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Casa Bianca, il triangolo delle trattative

ISCHIA. Nell’ambito dell’inchiesta Free Market, durante le indagini riguardanti la vicenda dell’albergo “Casa Bianca”, l’avvocato Elena Maria Nonno venne ascoltata due volte dagli inquirenti nella sua qualità di legale della proprietaria dell’immobile, Maddalena Migliaccio. La prima volta, il 2 aprile 2014, presso gli uffici del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ischia, innanzi al Maresciallo Gennaro Bonavoglia e al Brigadiere Flavio Trani, l’avvocato Nonno raccontò tra l’altro le trattative fallite per la vendita dello stabile, che Raffaele Piro, assistito dall’avv. Maria Grazia Di Scala, voleva acquistare dopo averlo gestito per anni e dopo esserne stato sfrattato. Trattative in cui si inseriva anche il tenente Antonio Stanziola, responsabile dell’UTC e firmatario dell’ordinanza di demolizione gravante sull’albergo:

“Premetto di essere difensore della Sig.ra Migliaccio Maddalena, proprietaria di un immobile sito in Barano d’Ischia Località Maronti, adibito a pensione e denominata “Casa Bianca”. A seguito di molteplici vicissitudini con l’ex conduttore Sig. Piro Raffaele, al quale era locato dall’anno 1985, siamo giunti dopo una sentenza di primo grado dell’anno 2012 confermata in appello nell’anno 2013, a rientrare anche se solo formalmente in possesso dell’immobile. Attualmente, ci troviamo in fase di esecuzione anche se con molteplici difficoltà nel rientrare in possesso delle chiavi dell’immobile poiché tra l’anno 2013 e 2014 ci sono stati dei sequestri da parte della Polizia Municipale di Barano, intervenuti per piccoli abusi edili commessi dall’ex conduttore Piro Raffaele. Ne consegue che essendo l’immobile in parte sequestrato stiamo aspettando disposizioni da parte del giudice dell’esecuzione per poter rientrare nella materiale disponibilità del bene”.

Domanda: per conto della proprietaria dell’immobile, avete mai trattato la vendita dello stesso?

Risposta: Voglio premettere che il Sig. Piro Raffaele, dall’anno in cui ha preso in locazione l’immobile e nel corso di due contratti è arrivato a pagare, al massimo, la somma di circa 800 Euro al mese per un immobile adibito a pensione di oltre 200 Mq su tre piani. La causa impiantata per rientrare in possesso dell’immobile, è nata poiché lo stesso negli anni aveva realizzato una serie di opere edili abusive senza l’autorizzazione della mia assistita Sig.ra Migliaccio Maddalena. Allorquando è stata emessa la sentenza di appello ovvero nell’ottobre 2013 che confermava la sentenza di primo grado, abbiamo considerato di porre in vendita l’immobile ad una sentenza di primo grado, abbiamo considerato di porre in vendita l’immobile ad una cifra che poteva oscillare, in base a vari fattori, da Ottocentomila euro a un milione e duecentomila euro. A seguito degli accertamenti della Polizia Municipale di Barano d’Ischia tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014, il responsabile dell’UTC del Comune di Barano d’Ischia Ten. P.M. Nicola Stanziola emetteva l’ordinanza di demolizione nr. 70 del 20.12.2013 con la quale, in definitiva, ordinava la demolizione completa di tutto l’immobile compresa la porzione di esso costruita antecedentemente al 1966. A seguito dell’emissione di tale ordinanza, prima ancora che questa venisse notificata alla mia cliente, ricevevo presso il mio studio alla fine del mese di dicembre 2013 l’Avvocato Di Scala Maria Grazia che difende Piro Raffaele la quale mi mostrava l’ordinanza di demolizione a firma dello Stanziola di cui io non ero a conoscenza e contestualmente mi formulavano una proposta di affitto dell’immobile a circa 15’000 euro l’anno, giustificando il canone basso proposto proprio in virtù dell’ordinanza emessa. A tal punto chiesi ai miei interlocutori, come avrebbero mai fatto ad ottenere un’agibilità per un immobile colpito da un’ordinanza di demolizione globale ed il Piro mi disse di non preoccuparmi poiché ci avrebbe pensato lui a tale aspetto. Ovviamente non ebbi ad accettare la proposta in quanto mi sembrava non congrua e non fattibile, ma mi impegnai a contattare la mia cliente per prospettargli la situazione. Voglio precisare che prima dell’emissione dell’ordinanza già vi era stato un timido approccio del Piro per acquistare senza però addivenire mai ad un accordo concreto. Anche successivamente all’ordinanza di demolizione ho avuto richieste di informazioni di vario genere circa l’eventuale possibilità di acquisto o fitto del predetto immobile.

Domanda: Conosce il Tenente della Polizia Municipale di Barano Nicola Stanziola ed ha mai ricevuto proposte di acquisto da quest’ultimo del predetto immobile?

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Risposta: Voglio premettere che a seguito della notifica dell’ordinanza di demolizione nr. 70 del 20.12.2013 alla mia cliente, che come detto è avvenuta successivamente alla notifica fatta a Piro Raffaele, mi sono attivata presso il Comune di Barano d’Ischia – UTC con una richiesta di accesso agli atti ex l. 241/90 per ottenere le copie dei documenti elencati nella predetta ordinanza al fine di impugnarla dinanzi al TAR di Napoli. Dopo un pò di tempo, l’UTC del Comune mi invitava a ritirare la predetta documentazione. Tra il 4 e l’8 marzo del 2014 mi sono recata presso l’UTC del Comune di Barano per ritirare la predetta documentazione ed in quell’occasione ho conosciuto per la prima volta il tenente della P.M. responsabile dell’UTC Nicola Stanziola. Dopo avermi consegnato la documentazione richiesta a mò di scherzo, pur non avendo con me nessun rapporto di confidenza o conoscenza lo stesso ebbe a chiedermi “quanto voleva la signora per la vendita di Casa Bianca”. Sorpresa e meravigliata per la richiesta, feci notare allo Stanziola che dopo l’ordinanza da lui firmata ovviamente il prezzo dell’immobile aveva avuto una flessione. Lui mi disse di essere interessato e mi chiese di nuovo la cifra a cui la mia cliente voleva vendere. Gli feci presente che la cifra si aggirava sul milione di euro e lui meravigliandosi mi riferì che “La Colombaia” che è vicino alla “Casa Bianca” si vende per circa 5/600 mila euro e che il prezzo congruo per l’immobile di chi stavamo parlando poteva essere lo stesso. Dopo tale scambio di battute, gli lasciai i miei numeri di telefono disponibile ad avere una proposta di acquisto da trasmettere poi alla mia cliente. Da quell’episodio non ho mai più avuto contatti con tale persona.

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Voglio precisare in fine che in occasione dell’ultimo accesso presso la “Casa Bianca” con l’Ufficiale Giudiziario Dott. Dario Rizzotto, ove si è avuto un rinvio dell’esecuzione per assenza delle FF.PP, il Piro nuovamente mi ha proposto l’acquisto dell’immobile per una cifra di 400mila euro al momento e 10mila euro all’anno ma non specificava per quanti anni.

ADR: non ho altro da aggiungere”.

Un mese e mezzo dopo, il 16 maggio 2014, l’avv. Nonno fu riascoltata a Ischia innanzi al Brigadiere Flavio Trani:

“In relazione al precedente verbale di S.I. rese in data 02.04.2014 l’Avv. Elena Maria Nonno, su richiesta del P.M., viene nuovamente escussa al fine di precisare alcune circostanze in relazione alla documentazione prodotta ed allegata al ricorso al TAR avverso all’ordinanza di demolizione nr.70 del 20.12.2013 emessa dal Comune di Barano d’Ischia a firma del Ten. P.M. Nicola Stanziola responsabile dell’UTC. Si da atto che l’Avv. Nonno è qui presente in qualità di procuratrice della Sig.ra Migliaccio Maddalena, proprietaria dell’immobile adibito ad Hotel e denominato “Casa Bianca”.

Domanda: Allegato al ricorso al TAR avverso all’ordinanza sopra citata, vi era l’autorizzazione paesaggistica nr. 24/2013 rilasciata dal Comune di Barano e a firma del responsabile dell’UTC Nicola Stanziola, con la quale venivano sanati abusi edilizi commessi da Piro all’interno dell’Hotel Casa Bianca. Detta autorizzazione di fatto sanava una piscina natatoria con alcuni locali annessi. Come è venuta in possesso di tale documentazione?

Risposta: Così come dichiarato nel precedente verbale, per conto della mia cliente Migliaccio Maddalena, sono stata costretta a inoltrare ricorso al TAR Campania per un ordinanza di demolizione totale a carico dell’immobile Hotel Casa Bianca, per i motivi che vi ho esposto in precedenza. Poiché mi occorrevano tutti gli atti istruttori che poi hanno portato all’adozione del provvedimento di abbattimento, in data 07.02.2014 ho inoltrato istanza di accesso agli atti al Comune di Barano. In data 04.03.2014, a mezzo di Posta Elettronica Certificata  proveniente dalla casella edilizia privata.barano@asmepec.it mi giungeva nota nota prt. Nr. 1957 a firma del responsabile UTC ten. Nicola Stanziola, con la quale la mia richiesta veniva accolta parzialmente e mi si invitava a ritirare gli atti richiesti. Qualche giorno dopo, mi recai presso l’UTC di Barano e prelevai, dalle mani dello Stanziola la predetta documentazione, tra cui c’era anche l’autorizzazione paesaggistica nr.24 del 2013. In relazione alla predetta autorizzazione paesaggistica, voglio precisare che detto documento mi era già noto poiché nell’ambito del Procedimento Civile innanzi alla Corte d’Appello del Tribunale di Napoli – II Sezione Civile avente nr. Di RG 1092/2013 promosso da Piro Raffaele contro MIGLIACCIO Maddalena nell’udienza collegiale del 16.10.2013 era stata depositata dal legale del PIRO a correndo di una nota difensiva. Vi consegno copia della nota con cui lo Stanziola ebbe a comunicarmi la disponibilità della documentazione nonché copia della nota difensiva a dell’autorizzazione paesaggistica nr. 24 depositata presso la Corte d’Appello. Inoltre vi consegno anche una copia di un sollecito di DIA in sanatoria relativo sempre alla predetta autorizzazione e copia della lettera nr. 4497R con la quale il responsabile dell’UTC Stanziola congiuntamente al responsabile del procedimento paesaggistico Geom. Luigi DI COSTANZO davano atto di aver trasmesso la pratica presso la Sovrintendenza BB.AA. di Napoli per il prescritto parere. In calce vi  è il timbro di ricezione da parte della Soprintendenza e la data del 21.06.2013

Domanda: Ci può spiegare per quale ragione la parte PIRO Raffaele ebbe a depositare l’autorizzazione paesaggistica in esame durante il procedimento civile sopra citato?

Risposta: Bisogna premettere che dall’anno 2007, pende giudizio civile di risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti tra la locatrice dell’HOTEL CASA BIANCA Migliaccio Maddalena, da me difesa, e PIRO Raffaele conduttore della struttura. Le gravi inadempienze contrattuali contestate, erano costituite da l’effettuazione di lavori edilizi abusivi tra cui una piscina natatoria con annessi locali spogliatoio ed altro all’interno della proprietà Migliaccio, all’insaputa della proprietaria e senza la sua autorizzazione. In primo grado la nostra domanda era stata accolta e avverso alla sentenza il Piro proponeva appello dinanzi alla corte d’Appello di Napoli. A seguito della presentazione dell’Appello il Piro chiese la sospensiva circa l’esecuzione della sentenza di primo grado con esito negativo. Nel corso del Giudizio, il PIRO al fine di far cessare il motivo del contendere (ovvero la costruzione abusiva di piscina e spogliatoi), più volte dichiarava anche con documentazione che l’abuso edile in contestazione, motivo del nostro ricorso, era in via di definizione in quanto a breve avrebbe goduto del titolo abilitativo in sanatoria e quindi dell’autorizzazione paesaggistica che vi ho prodotto. All’udienza del 16.10.2013 l’avvocato del PIRO, depositava effettivamente la predetta autorizzazione,  insistendo sulla cessazione del motivo di causa e chiedendo la nostra soccombenza. Nonostante ciò, la corte d’appello di Napoli ritenendo valide le mie argomentazioni, dichiarava inammissibile l’atto di appello confermando la sentenza di primo grado in nostro favore, facendo notare che l’adempimento successivo in ordine alla sanatoria dell’abuso non incideva sull’inadempimento contrattuale poiché realizzato prima della sanatoria stessa. Per completezza vi consegno una copia della sentenza di corte d’appello divenuta ormai esecutiva.

ADR (A domanda risponde): Voglio precisare, in relazione alla ordinanza di demolizione dell’intera struttura HOTEL CASA BIANCA ove pende ricorso al TAR che vi ho prodotto nel precedente verbale di S.I. e che per ogni evenienza vi riproduco in copia, che in data 08.05.2014, ricevevo a mezzo P.E.C. (sia mittente che destinatario sono gli stessi sopra citati) comunicazione da parte del Comune di Barano – U.T.C. a firma del responsabile Ten. Nicola Stanziola, con la quale mi veniva comunicato, a seguito di parere “pro veritate” richiesto dall’ente al proprio legale, che al contrario di quanto indicato nell’ordinanza di demolizione e che ne faceva presupposto, la mia cliente poteva subentrare nelle istanze di condono edilizie presentate dal PIRO negli anni e che quindi la rinuncia ai condoni che come detto formavano requisito sostanziale per l’emissione dell’ordinanza  di demolizione non poteva essere accolta. Da questo, se ne deduce che le mie doglianze presentate al TAR Campania erano fondate nel merito. A questo punto non so se il comune voglia annullare in autotutela l’ordinanza emessa o bisognerà attendere la decisione del TAR a cui depositerò la nota in esame. Vi consegno copia della nota predetta. Non ho altro da aggiungere.

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