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Casamicciola, scontro tra Comune e Cala degli Aragonesi per la Tari

La società ricorre alla Commissione tributaria provinciale per ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento 2019 di un importo pari a circa 62mila euro

Braccio di ferro tra la Cala degli Aragonesi e il Comune di Casamicciola. Per la verità, la controversia coinvolge anche la Soget Spa, la società che gestisce entrate e tributi dell’ente del Capricho. Cala degli Aragonesi ha infatti rivolto un ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli contro il Comune e la Soget per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso di pagamento Tari (la tassa sui rifiuti) del 2019, pari complessivamente a circa 62mila euro. Come molti sanno, Cala degli Aragonesi è titolare della concessione avente a oggetto un’area demaniale marittima nel porto di Casamicciola, detenendo la gestione dell’attività d’ormeggio.

Cala degli Aragonesi contesta i regolamenti comunali che applicano una medesima tariffa ai porti “turistici” e a quelli “commerciali” in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato

La società ha affermato di aver saputo di tale avviso di pagamento soltanto agli inizi di agosto, in seguito alla trasmissione di una copoa da parte della Soget, a cui era stata fatta richiesta con pec il 5 agosto. Un avviso che, secondo Cala degli Aragonesi, oltre a non essere mai stato notificato in modo rituale, sarebbe privo delle indicazioni dei termini entro cui proporre ricorso e dell’autorità a cui inoltrarlo.

Non solo. La società contesta sia la tariffa applicata che l’estensione delle aree su cui è stato calcolato l’importo. “Tranne che l’indicazione della tariffa applicata (tariffa 16.0 – porto turistico e commerciale) – si legge nel ricorso – e dei metri quadri sui quali tale tariffa sarebbe stata determinata, null’altro viene specificato circa le modalità con cui essa sarebbe stata determinata e quantificati i metri quadri assoggettabili a tale tariffa [..]. Pur partendo dal presupposto che la superficie indicata nel provvedimento impugnato si riferisce ad aree presenti sulla terraferma e ai pontili galleggianti, non è dato comprendere in che modo la predetta area sia stata calcolata, a quali locali, pertinenze e/o aree scoperte si riferisca e perché sia stata suddivisa in due superfici alle quali poi è stata applicata la medesima tariffa”. L’avvocato Iacono, legale di fiducia che ha redatto il ricorso per conto della società che fa capo ad Antonio Pinto, precisa inoltre “che le aree indicate nel provvedimento impugnato siano errate per eccesso, con conseguente infondatezza della pretesa, risulta anche dalla “scheda di rilevazione unità immobiliari” redatta in data 6.9.2018 dal tecnico incaricato di effettuare il censimento di fini tributari sul territorio comunale, controlli utenze non domestiche”. Da tale scheda emerge che le aree a terra, comprensive dei pontili galleggianti e asseritamente tassabili, non corrispondono a quelle indicate nel provvedimento impugnato”. In sostanza, secondo la società, l’area a terra accertata dal tecnico del Comune e della Soget, pari a 1076,20 metri quadri, è notevolmente inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato, cioè 3814,00 metri quadri. Tale minore superficie, applicando la tariffa indicata nell’avviso (a prescindere dalla sua illegittimità) potrebbe giustificare un importo di circa 15mila euro, dunque molto minore di quello indicato nell’avviso di pagamento. Un rilievo, questo, che secondo la società ricorrente rende illegittima e infondata la pretesa di pagamento, anche in considerazione dell’accertamento compiuto dal Comune. In virtù di tale accertamento delle aree tassabili, compiuto dalla stessa Soget, la società si è richiamata a una sentenza della stessa Commissione tributaria, la n.1736 del febbraio scorso, con cui era stato annullato l’avviso di pagamento relativo alla Tari 2018, il cui contenuto era identico a quello del provvedimento ora impugnato. E siccome la Soget ha obliterato le risultanze dell’accertamento delle aree tassabili da lei stessa effettuato, oltre a quanto precisato dalla sentenza citata, la Cala degli Aragonesi chiede che la Soget sia condannata al risarcimento danni per “lite temeraria”.

Secondo la società, inoltre, l’area a terra rilevata dal Comune e dalla Soget è notevolmente inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato

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Inoltre, per quanto concerne le tariffe Tari applicate, la società ricorrente ha ricordato che il consiglio comunale nel 2014 approvò il “regolamento comunale I.u.c.” che prevedeva, illegittimamente e senza motivazione, una sola tariffa per i porti turistici e quelli commerciali (la citata tariffa 16.0) senza distinguere le due tipologie. Successive delibere consiliari approvarono le tariffe Tari e le rate e scadenze Iuc, contro cui la Cala degli Aragonesi aveva inoltrato ricorso straordinario al Capo dello Stato, perché tra l’altro erano state considerate attività analoghe, ed assoggettate appunto alla stessa tariffa i porti “turistici” e quelli “commerciali”. Negli anni successivi vennero approvati i piani finanziari Tari per il 2015 e 2016, mentre le tariffe vennero modificate nel 2016 e confermate fino al 2019. Tuttavia, con il parere n.2754 del 4 novembre 2019, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità della tariffa “16.0 – porti turistici e commerciali”, adottata dal Comune di Casamicciola. Di conseguenza, secondo Cala degli Aragonesi, l’avviso di pagamento e “ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, è manifestamente illegittimo ed erroneo e va pertanto annullato, il tutto previa disapplicazione del regolamento I.u.c. e degli altri provvedimenti del Comune di Casamicciola”, del pari considerati illegittimi.

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