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Caso Villari, Il Tar impone il commissario ad acta

I giudici amministrativi hanno disposto anche il pagamento di 700euro da parte dell’Ente isolano nei confronti del dott. Mario Panariello, funzionario designato dal Prefetto di Napoli, che ha eseguito la sentenza

Non esegue una sentenza e viene condannato. Questo hanno deciso i giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che hanno disposto che fosse un commissario ad acta ad eseguire una sentenza emessa lo scorso anno dallo stesso Tribunale Amministrativo. Nel contempo è stato disposto anche il pagamento di 700euro da parte del Comune di Ischia nei confronti del dott. Mario Panariello, funzionario designato dal Prefetto di Napoli, che ha eseguito la sentenza. Questi i fatti.

Lo scorso giugno i giudici del Tar hanno intimato al Comune di Ischia di esibire la documentazione richiesta (comprendente, tra l’altro, alcune delibere di giunta del 1988 munite di apposita attestazione di conformità agli originali) consentendo altresì la estrazione di copia conforme, entro trenta giorni dalla sentenza. In caso di inerzia, già nel dispositivo nominava il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, affinché, personalmente oppure tramite un funzionario da lui delegato, provvedesse al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza. Nel contempo il Comune di Ischia veniva condannato al pagamento delle spese di lite pari a 1500euro oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.

Lo scorso giugno i giudici del Tar hanno intimato al Comune di Ischia di esibire la documentazione richiesta (comprendente, tra l’altro, alcune delibere di giunta del 1988 munite di apposita attestazione di conformità agli originali) consentendo altresì la estrazione di copia conforme

I funzionari dell’ente di via Iasolino precedentemente avevano trasmesso le fotocopie delle delibere giunta prive, però, di attestazione di conformità. Carlo Villari a novembre 2019 aveva chiesto l’accesso agli atti. In particolare aveva chiesto all’amministrazione di poter consultare ed estrarne copia della “copia conforme del Piano regolatore adottato 1973 con allegati + delibere Consiglio Comunale n. 17/1973, 21/1973 e 22/1973; Copia conforme del Piano Regolatore approvato 1983 con allegati + DPGR 5071/1983; Copia conforme della delibera di Giunta Municipale n. 1225/1988 con allegati; Copia conforme della delibera di Consiglio Comunale n. 37/1988 con allegati”. La motivazione della richiesta era “a fini di impugnativa e di giustizia per la richiesta di indennità ex art. 39 Testo unico sulle espropriazioni”.

Il Comune di Ischia, però, come detto, ha fornito solo due delibere di giunta al richiedente tra l’altro prive di attestazione di conformità, nulla indicando in relazione agli altri documenti pure oggetto della domanda ostensiva. «Avverso tale ultima determinazione – come riporta la sentenza del Tar – sostanzialmente “elusiva” e comunque non satisfattiva delle esigenze di accesso, nonché avverso il sostanziale silenzio serbato dalla Amministrazione sulla restante parte della domanda di accesso, insorgeva il ricorrente, ad unico motivo del gravame essenzialmente deducendo la Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di accesso agli atti – violazione e falsa applicazione art. 5 d.lgs. 33/13 e legge 241/90 – eccesso di potere, stante la evidente sussistenza dell’interesse del ricorrente “all’ostensione”, nella sua qualitas di “proprietario di un immobile oggetto dell’inquadramento e dei vincoli urbanistici di cui agli atti ed ai documenti richiesti”, al fine di tutelare anche in via giurisdizionale le proprie ragioni relative alla indennità ex art. 39 DPR 380/01; anche la disciplina in tema di accesso civico, in ogni caso, imporrebbe l’accesso agli atti de quibus».

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Lo scorso anno il Comune è stato condannato a 1500 euro per non aver fornito i documenti al cittadino. Adesso deve pagare anche 700 euro al commissario ad acta nominato dal Prefetto

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Ci ha pensato, quindi, il dott. Mario Panariello, funzionario designato dal Prefetto di Napoli per la esecuzione della sentenza, chiedendo, legittimamente, la liquidazione del compenso. Per questo è intervenuto nuovamente il Tar imponendo al Comune di Ischia, in quanto Amministrazione soccombente nel giudizio, il pagamento dell’onorario del commissario ad acta.

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