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Lavori alla ex Chiesa, rimborso per la ditta

Succede a Barano dove Comune di Barano ed Asmel dovranno restituire 24.296,53 euro all’azienda che si aggiudicò le opere. Lo ha deciso il Tar dopo il ricorso della CO.GE.PAR. Costruzioni

Il comune di Barano costituito a restituire alla ditta esecutrice dei lavori alla ex Chiesa di Santa Maria delle Grazie le somme pagate ad ASMEL. La legge non lo prevede. IL TAR ha infatti condannato il comune di Barano d’Ischia ed ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. ad annullare gli atti di aggiudicazione e restituire oltre 24 mila euro alla ditta che si è occupata del restauro della Chiesa. L’ente locale e l’a.r.l. sono stati altresì condannati al pagamento, in favore della COGEPARanche le spese del giudizio che liquida in € 2.000,00. Il TAR Campania si è espresso sul ricorso 1294 del 2023, proposto proprio dalla CO.GE.P.AR Costruzione Generali s.a.s. , difesa dall’avvocato Antonio Carannante,contro il comune di Barano d’Ischia, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Pirozzi e nei confronti di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentiniper l’annullamento, del bando di gara mediante procedura aperta indetta dal Comune di Barano d’Ischia avente ad oggetto: “Lavori di risanamento conservativo del complesso annesso alla ex Chiesa S. Maria delle Grazie” del 31 ottobre 2019, pubblicato il 4 novembre, limitatamente alla sezione VI (Altre informazioni), sub VI.3, sub s).

Chiesto anche l’annullamento di tutti gli altri documenti di gara, in particolare, del disciplinare di gara, dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto il 18 dicembre 2019, della determina a contrarre, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e/o attuativo. Ancora il ricorrente chiedeval’annullamento della determinazione del Responsabile del Settore V del Comune di Baranod’Ischia n. 039/UTC del 24 febbraio 2023 R.G 079/2023 con la quale si è liquidata in favore della ricorrente la somma di € 117.357,13 (comprensiva d’IVA) come da certificato di pagamento n. 6 del 31 gennaio 2023 applicando la detrazione, da quanto dovuto, del corrispettivo ad ASMEL pari ad € 24.296,53 (comprensivo di IVA). Dunque,spiegano gli atti “per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente al percepimento della somma pari a € 24.296,53 (1% dell’importo complessivo posto a base di gara) illegittimamente detratto, quale corrispettivo ad ASMEL, dal maggior avere per i lavori effettuati”. Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Gianmario Palliggiano con il Presidente Vincenzo Salamone ed il Consigliere Domenico De Falco, Consigliere. La ricorrente, COGEPAR, ha partecipato alla gara d’appalto indetta dal comune di Barano d’Ischia risultando vincitrice. Ai fini della partecipazione alla gara, in data 18 dicembre 2019, COGEPAR, in applicazione della disposizione di cui alla Sezione VI (Altre informazioni), del bando di gara, aveva dovuto sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo in virtù del quale: “L’operatore economico – in caso di aggiudicazione – si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza ‘Asmel Consortile S.c. a r.l.’, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA … dell’importo a base di gara…”. Designata vincitrice della gara ed aggiudicataria dell’appalto nel 2020 la stessa versava le somme.

Eseguiti regolarmente i lavori, come corrispettivo, il comune di  Barano d’Ischia riconosceva alla ricorrente la somma complessiva di € 1.185.194,56 con emissione dei successivi cinque SAL.  Con nota del 19 settembre 2022, l’amministrazione comunale comunicava la detrazione dal successivo SAL dell’importo pari ad € 19.165,59, oltre IVA per un totale di € 24.296,53, a titolo di corrispettivo nei confronti di ASMEL per i servizi resi quale centrale di committenza alla stazione appaltante. Nonostante le diffide di COGEPAR a trattenere la somma, il comune di Baranod’Ischia, con determinazione n. 39 del 24 febbraio 2023, ha liquidato a favore di ASMEL la somma di € 24.296,53.  Con ilricorso, notificato il 9 marzo 2023 e depositato il successivo 14, COGEPAR ha quindi impugnato il bando, unitamente ai provvedimenti connessi e conseguenti, come in epigrafe indicati, sostenendone la parziale illegittimità nel punto in cui ha previsto la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo con conseguente corresponsione dell’importo per il servizio reso ad ASMEL. Ha quindi chiesto ed ottenuto dichiararsi il suo diritto a recuperare il menzionato importo pari ad € 24.296,53. La richiesta sulla base di specifiche censure. Ovvero violazione e falsa applicazione della legge,eccesso di potere. La disciplina speciale di gara ha posto a carico dell’aggiudicatario un onere economico non previsto da alcuna disposizione legislativa. Dunque eccepita anche laviolazione e falsa applicazione dei principi generali TFUE in materia di libera concorrenza. ASMEL si è costituita in giudizio con memoria formale depositata il 20 marzo 2023, chiedendo, senza esito, il rigetto del ricorso. Idem per il Comune di Barano d’Ischia si è costituito in giudizio con atto depositato il 24 ottobre 2023. Con memoria depositata il successivo 13 novembre ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato. La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, era stata trattenuta dal Collegio per essere decisa poi in favore della ricorrente.

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