Casamicciola, prescritto reato paesaggistico: “merito” della Consulta
di Francesco Ferrandino
ISCHIA – Si cominciano a sentire anche sulla nostra isola gli effetti della sentenza n.56/2016 della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 23 marzo, che da più parti è stata definita di portata storica, oltre che quasi rivoluzionaria. La dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 181 comma 1 bis del Decreto Legislativo 42/2004 da parte della Consulta è stata motivata con l’irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio riservato a chi esegue opere senza autorizzazione su beni paesaggistici assoggettati a vincolo in base a provvedimento ministeriale rispetto a quelli assoggettati a vincolo ma in base alla legge, elencati all’articolo 142 del d.lgs. n. 42/04. Cercando di rendere lo stesso concetto in una maniera più facilmente comprensibile, la Consulta ha ritenuto irrazionale il fatto che nel trattamento sanzionatorio si potessero adottare due pesi e due mesi soltanto perché un’opera è stata realizzata senza autorizzazione su beni paesaggistici vincolati dal Ministero (ed è l’esempio di specie che riguarda i Comuni dell’isola d’Ischia, Procida, Capri e Anacapri) rispetto a quelli che invece sono assoggettati al semplice vincolo di legge.
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