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Regime di cassa, ambito di applicazione e brevi linee guida operative

La legge di Bilancio 2017 all’art. 1 commi 17-23 ha introdotto l’opportunità per le imprese minori in regime di contabilità semplificata di avvalersi del principio di cassa ai fini della tassazione del reddito netto prodotto nel corso d’esercizio. Trattasi di un’agevolazione sorta in sostituzione del precedente principio di competenza e che dal 1 Gennaio 2017 consente alle realtà imprenditoriali più piccole di sottoporre a tassazione esclusivamente gli importi effettivamente incassati a titolo di ricavo, parimenti rendendo deducibili i soli costi materialmente sostenuti nel medesimo periodo d’imposta.

A chi si rivolge l’iniziativa? Possono avvalersi del criterio di cassa le sole imprese operanti in contabilità semplificata ossia:

  1. Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  2. Imprese familiari e aziende coniugali;
  3. Società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  4. Società di fatto;
  5. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Tali realtà, nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario devono aver percepito un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 000 euro,per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
  • 000 euro, per le altre attività.

Trattandosi di un regime applicabile dal 2017, è pertanto necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2016. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti sopra menzionati devono essere ragguagliati all’anno, intendendo per ricavi:

  • I corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • La destinazione dei predetti beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
  • La destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • I contributi in c/esercizio a norma di legge.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente.

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Giova precisare che per gli esercenti arti e professioni, nonché le società e associazioni fra artisti e professionisti, il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi. Sono escluse invece le società di capitali che restano obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e pertanto assoggettate al regime di tassazione per competenza.

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Come funziona il nuovo regime?  L’aliquota d’imposta sarà applicata sul reddito costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (art.85 TUIR) e degli altri proventi (art 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute, comprendendo anche l’erogazione di eventuali acconti. Elementi discriminanti sono la consegna dei beni e/o l’erogazione dei sevizi. Nel merito, è  importante sottolineare a titolo di esempio che sia in sede di prima applicazione del nuovo regime sia nel transito dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016 che non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017. Analogamente ove un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ciò al fine di evitare il verificarsi di anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

Quali gli adempimenti contabili? Il nuovo regime prevede che le imprese interessate istituiscano:

  • Registri IVA, in cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette ad IVA, rimarcando mancati incassi e pagamenti;
  • Registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti, con indicazione degli importi, le generalità di chi effettui i pagamenti e gli estremi del documento oggetto di interesse (ricevuta, fattura);

Nella tenuta dei registri IVA è altresì lasciata l’opportunità di esprimere una specifica opzione che consenta di non annotare gli incassi e i pagamenti, in tal caso operando una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Coloro che non sono obbligati all’emissione di fattura devono annotare gli incassi nel libro dei corrispettivi ai sensi del disciplinare di riferimento entro il giorno non festivo successivo.

Nel precisare che il  regime in oggetto, è stato introdotto con l’intento di avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari del contribuente debitore d’imposta, per un ambito di applicazione esteso sia ai fini IRPEF che IRAP, è necessario altresì rimarcare che trattasi di un meccanismo soggetto ad una serie precisa di vincoli di natura disciplinare relazionati alle singole fattispecie di attività e su cui è opportuno riporre particolare attenzione al fine di evitare esclusioni ovvero errori gestionali perseguitabili dall’Amministrazione finanziaria.

alessandrolavolpe@yahoo.it

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