CRONACA

Imu, il Comune in soccorso dei cittadini: sospeso l’acconto

Pronta la delibera di giunta in attesa di un apposito provvedimento legislativo. Nessuna sanzione né interessi in caso di versamento entro il 16 dicembre prossimo

Sospensione dell’acconto Imu e nessuna sanzione. La giunta municipale capitanata dal sindaco Giovan Battista Castagna ha deciso di accogliere le istanze in tal senso e, in attesa che arrivi un provvedimento legislativo, è pronta a varare la delibera con cui alleviare i disagi fiscali ai cittadini la cui abitazione è stata colpita dal sisma di quattro anni fa.

Intanto il sindaco Castagna ha inviato una nota al Governo per sollecitare alcune modifiche alla legge di ricostruzione in favore della popolazione colpita dal sisma, in particolare prevedendo una proroga che consenta una pianificazione almeno triennale delle attività

La grave crisi economica dovuta alla pandemia ha prevedibilmente creato in molte famiglie la difficoltà di adempiere al tempestivo pagamento della prima rata dell’Imu per l’anno in corso entro i termini previsti dalla legge. Difficoltà che sono ancor più rilevanti per i contribuenti interessati dagli effetti del sisma del 21 agosto 2017 i cui immobili risultano tuttora oggetto di ordinanze di interdizione o inagibilità per i quali in mancanza di provvedimenti che dispongano l’esonero dal pagamento per l’anno in corso, l’Imu risulta comunque dovuta, seppure in misura ridotta del 50%.

L’amministrazione comunale ha inviato diverse richieste al Governo e al Parlamento, anche tramite il Commissario alla ricostruzione Carlo Schilardi, per cercare di ottenere la proroga dell’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale, inizialmente prevista “a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2020” , anche per l’anno 2021 e i successivi. Proposta che è ancora al vaglio degli organi di competenza: ovviamente l’amministrazione auspica a breve l’inserimento di tale misura di proroga in un provvedimento legislativo, così come già fatto per altre popolazioni colpite da altri eventi calamitosi come il sisma in Italia Centrale, allo scopo di non creare una vera e propria disparità di trattamento.

Di conseguenza in attesa del definitivo provvedimento legislativo in merito, limitatamente agli immobili per i quali nel primo semestre 2021 risultano vigenti ordinanze di interdizione o inagibilità conseguenti al sisma del 21 agosto 2017, la giunta municipale ha deciso il differimento della scadenza dell’acconto Imu 2021, da effettuarsi entro il 16 dicembre 2021, ma anche di non applicare sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto entro il 16 dicembre 2021. Nell‘auspicata ipotesi di accoglimento delle misure di proroga richieste, non sarà necessario un ulteriore provvedimento per prendere atto dell’esenzione Imu anche per l’anno 2021, per gli immobili citati.

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Intanto, il sindaco Castagna ha invitato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale ha sollecitato la proroga delle misure concesse a favore degli sfollati, spiegando che qualsiasi proroga delle misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 risulterà inefficace se concessa a singhiozzo di sei mesi in sei mesi, senza una programmazione almeno su base triennale delle attività, allo scopo di poter garantire il rientro nelle proprie abitazioni alle famiglie sfollate dalle proprie case da quasi quattro anni: secondo Castagna serve un provvedimento legislativo “ad hoc”.

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Inoltre, è stata illustrata la richiesta di approvare una serie di modifiche alla legge di ricostruzione. In particolare, ecco il testo delle modifiche: 1.all’ articolo 18, comma 1, sarebbe sostituita la seguente formulazione: i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell’immobile inagibile. 2. all’articolo 32 sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “fino all’anno di imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno di imposta 2023”; b) al comma 2, le parole “ciascuno degli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti “ciascuno degli anni 2019-2020-2021-2022-2023”; c) al comma 3, le parole «biennio 2019-2020» siano sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2019- 2020-2021-2022-2023». d) al comma 4, le parole “dal 2018 al 2020 dei mutui” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2023 dei mutui”; e) al comma 5, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2023” f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, la proroga fino al 31 dicembre 2023 avviene anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.”; 3. all’articolo 33, comma 1, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “è sospeso fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è sospeso fino al 31 dicembre 2023”; b) al secondo periodo, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”; 4. all’articolo 34, comma 1, sono apportare le seguenti modificazioni: a) le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”; b) le parole “a decorrere dal 1° febbraio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° febbraio 2023”; 5. all’articolo 35, comma 1, le parole “fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023 e riprendono dal 1 gennaio 2024”. Se tale appello resterà inascoltato – conclude il Sindaco – non si potrà garantire di riuscire a contenere inevitabili proteste da parte della cittadinanza, soprattutto in un contesto aggravato dalle problematiche legate alla pandemia da covid19 in atto.

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