inoltre, Asmel ha anche promosso la costituzione di Asmel Consortile s.c. a r.l. e, «terminata la fase di start-up, ha ceduto interamente la propria partecipazione societaria consentendo ad Asmel Consortile di diventare a tutti gli effetti la maggiore centrale di committenza in house dei Comuni italiani». Sull’isola tutti i Comuni (tranne Serrara Fontana) hanno aderito all’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. C’è chi lo ha fatto nel 2016 come Ischia e chi, come Forio, ha affidato alla Asmel Consortile S.c.a.r.l. il compito della gara sul servizio di raccolta integrata e gestione dei rifiuti per il settennio 2020 – 2027. Attualmente sono soci dell’Asmel anche Lacco Ameno e Casamicciola.

La sentenza

L’Asmel è stata messa ko in Consiglio di Stato da Italimpianti, una ditta di Casaluce, cittadina del Casertano, è stata esclusa dalla Asmel Consortile, presso cui è stata espletata la gara per la progettazione, realizzazione e gestione in project financing di un tempio crematorio.

Due i profili di illegittimità rilevati dai giudici del Consiglio di Stato. In primis il fatto che Asmel non abbia i requisiti per essere considerata una centrale di committenza. In effetti, nonostante i correttivi adottati in seguito ad una deliberazione dell’Anac con la quale «non sono stati riconosciuti alla stessa (Asmel nda) i requisiti e le è stata negata la qualifica di soggetto aggregatore», Asmel «continuerebbe a non possedere neppure le caratteristiche del modello organizzativo previsto per la costituzione di centrali di committenza da parte dei comuni, continuando ad avere (nonostante l’intervenuta estromissione dei soci privati) una sostanziale natura privatistica, in quanto società di diritto privato costituita da altre associazioni (Asmel Campania ed Asmel Calabria)», si legge nella sentenza.

«Per l’ordinamento italiano le centrali di committenza sono, invece, in ogni caso enti pubblici (province e città metropolitane), ovvero forme associative di enti locali quali “l’unione di comuni” o anche il consorzio di comuni – proseguono i giudici del Consiglio di Stato – Anche ad ammettere il ricorso a soggetti privati, dovrebbe, comunque, trattarsi di organismi in house, la cui attività sia limitata al territorio dei comuni fondatori, laddove, nel caso di specie, nella previsione di una legittimazione a svolgere funzione di centrale di committenza a livello nazionale mancherebbe sia il profilo del controllo analogo, sia quello dei limiti territoriali».

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E non solo. Altro profilo censurato dai giudici amministrativi quello relativo alla corresponsione, a carico dell’aggiudicatario, dei costi di gestione della piattaforma Asmecomm, circostanza vietata dal codice dei contratti pubblici «E’ fatto divieto – scrivono – di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme». Ebbene, «Asmel continuerebbe a richiedere illegittimamente ai concorrenti aggiudicatari in tutti i propri bandi i costi di gestione della sua piattaforma» e nel caso del tempio crematorio di Casaluce la cifra “illegittima” era di 39.900 euro, con una dichiarazione di impegno di tutti i concorrenti, a pena di esclusione, «di obbligo di pagamento dello stesso ad Asmel in caso di aggiudicazione».

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Il commento dell’Ance

Una questione, questa dei pagamenti delle ditte vincitrici nei confronti di Asmel, che stava creando non poche difficoltà soprattutto di natura economica alle imprese edili. Per questo la notizia della sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato a favore delle imprese, rispetto agli oneri di committenza che in maniera illegittima venivano richiesti alle aziende edili per le gare telematiche attivate tramite piattaforma ASMEL, è stato accolto con favore dalle imprese. «Finalmente il Consiglio di Stato si è pronunziato mettendo nero su bianco che gli oneri richiesti alle imprese edili per la gestione le gare di appalto tramite piattaforme telematiche erano illegittimi», hanno fatto sapere dall’Ance- associazione nazionale costruttori edili- «Stavano giungendo sempre più numerose oramai le segnalazioni provenienti dalle aziende di costruzioni che per poter partecipare ad una gara di appalto tramite piattaforma Asmel si vedevano obbligate a sottoscrivere un contratto unilaterale in base al quale veniva richiesta loro una somma pari all’1% dell’importo dei lavori». «Si tratta – hanno detto ancora – di un importante traguardo a tutela delle imprese del settore. ANCE ha da subito ritenuto tale clausola illegittima, posizione definitivamente sancita dal Supremo Consesso. La sentenza prevede che tale clausola comporta la violazione dell’art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario. La sentenza chiarisce altresì che Asmel non possiede i requisiti per essere classificata come centrale di committenza, precisando che la norma su cui si fondava la richiesta della piattaforma telematica, l’art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, non è comunque idonea a giustificare quanto impropriamente richiesto».

I nuovi scenari

Una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che potrebbe aprire nuovi scenari in materia di appalti anche sull’isola di Ischia. Come detto, infatti, quasi la totalità dei Comuni dell’isola (manca all’appello solo Serrara Fontana) hanno avuto in passato ed alcuni anche attualmente contratti con l’Asmel. Basti pensare che in Campania la maggior parte dei comuni, infatti, ha stipulato con Asmel convenzioni per bandire le gare attraverso la società consortile (in Campania ben 549 Comuni).

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