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Casamicciola, spunta la clausola che “salva” le concessioni demaniali

I diritti dei concessionari saranno validi fino all’eventuale valutazione contraria da parte degli organi dell’Unione europea

Arriva la risposta del Comune al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul tema delle concessioni demaniali marittime. Come si ricorderà, qualche settimana fa l’Agcom si era espressa sulla delibera del 30 dicembre 2020 n.125 della Giunta municipale di Casamicciola,con cui il Comune aveva disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dalla legge 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2033), e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto-rilancio), nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. In sostanza, l’ente come gli altri comuni costieri ha disposto la proroga delle concessioni fino al 2033, ma l’Agcom aveva dato parere negativo, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della citata delibera, per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria (a partire dalla nota “direttiva Bolkestein”). Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni integrerebbero, secondo il Garante, “specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”.

Il Comune, tramite il sindaco Giovan Battista Castagna, a stretto giro ha inviato una nota di risposta, nella quale il primo cittadino ha dapprima fissato i riferimenti normativi della questione, a partire dalla legge di bilancio 2019 che fissava criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali stabilendo la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 — quindi fino al 31.12.2033 — di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo, quindi anche le concessioni per finalità turistico ricreative. «La legge – spiega Castagna – non reca indicazioni o prescrizioni sulle procedure alle quali gli enti gestori si devono attenere per concretizzare la nuova durata dei titoli, né la regione Campania — che ha indicato la applicabilità a tutte le concessioni vigenti al 1 gennaio 2019, ha fornito tali chiarimenti. lnvece la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, che ha determinato il diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla stessa».

L’Agcom aveva dato parere negativo alla proroga delle concessioni fino al 2033 stabilita dalla delibera di giunta di Casamicciola lo scorso dicembre, per violazione della concorrenza

Il Comune si è dunque basato su tale legge, e nella delibera che proroga le concessioni l’ente si è richiamato al Decreto-rilancio, che ha fatto già salve le eventuali successive modifiche di legge. Il sindaco ha evidenziato come tale decreto costituisca una normativa evidentemente emergenziale, connessa alla grave crisi pandemica che ha colpito il Paese ed il mondo intero con grave ripercussioni economiche e sociali, con cui lo Stato di fatto ha nuovamente legiferato con una norma quindi diversa (se pur richiama la norma del 2018, in sostanza introduce una nuova legge). In tale norma viene infatti stabilito che “[..] le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della Iegge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere”.

Il sindaco Castagna ha risposto spiegando che la clausola inserita negli atti concessori garantirà a medio termine l’attività dei gestori, in attesa della pronuncia comunitaria sulla normativa italiana emergenziale che aveva confermato le proroghe, in contrasto coi principi della famigerata “direttiva Bolkestein”

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Il comune quindi non ha fatto altro che dare attuazione all’art. 182, comma 2 del decreto Iegge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) finalizzato al rilancio del settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti daII’emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio, allo scopo di non bloccare le attività legate all’uso dei beni demaniali marittimi, con conseguenti mancati introiti per l’erario e blocco delle attività e dei servizi forniti. Tale necessità si è posta – spiega il sindaco – per garantire certezza nella gestione dei beni demaniali. Fra l’altro, la normativa in materia di proroga è oggi sotto la lente degli organismi comunitari, oggetto di una lettera di costituzione in mora della Commissione europea.

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Quindi l’amministrazione di Casamicciola, pur aderendo al parere dell’Autorità, e in attesa delle indicazioni europee, ha specificato ai vari concessionari che negli atti di concessione che verranno adottati sarà inserita una specifica clausola, con cui il singolo concessionario venga informato della possibilità di attivare il procedimento per il ritiro dell’atto, “laddove sopravvenga differente valutazione di conformità ai principi comunitari avviate anche sulla normativa italiana di emergenza, indicati dai competenti organi comunitari, e che dichiari la previsione legislativa nazionale dell’art.182 comma 2 del decreto-legge 34/2020 coordinato con la legge di conversione 77/2020, configgente con il diritto comunitario, e le cui statuizione non consentano possibilità di mantenere il titolo”. Tale previsione dovrà essere accettata dal concessionario, in modo tale che l’atto nasca provvisori e già vincolato alle future decisioni comunitarie. In tal modo, il Comune ritiene di poter garantire il giusto equilibrio tra la normativa comunitaria e la normativa emergenziale italiana, salvando almeno a medio termine le concessioni esistenti.

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Francesco

Salve, ci sono sviluppi sulle proroghe delle concessioni demaniali fino al 2033?

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex