Caserma Forestale, cessata la materia del contendere
Così si è espressa la VI Sezione del Tar Campania, una decisione inevitabile dopo che il Comune di Casamicciola aveva revocato l’ordinanza dirigenziale con la quale si imponeva al Ministero ed agli altri soggetti interessati il ripristino dello stato dei luoghi dopo il tentativo di costruzione della struttura fortunatamente sventato. Il dietro front di fatto aveva reso inutile la discussione sul ricorso presentato alla magistratura amministrativa

Adesso può calare il sipario. O meglio per adesso, perché certamente prima o poi quella cicatrice andrà rimossa. L’ennesimo episodio della controversia riguardante lo scempio perpetrato nel Bosco della Maddalena aveva visto il suo più recente sviluppo con l’ordinanza dirigenziale del Comune di Casamicciola (ampiamente annunciata), che aveva imposto al Ministero e agli altri soggetti coinvolti il ripristino dello stato dei luoghi dopo il tentativo di costruzione della Caserma della Forestale nel polmone verde della cittadina termale, un “crimine” che fu fortunatamente sventato. Tuttavia, lo stesso provvedimento è stato successivamente revocato dal Comune a seguito del ricorso presentato dal Ministero al Tar. La revoca ha di fatto reso inutile l’azione amministrativa, portando così il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) a dichiarare cessata la materia del contendere sul ricorso numero di registro generale 5832 del 2024. Ricorso che era stato presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, contro il Comune di Casamicciola Terme, che nella circostanza era difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri.
L’oggetto del ricorso era l’annullamento «dell’ordinanza dirigenziale n. 67 del 24/09/2024 del Comune di Casamicciola Terme, notificata al Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata in data 25.9.2024, con la quale è stato ingiunto all’ing. Placido Migliorino, nella qualità di direttore e legale rappresentante del Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e a chiunque altro coobbligato, di provvedere ad horas: a ripristinare lo stato dei luoghi della zona del Bosco della Maddalena, sito in Casamicciola Terme e insistente sul terreno riportato in mappa nella maggiore consistenza della particella n. 9 (ex 1) del foglio 4, dove doveva sorgere la caserma della Forestale, previo ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari per la esecuzione dei lavori; a ripiantumare le essenze vegetative presenti nei luoghi prima dell’inizio dei lavori della caserma della Forestale; a produrre a lavori eseguiti certificato che attesti la corretta esecuzione dei lavori, a firma del tecnico abilitato; a munirsi, preventivamente, se le opere fossero eventualmente ancora sequestrate, del dissequestro penale presso la competente Autorità. Ovviamente di ogni atto presupposto, connesso e\o conseguente se e in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente ivi compresa, per quanto di ragione, la nota, all’ordinanza prot. 13328 del 13.10.2009 prot. int. 781-2009 del Comune resistente, in una con tutti gli atti comunali in essa citati, comprese le ordinanze n. 93 e 99 del 15.10.2009 di sospensione dei lavori».
Il collegio giudicante ha così imposto «la declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome peraltro congiuntamente richiesto dalle parti:le peculiari modalità di definizione della lite inducono a compensare tra le parti le spese di lite»
Inizialmente il Comune aveva deciso di difendere la propria posizione in giudizio, salvo poi cambiare strategia e procedere con la revoca dell’ordinanza, firmata da Gaetano Grasso. Durante la camera di consiglio, il relatore, dott. Rocco Vampa, dopo aver ascoltato i difensori e le parti in causa, ha sottolineato che «L’esame della domanda è radicitus precluso dalla circostanza -desumibile dal deposito documentale effettuato dalla Amministrazione civica- della rimozione dell’avversato provvedimento, mercè la revoca del 18 dicembre 2024. La rimozione dell’impugnato provvedimento preclude la disamina dei motivi di gravame e della incidentale domanda di sospensione. Il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione comunale, dell’interesse oppositivo di cui era titolare il Ministero ricorrente, come espressamente da esso ricorrente rimarcato nella memoria versata in atti in vista della udienza camerale, integra la condizione per la pronunzia di merito, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome peraltro congiuntamente richiesto dalle parti. Le peculiari modalità di definizione della lite inducono a compensare tra le parti le spese di lite».Sulla base di queste considerazioni, il TAR ha dunque dichiarato la cessazione della materia del contendere, con l’intervento del Presidente Santino Scudeller, del Primo Referendario Rocco Vampa e dell’Estensore Mara Spatuzzi.