Concessione, il Tar fa sorridere De Siano
La DMF aveva chiesto alla magistratura amministrativa l’annullamento della concessione assegnata dal Comune di Lacco Ameno a Massimo Monti e ha visto accolte le proprie ragioni. E così si consuma la vendetta trasversale…

Una nuova contesa si sta per chiudere all’ombra del Fungo tra Giacomo Pascale e Domenico De Siano sul fronte delle concessioni marittime. Pascale si è preso il porto di Giuseppe Perrella e De Siano si “prende” la spiaggia di Massimo Monti. Vendette trasversali e veti politici che colpiscono quelli che per tutti sono ritenuti gli amici degli amici. Fatto sta che la società DMF della famiglia dell’ex senatore De Siano si è rivolta al TAR per chiedere l’annullamento della concessione demaniale inerente la spiaggia sul corso Angelo Rizzoli resa al signor Massimo Monti, ritenuto dagli ambienti un fedelissimo del sindaco, e il tribunale amministrativo reginale da ragione a De Siano. La partita ben lungi dal chiudersi è iscritta alla decisione di questo 12 maggio 2025, alla vigilia di Santa Restituta, mettendo così in subbuglio gli equilibri in paese. Stiamo parlando del “Lido di Caronte di Monti Massimo”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania(Sezione Settima) si è cosi pronunciato, bloccando l’iter concessorio, sul ricorso numero di registro generale 4195 del 2021, proposto daD.M.F. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Debora Chiaviello, contro Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Montuori,nei confronti di Massimo Monti, non costituito in giudizio. La decisone per l’annullamento come richiesto dalla DMF e/o per la declaratoria di nullità anche previa disapplicazione dell’art. 1 commi 682 e 683 della legge 145/2018 (nonché per quanto occorra dell’art. 182 comma 2 del d.l. 34/2020 – conv. in legge n. 77/2020 e dell’art. 100 del d.l. 104/2020) o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. previa sospensiva:del provvedimento, ignoto negli estremi e nei contenuti (in quanto indicato solo per relationem nell’avviso pubblico che amplia la C.D.M. 08/08, ai sensi della Legge 26.02.2010 n. 25, art. 1 comma 18, fino al 31.12.2020”;dell’autorizzazione per l’anticipata occupazione di area demaniale marittima prot. 7311 del 09.07.2021 rilasciata in favore del sig. Monti Massimo;di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa: la nota prot. 7242/U del 08.07.2021; ogni eventuale variazione ex art. 24 reg. cod. nav., ignota negli estremi e nei contenuti, nelle more intervenuta, relativa alla concessione demaniale marittima C.D.M. n. 01/2016 che amplia la C.D.M. 08/08 in titolarità della società controinteressata.
Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e dell’interesse ad agire, oltre che per tardività, nonché la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione delle proroghe successivamente intervenute. Il medesimo Ente ha, poi, concluso, nel merito, per il rigetto del gravame. All’udienza pubblica, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. La società ricorrente, in qualità di gestore di talune strutture ricettive (Hotel Villa Svizzera e il Reginella) site nel Comune di Lacco Ameno, impugna l’atto, ignoto negli estremi, che ha disposto la proroga al 01 gennaio 2034 della “C.D.M. n. 01/2016, che amplia la C.D.M. 08/08, ai sensi della Legge 26.02.2010 n. 25, art. 1 comma 18, fino al 31 dicembre 2020,” in titolarità del Sig. Monti, controinteressato, nonché il provvedimento di autorizzazione all’occupazione anticipata, prot. 7311/U/2021, di una ulteriore area demaniale marittima e l’eventuale correlato provvedimento di variazione, in ampliamento, della concessione originaria, come già richiesto dal medesimo controinteressato. De Siano quale motivazione del ricorso adduce l’interesse stante “la titolarità di una di posizione legittimante qualificata e differenziata rispetto alla generalità, ulteriore, cioè, rispetto al generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa proprio del quisque de populo, e, come tale, fondante la legittimazione al presente ricorso”.
Orbene, proprio in ragione della vicinanza (“vicinitas”) del proprio albergo all’area in questione ed al fine di fornire servizi a finalità turistico-ricreativa agli ospiti, con istanza del 21 luglio 2021, parte “ricorrente aveva chiesto al Comune di Lacco Ameno il rilascio di una concessione demaniale marittima e, segnatamente, del tratto di arenile/scogliera ubicato prospiciente al Corso Angelo Rizzoli pari a mq. 2.347,84 e ricadente nelle aree demaniali (identificate alla ZD001 e ZD 002 al foglio 3 particelle 685 e 707 oltre alla SP001, SP002, SP003, OR001, OR002, OR003, OR004)”. Con la predetta istanza, nello specifico, l’odierna ricorrente, soggetto interessato a subentrare nella gestione, tra l’altra domanda all’Ente locale quanto segue: “in via principale, che attivi la procedura di rilascio della concessione demaniale marittima, in via gradata e/o alternativa, nella ipotesi di concessione demaniale marittima in titolarità di altro soggetto e già prorogata, previo annullamento e/o disapplicazione della proroga concessa, … di attivare la procedura di valutazione comparativa, disapplicando l’art. 1 comma 682, della Legge n. 145/18 in quanto contrastante con il diritto comunitario e, segnatamente, con la Direttiva in materia di Servizi n. 2006/123/UE […]”. Tale istanza è rimasta, per inciso, senza riscontro. La società ricorrente ha manifestato di avere, quindi, un serio interesse anche a partecipare alla gara per la selezione dei nuovi concessionari. Tanto presupposto, il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha concesso al controinteressato l’anticipata occupazione ex art. 38 del c.n. delle aree oggetto della istanza di variazione – mai definita con un provvedimento espresso -, per De Siano ed anche per il TAR “oltre ad essere viziato in via derivata dall’illegittimità della proroga, è altresì viziato da autonomi profili di illegittimità”.
Il Sig. Monti Massimo, ha presentato, in data 5 luglio 2021, prot. n. 7051, “Domanda di variazione in ampliamento alla concessione Demaniale Marittima n, 01/2016”, di un’area demaniale di complessive mq 1.325,15 da utilizzare ad uso turistico ricreativo così distinti: mq. 438,10 di area scoperta, mq. 26,90 di area scoperta con impianti di facile rimozione (cabine, manufatti/docce, scalette, ecc) e mq. 860,15 di specchi acquei per pontili galleggianti, tubazione e altro il tutto in atti redatti dal geom. Silvio Ernesto iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli al n. 3321) a servizio dello stabilimento balneare denominato “Lido di Caronte di Monti Massimo”, in Lacco Ameno. Il successivo 06.07.2021 con il n° 7091/E, lo stesso richiedente ha altresì avanzato una ulteriore “Domanda di rilascio concessione ed eventuale anticipata occupazione” (cfr. provvedimento gravato). In considerazione di tale circostanza, del rilievo che “nulla osta al rilascio della richiesta variazione di concessione in ampliamento, il cui iter procedurale è già avviato”. L’Amministrazione comunale intimata ha autorizzato “l’anticipata occupazione, da parte del Sig. Massimo Monti … di una area demaniale di complessivi mq 1.325,15, a servizio dello stabilimento balneare denominato “Lido di Caronte di Monti Massimo”, sita in Lacco Ameno (NA) al Corso A. Rizzoli di fronte la Piazzetta del Pescatore, per uso turistico-ricreativo”, ivi specificandosi che: “La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della occupazione di suolo demaniale marittimo allo scopo di mantenere ombrelloni, tavoli, sedie lettini e attrezzature balneari a servizio dello stabilimento -balneare denominato “Lido di Caronte” così come da grafici presentati dalla parte e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi dì ogni altra autorizzazione o concessione”. Per il TAR all’atto di anticipata occupazione, quivi gravato, non è ravvisabile, nel caso all’esame, la ricorrenza di alcuno dei predetti presupposti legislativamente previsti. Difetta, in primo luogo, una specifica motivazione in ordine all’urgenza di provvedere. Anche per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.