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Casamicciola, minacce al vigile: assolto

Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Ischia ha fatto cadere le accuse di resistenza a pubblico ufficiale sollevate contro un cittadino difeso dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio

Il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice monocratico di Ischia, dottoressa Palagano, ha assolto il signor Fabio Sevi. Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, era accusato del reato previsto dall’articolo 337 del codice penale, cioè di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda risale all’ottobre del 2017, quando al Sevi venne contestata un’infrazione al Codice della Strada da parte dei vigili del Comando di polizia municipale di Casamicciola. In quel momento, secondo l’accusa, si sarebbe materializzato il comportamento dell’imputato che avrebbe fatto resistenza all’agente che stava redigendo il verbale. Il procedimento inizialmente era stato oggetto di un decreto penale di condanna del Gip a cui l’imputato si era tempestivamente opposto. In seguito a tale opposizione, la Procura aveva disposto il rinvio a giudizio davanti appunto al giudice monocratico di Napoli, ma dopo un anno il Presidente aveva riassegnato il processo alla Sezione distaccata di Ischia. L’udienza risolutiva si è svolta pochi giorni fa, quando il giudice ha revocato il decreto penale di condanna e le parti hanno formulato le proprie conclusioni. Il magistrato ha poi depositato le motivazioni della sentenza con cui Sevi è stato assolto. L’imputato era chiamato a rispondere di un reato, quello appunto previsto dall’articolo 337 del codice penale, il cui elemento essenziale è la violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Sul punto, il giudice ha ricordato nelle motivazioni che dottrina e giurisprudenza sono intervenuti sulla qualificazione della violenza o della minaccia stabilendo la necessarietà di atti positivi che impediscano al pubblico ufficiale di svolgere il proprio ufficio. Dunque, il mero rifiuto, la disobbedienza, la resistenza passiva non sono ritenuti esercizio di violenza o di minaccia. L’imputato nel caso concreto non ha opposto nessuna resistenza diretta a impedire che il vigile svolgesse un atto del proprio ufficio. E qui si inserisce l’abile strategia difensiva elaborata dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, il quale aveva deciso di chiedere l’acquisizione della comunicazione della notizia di reato, cosa che ha riscosso il parere favorevole anche dell’accusa, in luogo dell’escussione del teste dell’accusa stessa.

La difesa, anziché puntare sull’escussione del teste d’accusa, ha chiesto e ottenuto l’acquisizione della comunicazione della notizia di reato: il documento è stato decisivo per dimostrare l’insussistenza del reato contestato al signor Sevi, come spiegato nelle motivazioni della sentenza d’assoluzione

Dalla comunicazione della notizia di reato emerge infatti che il Sevi si era recato negli uffici della Polizia municipale, e giunto davanti alla scrivania dove era seduto l’agente Di Costanzo, gli si era rivolto dicendo: “Aspettami qua, ci vediamo dopo, non ti muovere che dopo torno. Sei un pezzo di merda”, e poi era andato via spontaneamente. Anzi, nel documento è espressamente indicato che l’agente, seduto alla scrivania, era intento a scrivere proprio nei momenti in cui il Sevi aveva iniziato a proferire alcune parole nei confronti del verbalizzante. Di più: come si legge nella comunicazione, l’agente aveva chiesto di attendere qualche minuto per poter completare quello che stava facendo e in quell’attimo il Sevi aveva ribattuto pronunciando la frase citata, per poi allontanarsi frettolosamente dagli uffici, dicendo ancora: “Aspettami qua, ci vediamo dopo”.

Manca quindi nel caso concreto l’elemento essenziale del reato previsto dall’articolo 337, cioè manca la resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, visto che il vigile ha potuto continuare a svolgere la propria attività senza alcun impedimento messo in atto dall’imputato. La minaccia e l’ingiuria rivolti al pubblico ufficiale a loro volta esorbitano dagli elementi costitutivi del reato, e al massimo integrano altri tipi di reato, che però non sono stati contestati. Su tali solide basi il giudice ha assolto il Sevi con la formula prevista dall’articolo 530 del codice di procedura penale, vista l’insussistenza del fatto.

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Luca

Quel vigile urbano è stato già protagonista di troppi casini, il comandante dei vigili dorme??

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