Cassazione, stop al sequestro dei traghetti Traspemar
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura di Napoli contro la decisione del Riesame. Confermato l’annullamento del sequestro di due motonavi della compagnia di navigazione. Al centro del procedimento il trasporto dei rifiuti tra Ischia e la terraferma e gravi ipotesi di reato

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 39992 del 2025, ha posto fine al contenzioso cautelare relativo al sequestro preventivo di due unità navali appartenenti alla compagnia di navigazione Traspemar s.r.l., dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il ricorso mirava a contestare l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva precedentemente annullato il provvedimento ablativo disposto nei confronti delle motonavi. La decisione della Suprema Corte è maturata all’esito dell’udienza celebrata il 12 novembre 2025, sotto la presidenza di Sergio Beltrani, con la relazione affidata al consigliere Giuseppe Sgadari. Il giudizio di legittimità si inserisce in un procedimento di particolare complessità, connesso alle modalità di gestione del trasporto dei rifiuti solidi urbani dall’isola di Ischia alla terraferma e alle ipotesi di reato formulate dall’autorità giudiziaria napoletana nei confronti di più soggetti.
Il sequestro preventivo oggetto del contendere era stato disposto in data 20 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e riguardava due motonavi in uso alla Traspemar s.r.l., società operante nel settore dei collegamenti marittimi. La legale rappresentante della compagnia è Marianna Di Costanzo, formalmente estranea alle condotte contestate, la quale nel procedimento riveste la qualifica di terza interessata. Nell’ambito della medesima indagine, Angelo Marrazzo viene indicato dagli inquirenti come gestore di fatto della società. Nei suoi confronti sono state formulate accuse di particolare gravità, tra cui estorsione e illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravate dall’uso del metodo mafioso. Contestazioni che hanno già determinato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo l’impostazione accusatoria, le condotte contestate sarebbero state finalizzate a condizionare il mercato del trasporto dei rifiuti sull’isola di Ischia, scoraggiando il ricorso a compagnie concorrenti attraverso pressioni e minacce. In questo quadro, il sequestro delle unità navali era stato ritenuto funzionale a impedire la prosecuzione delle attività ritenute illecite. La vicenda cautelare ha però conosciuto una svolta con l’intervento del Tribunale del Riesame di Napoli. Con ordinanza emessa il 24 giugno 2025, i giudici del riesame, pur riconoscendo l’astratta configurabilità dei reati ipotizzati dalla Procura, hanno escluso la sussistenza del requisito del periculum in mora, ritenuto indispensabile per il mantenimento di una misura cautelare reale.
I giudici hanno evidenziato come il Riesame abbia correttamente valorizzato la distanza temporale degli elementi investigativi richiamati dalla Procura e la loro inidoneità a dimostrare un’esigenza cautelare attuale
In particolare, il Tribunale ha rilevato come dagli atti del procedimento non emergessero elementi idonei a dimostrare l’attualità di condotte illecite riconducibili all’indagato a partire dal luglio 2022. Secondo i giudici, non risultavano iniziative recenti finalizzate a dissuadere gli imprenditori dell’isola dal servirsi di operatori concorrenti per il trasporto dei rifiuti, neppure attraverso il ricorso a denunce anonime, che avevano costituito uno degli elementi centrali dell’impianto accusatorio. Avverso tale ordinanza, la Procura della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il pubblico ministero ha sostenuto che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di valutare una serie di elementi investigativi ritenuti rilevanti, tra cui ulteriori denunce rinvenute nella disponibilità dell’indagato nel corso delle perquisizioni effettuate nel 2025. Secondo la prospettazione della Procura, il giudice del riesame avrebbe inoltre attribuito un peso eccessivo alle dichiarazioni di un imprenditore operante sull’isola, considerate dal ricorrente prive di reale incidenza sulla valutazione dell’esigenza cautelare e, pertanto, non idonee a escludere il pericolo di reiterazione delle condotte contestate. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto il ricorso non ammissibile. Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità hanno richiamato l’articolo 325 del codice di procedura penale e un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali è consentito il ricorso per Cassazione esclusivamente per violazione di legge. È stato ribadito che non possono essere dedotti, in tale sede, vizi attinenti alla mera illogicità o insufficienza della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione del tutto mancante o radicalmente incoerente. Solo in tali ipotesi, infatti, la censura può assumere rilievo come violazione di legge processuale.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale del Riesame fosse sorretta da una motivazione adeguata e coerente. I giudici hanno evidenziato come il Riesame abbia correttamente valorizzato la distanza temporale degli elementi investigativi richiamati dalla Procura e la loro inidoneità a dimostrare un’esigenza cautelare attuale. La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorso presentava profili di genericità, nella misura in cui non chiariva se gli elementi invocati fossero successivi o diversi rispetto a quelli già esaminati dal Tribunale del Riesame. Ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché riconducibili a contestazioni di natura motivazionale, non scrutinabili in sede di legittimità. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, determinando la definitiva conferma dell’annullamento del sequestro preventivo delle due motonavi della Traspemar s.r.l. La decisione chiude il capitolo cautelare della vicenda, mentre il procedimento penale prosegue per l’accertamento delle responsabilità contestate.







