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Casamicciola approva l’assestamento di bilancio

CASAMICCIOLA TERME – La giunta municipale di Casamicciola, guidata dal sindaco Giovan Battista Castagna, ha votato una delibera avente ad oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativamente al bilancio di previsione 2015, recependo di fatto la relazione e la proposta del responsabile del settore ragioneria, Michele Rossano.

E così sindaco ed assessore hanno deciso di sottoporre all’approvazione del consiglio comunale l’elenco dei debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di 872.762,67 ma nel contempo di prendere atto ed incrementare il capitolo del fondo svalutazione crediti, di circa 190.000 euro, facendo così passare lo stesso da 1.080.000 euro a 1.274.068,77. Nella delibera, ovviamente, le variazioni proposte sono state approvate dando ato che il bilancio per l’esercizio finanziario 2015 risulta così assestato con il pareggio dello stesso. La precitata spesa di 872.000 euro e spiccioli è stata addebitata sul capitolo relativo agli oneri straordinari di gestione. Nell’atto viene anche dato mandato “ai vari responsabili di area, ognuno per la propria competenza, a voler concludere, in modo celere e definitivo, la verifica dei debiti vantati da terzi cui fanno riferimento le note prot. 181 e 182 del 30/11/2015 e n. 125 del 30.11.2015, concordando con gli stessi una possibile transazione tendente alla riduzione del debito al fine di provocare una diminuzione della spesa”.

Molto esplicativa, a riguardo, è la relazione di Michele Rossano che ha dettato di fatto la delibera dell’esecutivo casamicciolese. Lo stesso scrive quanto segue: “La gestione contabile degli enti locali è ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull’equilibrio economico. Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche che si erano ipotizzate in preventivo. Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio durante la gestione, l’attuale ordinamento finanziario e contabile, accanto alla scadenza del 30 settembre relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede un secondo momento di verifica che impone al Consiglio comunale di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una variazione di assestamento generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva”.

Rossano ricorda anche che “l’assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell’ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. L’assestamento costituisce un bilancio di verifica della gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre. L’art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali nella nuova formulazione precisa che a partire dal 2015: ‘Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’articolo 162, comma 6’”. Per poi aggiunger che “la variazione di assestamento generale costituisce una variazione di bilancio a tutti gli effetti, peraltro già disciplinata dall’articolo 175 del Tuel, espressamente dedicato alle variazioni di bilancio e che l’articolo 175 comma 9-ter rinvia al 2016, per gli enti non sperimentatori, l’applicazione delle norme relative a procedure, ruoli e competenze nell’assunzione delle variazioni al bilancio di previsione”

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