C’è ancora speranza
Ancora un dramma da incubo ruspe sull’isola, in quel di Forio (a Montecorvo), la demolizione si ferma: il giudice Anastasia Schiattarella sospende l’esecuzione per salvare la vita di un uomo gravemente malato. Secondo il medico Giovanni, 86 anni, è “intrasportabile”. Udienza camerale a febbraio 2026

La collina di Montecorvo, a Forio, è il teatro in cui rischia di consumarsi l’ennesima tragedia da ruspe, che vede protagonista una casa. Si tratta di un fabbricato di due piani costruito negli anni novanta, che è diventato negli ultimi mesi protagonista di una vicenda che intreccia giustizia, tempo e fragilità umana. Dentro quella casa vive Giovanni I., 86 anni, malato, fragile, con un passato clinico complesso che lo lega fisicamente e psicologicamente al suo domicilio. E proprio quella casa, che da più di vent’anni è il suo unico rifugio, era stata destinata all’abbattimento. La Procura della Repubblica aveva infatti riattivato l’esecuzione di due antichi ordini di demolizione – uno del 27 aprile 1997, l’altro del 2005 – provvedimenti rimasti sospesi per oltre un quarto di secolo. Il 25 gennaio 2019 e poi il 29 aprile 2019, gli uffici giudiziari avevano nuovamente chiesto la demolizione (atti R.E.S.A. n. 251/2000 e n. 106/2005), sollecitando che venisse eseguita entro quaranta giorni dalla notifica. Ma nel 2025 il tempo non è più lo stesso: ciò che poteva apparire un’esecuzione ordinaria si trasforma in una potenziale condanna per un uomo che oggi è profondamente diverso da quello di ventisei anni fa.
LA DEMOLIZIONE CHE “RIAPPARE” DOPO UN QUARTO DI SECOLO
La riattivazione dell’ordine di demolizione arriva improvvisa. La Procura della Repubblica comunica che le operazioni erano fissate per oggi 28 novembre, richiamando due sentenze storiche: la n. 391/1997 e la n. 711/1999, entrambe divenute irrevocabili rispettivamente nel 1997 e nel 2000, con le quali Giovanni I. era stato condannato per abuso edilizio e contestualmente destinatario dell’ordine di abbattimento dell’immobile costruito a Montecorvo. Per oltre vent’anni nessuna demolizione era stata eseguita. Poi, all’improvviso, a novembre 2025, la Procura riprende la procedura e assegna un termine brevissimo. La famiglia, spaventata dalla prospettiva di uno sgombero imminente, si rivolge all’avvocato Bruno Molinaro, il quale interviene con urgenza. Il 18 novembre 2025, l’avvocato deposita una istanza di differimento dell’esecuzione della demolizione direttamente alla Procura, evidenziando un rischio concreto: che l’immobile venga demolito prima che il Tribunale possa discutere il ricorso per incidente di esecuzione già depositato pochi giorni prima, con contestuale richiesta di sospensione e revoca dell’ordine.
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE PER EVITARE UN DANNO IRREPARABILE
Nel testo dell’istanza, in un linguaggio asciutto ma denso di conseguenze, il legale spiega che: la camera di consiglio per il ricorso non è stata ancora fissata, demolire prima di quella data significherebbe privare l’istante del suo diritto alla tutela giurisdizionale, garantita dagli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; esiste un evidente “fumus boni iuris” nel ricorso pendente e soprattutto un “pericolo grave e irreparabile” se la demolizione venisse eseguita prima della decisione del giudice. Molinaro richiama il principio, riconosciuto dal diritto europeo e nazionale, secondo cui lo Stato deve garantire che il cittadino possa effettivamente esercitare i suoi diritti, inclusa la possibilità reale che un giudice possa fermare un’esecuzione lesiva. La demolizione anticipata escluderebbe ogni possibile rimedio. L’istanza si conclude chiedendo formalmente il differimento dell’esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione sino alla decisione sull’incidente di esecuzione o almeno fino alla fissazione della camera di consiglio. Un passaggio significativo dell’atto riguarda anche un precedente analogo: un provvedimento della Procura di Napoli Nord che, in un caso con criticità simili, aveva sospeso la demolizione il 21 ottobre 2025.
LA PERIZIA DEL MEDICO E IL MOSAICO DI PATOLOGIE GRAVI
La situazione clinica di Giovanni non è una semplice fragilità generica. La perizia medico-legale del dott. Gioacchino Mattera, allegata al ricorso e acquisita dal giudice, è una fotografia impietosa dello stato di salute del paziente. Alle pagine 1 e 2 della perizia si elencano più di dieci patologie di rilevanza grave: vasculopatia cerebrale cronica aterosclerotica, con atrofia cerebrale ed esiti di emorragia post-traumatica (agosto 2025); BPCO in fase enfisematosa; cardiopatia ischemica con stent; fibrillazione atriale; depressione senile e decadimento cognitivo; neoplasia polmonare; sindrome artrosica generalizzata con compromissione della deambulazione; esiti di emicolectomia per adenocarcinoma del colon. Il documento si chiude con una frase che pesa come un macigno: Giovanni è “assolutamente intrasportabile”, perché esposto a un rischio “concreto, attuale ed elevatissimo di evento acuto potenzialmente fatale anche in caso di minima sollecitazione fisica, emotiva o ambientale”. Sono parole nette, che non lasciano margini interpretativi: un trasferimento forzato, anche temporaneo, potrebbe provocare un collasso respiratorio o cardiaco.
IL GIUDICE: IL DIRITTO NON PUO’ IGNORARE LA VITACONCRETA
Di fronte a questo quadro, la giudice Anastasia Schiattarella decide di sospendere la demolizione. L’ordinanza è un documento equilibrato, che dimostra la volontà di non sottrarsi al senso della legge ma di applicarlo correttamente, tenendo conto di tutti gli elementi. La giudice rileva “la gravissima situazione clinica dell’istante”, documentata agli atti; la necessità di un serio bilanciamento tra l’interesse pubblico alla demolizione e l’interesse individuale alla tutela della vita e della salute; l’impossibilità di procedere senza mettere a rischio l’incolumità dell’uomo; il dovere di approfondire la questione in udienza camerale. Il provvedimento accoglie l’istanza e dispone la sospensione dell’esecuzione, fissando l’udienza in camera di consiglio per il 17 febbraio 2026 e ordinando la notifica alle parti interessate. È la dimostrazione di come la legge, nella sua forma più alta, riconosca che non tutti i casi sono uguali, e che in alcuni la rigidità dell’esecuzione deve cedere il passo alla valutazione della persona concreta. Sebbene la decisione riguardi un singolo cittadino, il suo significato supera l’ambito privato. Il caso di Giovanni I. si inserisce in un dibattito più ampio sulle demolizioni in Campania e, in particolare, a Ischia: un tema complesso, in cui si intrecciano abusi edilizi, ritardi amministrativi, interessi pubblici e drammi familiari. La memoria difensiva dell’avv. Molinaro elenca numerose pronunce in cui i giudici italiani ed europei hanno richiesto ai tribunali di valutare non solo l’obbligo di ripristino urbanistico, ma le conseguenze concrete della demolizione sulle persone coinvolte, soprattutto quando l’immobile costituisce l’unico luogo di vita del destinatario del provvedimento. Per ora, la casa di Montecorvo resta in piedi. La demolizione è sospesa, e saranno i giudici, a febbraio 2026, a valutare se l’ordine debba essere definitivamente revocato o confermato, oppure se esistano soluzioni alternative. Nel frattempo, Giovanni continua a vivere nella sua abitazione, assistito dai suoi familiari. Non c’è retorica in questo: c’è la consapevolezza, documentata negli atti, che uno sfratto o una demolizione oggi potrebbero provocare conseguenze irreversibili.






