Casamicciola, confermato l’ordine di demolizione
Respinto il ricorso della proprietaria di un manufatto abusivo nel Parco Mare Verde. I giudici amministrativi ritengono legittima l'ordinanza del Comune: le docce in muratura costituiscono una nuova costruzione e non rientrano nella domanda di condono presentata

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casamicciola Terme nei confronti della proprietaria di un manufatto abusivo realizzato all’interno del complesso “Parco Mare Verde”. Con una sentenza pronunciata dalla Prima Sezione, i giudici hanno respinto integralmente il ricorso proposto contro il provvedimento comunale, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dalla ricorrente. La vicenda trae origine dall’ordinanza con la quale il Comune aveva ingiunto, ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel dettaglio, il provvedimento riguardava un piccolo manufatto in muratura, realizzato in aderenza a una tettoia e coperto da una lamiera, della superficie di circa 4,8 metri quadrati e suddiviso in due vani destinati a docce. Attraverso il ricorso al TAR, la proprietaria aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza sostenendo, innanzitutto, che le opere fossero coperte da una domanda di condono edilizio ancora pendente e che, pertanto, il Comune non avrebbe potuto procedere con l’ordine di demolizione prima della definizione della relativa pratica. La ricorrente aveva inoltre contestato il provvedimento sotto il profilo della motivazione, sostenendo che il Comune non avesse esplicitato le ragioni dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né chiarito l’effettivo contrasto delle opere con la normativa urbanistica vigente. Secondo la tesi difensiva, il manufatto avrebbe avuto caratteristiche riconducibili a una semplice pertinenza o, comunque, a un’opera di modesta entità, priva di un reale impatto edilizio. Un ulteriore motivo di ricorso riguardava infine la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, che, secondo la proprietaria, avrebbe determinato un vizio dell’intera procedura. Il Comune di Casamicciola Terme, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.


Il TAR ha tuttavia respinto una dopo l’altra tutte le doglianze formulate dalla ricorrente. Per quanto riguarda la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato. Di conseguenza, l’omissione dell’avviso previsto dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 non assume rilevanza quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di una misura obbligatoria conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio. Anche le contestazioni relative alla motivazione dell’ordinanza sono state giudicate infondate. I giudici hanno ricordato come, in presenza di opere realizzate senza titolo edilizio o in totale difformità da esso, l’ingiunzione di demolizione sia sufficientemente motivata con il semplice accertamento dell’abusività dell’intervento. Non è invece necessario che l’amministrazione dimostri uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica. Sul punto, il TAR ribadisce inoltre un principio ormai consolidato: il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non determina alcun legittimo affidamento in capo al proprietario e non impedisce all’amministrazione di esercitare il proprio potere repressivo. Anche opere esistenti da molti anni possono quindi essere oggetto di ordinanza di demolizione senza che sia richiesta una particolare motivazione sull’interesse pubblico. Particolarmente significativa è anche la valutazione svolta dal Collegio sulla natura del manufatto. La proprietaria aveva sostenuto che le due docce costituissero opere pertinenziali o comunque manufatti di minima rilevanza edilizia. Una ricostruzione che il TAR non condivide. Secondo la sentenza, infatti, la struttura in muratura esclude qualsiasi carattere di precarietà o temporaneità dell’opera. Il manufatto altera stabilmente la sagoma e l’aspetto dell’immobile principale, determina una trasformazione permanente del territorio e realizza un nuovo volume chiuso. Proprio per queste caratteristiche, i giudici qualificano l’intervento come una vera e propria nuova costruzione, escludendo che possa essere realizzato mediante semplice CILA o ricondotto all’edilizia libera. Respinta anche la censura relativa al condono edilizio. Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, il TAR rileva infatti che la domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente riguarda un abuso completamente diverso, riferito a una superficie di 26 metri quadrati dichiarata come “interni all’abitazione” e “superficie abitabile”. Le due docce abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione non risultano invece comprese nella pratica di condono e, pertanto, non possono beneficiare della sospensione del potere repressivo invocata dalla proprietaria. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casamicciola Terme. La sentenza dispone inoltre la compensazione delle spese di giudizio, non essendosi l’ente comunale costituito nel processo. Con la decisione dei giudici amministrativi diventa così definitiva, in primo grado, la validità del provvedimento con cui il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi.




