Casa a rischio, il Tar conferma lo sgombero
Respinto il ricorso contro l'ordinanza sindacale emanata dopo la frana di Casamicciola del 2022. Decisivo il fatto che sull'immobile gravasse da quasi 20 anni un divieto permanente di abitazione mai impugnato

Il TAR Campania ha confermato la piena legittimità dell’ordinanza con cui il Comune di Ischia aveva disposto l’immediato allontanamento degli occupanti di un’abitazione situata in un’area classificata ad altissimo rischio idrogeologico. Con una sentenza depositata dalla Seconda Sezione, relatore il consigliere Gianmario Palliggiano e presidente Paolo Severini, i giudici hanno respinto il ricorso presentato da Francesco Di Scala, Maria Concetta Di Scala e Filomena Trani contro il Comune di Ischia. Al centro della controversia vi era l’ordinanza sindacale n. 219 del 2 dicembre 2022, emanata all’indomani della devastante frana che il 26 novembre dello stesso anno colpì Casamicciola Terme. Con quel provvedimento il sindaco dispose l’immediato allontanamento di tutte le persone presenti nelle abitazioni già interessate da precedenti ordinanze di sgombero permanente, oltre ad avviare nuove verifiche sulle condizioni di sicurezza del territorio comunale interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. I ricorrenti abitano in un immobile di via I Traversa Arenella n. 27, nella zona di Monte Vezzi, e hanno sostenuto di risiedervi ininterrottamente dal 2007, cioè da quando era cessata l’erogazione del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto dopo la frana che, tra il 29 e il 30 aprile 2006, aveva interessato proprio quell’area del territorio ischitano.
Nel ricorso venivano contestati i presupposti stessi dell’ordinanza. Secondo la difesa dei cittadini, il Comune avrebbe esercitato in maniera illegittima i poteri straordinari previsti dagli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, senza dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale e concreto per il fabbricato. I ricorrenti lamentavano inoltre un difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che mancasse una nuova valutazione tecnica capace di attestare, a distanza di quasi quindici anni dagli eventi del 2006, la permanenza di un rischio imminente per la loro abitazione. Non solo. Secondo la tesi difensiva, il Comune avrebbe utilizzato il principio di precauzione e l’allerta meteo conseguente alla tragedia di Casamicciola per imporre, in realtà, uno sgombero “sine die”, fondato esclusivamente su provvedimenti amministrativi ormai risalenti nel tempo e senza alcun fatto nuovo riguardante direttamente l’immobile. Il Comune di Ischia, costituendosi in giudizio tramite l’avvocato Paolo Scarano, ha invece sostenuto che il ricorso fosse innanzitutto inammissibile per carenza di interesse. L’abitazione, infatti, era già gravata da un divieto permanente di abitazione disposto con una serie di ordinanze emanate tra il 2006 e il 2008, mai impugnate dagli interessati. Nel merito, l’amministrazione ha rivendicato la correttezza del proprio operato, definendo l’ordinanza del 2022 un atto dovuto per la tutela della pubblica incolumità.
Ed è proprio questa ricostruzione ad essere stata condivisa dal TAR. La sentenza evidenzia infatti che sull’immobile insiste un divieto di abitazione formalizzato con le ordinanze n. 116 del 30 aprile 2006, n. 117 del 1° maggio 2006, n. 129 del 5 maggio 2006 e definitivamente consolidato con l’ordinanza n. 82 del 2 maggio 2008. Da tali provvedimenti emerge che l’abitazione ricade in quella che viene definita “zona viola”, cioè un’area classificata a rischio idrogeologico molto elevato. I giudici sottolineano come quello sgombero permanente non sia mai stato revocato né contestato davanti all’autorità giudiziaria. Per questo motivo, osserva il TAR, “la situazione attuale prevede quindi un ordine di sgombero mai revocato”. L’ordinanza del 2022, spiegano ancora i magistrati, nasce dalla necessità di “reiterare l’intimazione, ormai definitiva”, poiché gli odierni ricorrenti “hanno violato, e continuano a farlo, un preesistente divieto di abitazione disposto a fronte di pericoli evidenti all’incolumità pubblica e privata”. Una motivazione che porta il Collegio a dichiarare fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune. Ma la sentenza va oltre e affronta anche il merito della controversia. Richiamando consolidati orientamenti del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa, il TAR ricorda che le ordinanze contingibili e urgenti devono normalmente fondarsi su un’istruttoria tecnica aggiornata e avere efficacia limitata nel tempo. Tuttavia, nel caso concreto, i giudici ritengono che tali principi non siano stati violati.
L’ordinanza impugnata, infatti, non costituisce un nuovo provvedimento autonomo, bensì rappresenta l’attuazione di precedenti interdizioni già definitive. Dopo la tragedia di Casamicciola del novembre 2022, la Polizia Municipale di Ischia effettuò una ricognizione del territorio per verificare la presenza di persone all’interno delle aree classificate a rischio. Nel corso di quei controlli gli agenti accertarono che l’immobile di via I Traversa Arenella risultava ancora occupato proprio dai ricorrenti. Secondo il TAR, dunque, il Comune “ha fatto buon governo, secondo un criterio di ragionevolezza, del principio di precauzione”. La frana verificatasi sul Monte Epomeo il 26 novembre 2022, con il violento nubifragio che provocò il distacco della colata di fango e detriti, imponeva infatti all’amministrazione comunale di rivalutare le condizioni di rischio e riportare alla legalità situazioni di occupazione di immobili già dichiarati inagibili. Per questo motivo, osservano ancora i magistrati, il provvedimento del dicembre 2022 “lungi dal porsi quale nuovo provvedimento limitativo, è un atto volto a garantire l’efficacia di precedenti interdizioni permanenti in un contesto di rinnovata emergenza meteorologica”. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo ha definitivamente respinto il ricorso, confermando la validità dell’ordinanza sindacale impugnata. I giudici hanno tuttavia ritenuto di compensare integralmente le spese processuali, evidenziando come la vicenda coinvolga comunque il delicato diritto all’abitazione dei ricorrenti, circostanza ritenuta sufficiente a giustificare l’eccezione alla regola della soccombenza.







MA QUESTI SCELLERATI SENZA TETTO ” DOVE ” SI DEVONO RECARE PER OTTENERE UNA RESIDENZA PER SE E PER I PROPRI CARI? ESSI PAGANO TASSE E BOLLETTE COME TUTTI GLI ALTRI CITTADINI, HANNO INVALIDITA’ CONFERMATE, ETA’ OLTRE PENSIONE, FAMIGLIA A CARICO; OPPURE SONO DESTINATI A SOPRAVVIVENZA MEDIANTE CARITA’ PUBBLICA !