Una caduta serale e anni di processo, si chiude il caso
Nel 2013 una donna cadde su un marciapiede dissestato a Forio riportando lievi lesioni, dando avvio a una lunga causa civile contro il Comune. In primo grado il giudice riconobbe una responsabilità prevalente dell’ente, ma attribuì anche un concorso di colpa alla pedone. La vicenda è approdata in appello davanti alla sezione distaccata di Tribunale di Ischia, che ha riconsiderato prove e testimonianze

La vicenda di cui ci apprestiamo a raccontarvi ha inizio in una sera apparentemente ordinaria di primavera, il 20 aprile 2013, quando Forio è ancora animata dalle ultime presenze della giornata. Sono le 22.30 circa quando Lucia Gentiluomo, mentre percorre a piedi via Matteo Verde, nel tratto antistante il civico 42 e di fronte al ristorante-pizzeria La Tinaia, cade rovinosamente al suolo. Un attimo improvviso, che interrompe una normale camminata e apre la strada a una vicenda giudiziaria destinata a protrarsi per quasi nove anni. Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, la caduta sarebbe stata provocata dal dissesto del marciapiede, una pavimentazione irregolare che avrebbe costituito un’insidia per i pedoni. L’impatto è violento: Gentiluomo viene soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove i medici le diagnosticano “un trauma distorsivo al piede e al collo sinistro, escoriazioni alle ginocchia destra e sinistra e una contusione al polso destro”. Lesioni che, secondo quanto riferito in giudizio, la costringono a un periodo di cure e lasciano strascichi invalidanti. Da qui nasce la decisione di rivolgersi alla giustizia civile. Gentiluomo cita in giudizio il Comune di Forio, ritenuto responsabile quale custode del bene pubblico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Comune, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pero, si costituisce contestando radicalmente la versione dei fatti. Secondo l’ente, il tratto di strada in cui si è verificata la caduta si trova in una zona centrale del paese, normalmente frequentata e soprattutto adeguatamente illuminata. Una circostanza che, a parere dell’amministrazione, avrebbe consentito alla donna di percepire eventuali irregolarità del manto stradale usando l’ordinaria diligenza. Il primo capitolo giudiziario si chiude nel 2016, quando il Giudice di Pace di Ischia emette la sentenza n. 1861. Il giudice riconosce che il marciapiede è effettivamente dissestato e attribuisce al Comune una responsabilità prevalente del 70%, ma non esclude una parte di colpa in capo alla danneggiata, quantificata nel 30%. Il risarcimento viene fissato in 1.050 euro. Una decisione che lascia insoddisfatte entrambe le parti. Il Comune di Forio propone appello, sostenendo che la sentenza sia viziata da “motivazione apparente” e che il giudice di primo grado abbia errato nell’applicazione delle norme sulla responsabilità da cose in custodia. L’obiettivo è chiaro: ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva della pedone o, in subordine, una drastica riduzione del risarcimento. Lucia Gentiluomo, assistita dall’avvocata Debora Tiziana Oliviero, resiste all’impugnazione e rilancia con un appello incidentale. A suo avviso, il concorso di colpa del 30% è “privo di adeguato fondamento” e il Comune dovrebbe rispondere integralmente dell’accaduto. Il caso approda così davanti al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, che esamina nuovamente l’intera vicenda, ascolta i testimoni e analizza la documentazione. Tra le deposizioni più significative vi è quella del suocero della danneggiata, presente al momento del fatto, il quale conferma la caduta e le lesioni, ma ammette che “il tratto di strada interessato godeva di una normale illuminazione”.
I giudici hanno stabilito che il dissesto era visibile e che l’illuminazione consentiva di evitarlo con normale attenzione. La responsabilità viene quindi rideterminata al 50% per ciascuna parte e il risarcimento ridotto


Un elemento confermato anche dal Comandante della Polizia Municipale, che riferisce di un sopralluogo effettuato pochi mesi dopo l’incidente e precisa che l’illuminazione era assicurata “sia da lampioni che da pali verticali”. Dalle relazioni agli atti emerge inoltre che non risultavano segnalati altri incidenti analoghi nello stesso punto. È proprio questo dettaglio a diventare centrale nel ragionamento del Tribunale. Nella sentenza si legge che “la visibilità dei luoghi rendeva l’anomalia del marciapiede visibile con l’impiego dell’ordinaria diligenza richiesta a qualunque utente della strada”. Il marciapiede, pur dissestato, non costituiva quindi un’insidia occulta o imprevedibile. Il giudice sottolinea anche una contraddizione nella ricostruzione dei fatti: inizialmente la caduta viene attribuita genericamente al dissesto del manto stradale, mentre solo in sede testimoniale si fa riferimento a “una mattonella scollata e che si muoveva”. Un particolare che, secondo il Tribunale, rafforza l’idea che l’irregolarità fosse percepibile. Alla luce di queste considerazioni, la sentenza di primo grado viene riformata. Il Tribunale afferma che la condotta della danneggiata ha avuto “una rilevante efficienza causale nella determinazione del sinistro” e che la precedente attribuzione del 70% di responsabilità al Comune non è più sostenibile. La soluzione ritenuta “più congrua ed equa” è quella di un concorso di colpa paritario, al 50% ciascuno. Cambia anche il capitolo del risarcimento. Per sole dieci giornate di invalidità temporanea, il Tribunale ricalcola il danno secondo i criteri tabellari, arrivando a una somma complessiva di 611,80 euro, comprensiva delle spese mediche. Applicando il concorso di colpa, l’importo finale si riduce a 305,90 euro. Nessun riconoscimento, invece, per il danno morale. Le lesioni vengono definite di “lievissima entità” e, in assenza di specifiche allegazioni e prove, il giudice esclude ulteriori ristori, chiarendo che “non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale”. Il verdetto finale accoglie quindi solo in parte l’appello del Comune di Forio, rigetta l’appello incidentale di Lucia Gentiluomo e dispone, se del caso, la restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza. Le spese del primo grado vengono rideterminate, mentre quelle del giudizio di appello sono compensate. Così si chiude una vicenda nata da una caduta notturna e divenuta un lungo confronto giudiziario, in cui il Tribunale ha ribadito un principio chiaro: la responsabilità dell’ente pubblico per la manutenzione delle strade esiste, ma non esonera il cittadino dal dovere di attenzione, soprattutto quando l’insidia è visibile e prevedibile.





