CRONACA

Condannati Agenzia delle Entrate e Comune di Casamicciola per mancato sgravio

Dal 2017 un isolano chiede invano l’esecuzione di una sentenza. È intervenuto il Tribunale Amministrativo regionale che obbliga i due enti

I giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania hanno condannato il Comune di Casamicciola al pagamento di mille euro per la mancata esecuzione di una sentenza del 2017. Nel contempo è stata condannata al pagamento di 2mila euro anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre è stato ordinato ad entrambi le Amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza, per quanto di rispettiva competenza, procedendo allo sgravio agognato da parte ricorrente, entro trenta giorni dalla sentenza e ha nominato, in caso di perdurante inerzia, il Comandante Interregionale per l’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, o altro ufficiale da lui delegato, quale commissario ad acta per la esecuzione della ridetta sentenza TAR Campania, VI, n. 4322/17. Questi i fatti. Con sentenza n. 4322/2017, passata in giudicato, il TAR accoglieva il ricorso ed i correlati motivi aggiunti proposti dal sig. Mario Fabio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme e di Equitalia, per l’effetto annullando i provvedimenti impositivi di oneri di urbanizzazione, nonché la pedissequa cartella di pagamento.

Le successive istanze di sgravio trasmesse al Comune, e di poi anche ad Ader, però, rimanevano prive di riscontro tanto che Ader attivava, ai fini della riscossione coattiva, due pignoramenti presso terzi nei confronti del sig. Mario Fabio, provvedimenti avverso i quali il ricorrente proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli Nord. Il ricorrente, quindi, agiva avanti questo TAR, con atto notificato anche ad Ader, per l’accertamento e la declaratoria della “illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione” in relazione alle istanze di sgravio, e per la condanna del Comune di Casamicciola “a provvedere in ordine alle suddette istanze” e “a concludere il procedimento con un provvedimento espresso con fissazione del relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di sua inosservanza, un commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione”. Il Tar, quindi, ha dato ragione al ricorrente tanto che il Comune di Casamicciola Terme ha emanato un provvedimento di sgravio invocato dal ricorrente, e l’ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4 giugno 2020. Tale sgravio, però, non mai risulta essere stato effettuato, siccome allegato e comprovato dal ricorrente, e del resto pacificamente riconosciuto dalle stesse parti resistenti.

I giudici amministrativi scrivono in sentenza “invero, a fronte di tale inoppugnabile evidenza documentale – attestante la espressa manifestazione di volontà dell’Ente impositore, e volta alla esecuzione della sentenza di questo TAR, pel tramite della procedura di sgravio- la resistente Agenzia asserisce di non avere potuto dar corso alla procedura di sgravio, atteso che la richiesta del Comune e il modus di comunicazione all’uopo adottato “non costituisce la comunicazione tipica prevista per le richieste di sgravio da parte degli enti impositori e non consente all’agente della riscossione di ricevere notizia dello sgravio. Invero, la comunicazione deve avvenire – per convenzione tra Ader ed enti impositori – esclusivamente mediante l’utilizzo dei servizi WEB, che Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione degli Enti Impositori”, all’uopo rilevando di avere sollecitato il Comune, “sia per le vie brevi che con nota scritta”, ed espressamente avvertendo che “fintanto che l’ente non provveda allo sgravio secondo le convenzioni esistenti, l’Agenzia non può ritenersi inadempiente nei rispetti del ricorrente”. Per questo motivo per il Tar il ricorso è fondato e per questo ha ordinato alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di eseguire la sentenza del 2017, mediante lo sgravio delle pretese oggetto delle determine n. 10150/2014, n. 10152/2014, n. 91/2016 e n. 92/2016 adottate dal Comune di Casamicciola Terme, dei consequenziali ruoli e della cartella esattoriale n. 07120160062874219 emanata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., oggi Ader. In caso di inutile decorso del termine fissato di 30 giorni, i giudici hanno già previsto la nomina del commissario ad acta nella persona del Comandante Interregionale per l’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, ovvero di un ufficiale dotato di idonea qualificazione da lui delegato, con il compito di portare ad integrale esecuzione il dettato giudiziale di cui alla pronunzia n. 4322/17 di questo TAR. Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione all’ordine impartito con la sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti indicati.

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