CRONACAPRIMO PIANO

Case abusive, la sentenza che “gela”: demolizioni legittime dopo 24 anni

Una recente sentenza, la n. 7127, della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, relativa ad un caso legato proprio a Ischia, spiega che l’ordine di abbattimento rispetta il principio di proporzionalità. Una brutta notizia anche per tanti isolani che si trovano in una condizione analoga

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) gela anche tanti cittadini isolani alle prese con il problema della sanzione accessoria della demolizione di manufatti abusivi conseguenza di sentenza di condanna penale passate in giudicato e relativa ad un abuso edilizio commesso proprio a Ischia con un processo che prese il via in primo grado presso la sezione distaccata di Tribunale. Il dispositivo viene illustrato nei dettagli dall’avvocato Simone Marani e reca un titolo che non lascia adito a dubbi: “Case abusive, l’ordine di demolizione dopo 24 anni rispetta il principio di proporzionalità”. E poi si aggiunge che “Non c’è violazione delle norme CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ndr) né si applica la disciplina della prescrizione trattandosi di sanzione amministrativa ripristinatoria priva di finalità punitive”. Insomma, la sentenza n. 7127 conferma una volta di più che nel demolire una casa abusiva anche dopo un quarto di secolo – contrariamente a quanto sostenuto o quantomeno auspicato anche di recente – non si commette nessuna infrazione. Appare evidente allora che per ovviare ancora una volta a quella che dal punto di vista logistico rimane comunque una assurdità (definiamola così non potendo normativamente chiamarla ingiustizia) occorrerà una legge ad hoc. Magari più prima che poi, verrebbe voglia di dire.

Secondo il dispositivo in questione non c’è violazione delle norme CEDU né tantomeno si applica la disciplina della prescrizione, trattandosi di sanzione amministrativa ripristinatoria priva di finalità punitive

Sul portale specializzato si è perentori a riguardo: “È possibile procedere con la demolizione di una casa abusiva a distanza di 24 anni dall’ordine, se chi l’ha realizzata ha avuto tutto il tempo di trovare una diversa sistemazione – si legge – questo è quanto emerge dalla sentenza 1° marzo 2022, n. 7127 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. La Corte precisa innanzitutto come, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non sia sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p., per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2018, n. 51044). La sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, infatti, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio e ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto col bene, anche se non sia l’autore dell’abuso”.

Scendendo poi nei dettagli viene specificato nell’articolo a corredo che “Il passo più importante della sentenza in commento attiene al profilo del tempo trascorso tra la realizzazione della costruzione abusiva rispetto all’ordine di demolizione, al fine della valutazione della proporzionalità della sanzione demolitoria e del conseguente rispetto dell’art. Cedu. Nella giurisprudenza della Corte Edu si legge come sia espressamente escluso il diritto assoluto di occupare l’immobile abusivo solo perché casa familiare, venendo in rilievo, al contrario, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse tutelato e al ripristino dell’equilibrio edilizio-urbanistico; diversamente ragionando, infatti, si finirebbe per incoraggiare azioni illegali a scapito della tutela del territorio e dell’ambiente, senza considerare che, al fine del rispetto del principio di proporzionalità, rileva anche il tempo ragionevole concesso all’interessato per effettuare la demolizione (sentenza Ivanova c. Bulgaria del 21 aprile 2016)”. Di fatto, viene ancora esplicato, “Il principio di proporzionalità nell’esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile illegalmente costruito assume rilievo solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà. Di conseguenza, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità è configurabile esclusivamente in relazione all’immobile destinato da abituale abitazione di una persona. In secondo luogo, ai fini della valutazione del rispetto di detto principio, rilievo centrale assumono, da un lato, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell’attività edificatoria da parte dell’interessato, stante l’esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente e, dall’altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all’interessato di regolarizzare se possibile la situazione e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative”.

Poi però l’avvocato Marani, che sintetizza il contenuto della Sentenza della Cassazione, spiega anche: “Inoltre, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell’interessato, condizioni che, però, non risultano mai essere considerate, di per sé, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione o perché espressamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell’illegalità dell’edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione della situazione”. Si entra poi proprio nel merito della sentenza oggetto di discussione, la n. 7127: “Nel caso di specie non si può non considerare che l’interessato, destinatario di un ordine di demolizione fin dal 1998, aveva usufruito nel corso di tutto il tempo trascorso tra la definitività del procedimento penale che aveva disposto la demolizione e di un ulteriore periodo di godimento del bene, di talché il ricorrente non poteva dolersi del tempo trascorso nel quale egli ha indebitamente fruito del bene; incombe sul destinatario l’obbligo di provvedere spontaneamente alla demolizione dell’opera abusiva e che solo in presenza di inadempienza subentra l’autorità giurisdizionale”.

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex