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Contributi ai terremotati, basta con la disparità di trattamento

La senatrice Valeria Valente e altri cinque colleghi riprendono la problematica sollevata dal sindaco Castagna legata ai soggetti legati da rapporto di parentela con il proprietario dell’immobile e presentano un’interrogazione urgente

“Oggi (ieri per chi legge, ndr) ho depositato una interrogazione urgente al Presidente del Consiglio perché sulla questione dei contributi alle famiglie di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio che hanno subito l’inagibilità delle proprie abitazioni a seguito del siama, si è determinata una situazione di disparità inaccettabile. Infatti non è immaginabile che tali contributi non vengano riconosciuti a quelle persone legate da un rapporto di parentela con il proprietario dell’immobile inagibile e che vi dimoravano gratuitamente al momento del sisma”.

Così si è espressa la senatrice Valeria Valente, riprendendo una problematica che ha visto in prima linea il sindaco di Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna che sull’argomento ha più volte sollecitato una serie di autorità competenti, in primis il commissario alla ricostruzione Carlo Schilardi. “D’altronde – aggiunge la Valente – in circostanze del tutto analoghe a quelle di Ischia, come nel caso del sisma nel Centro Italia, in materia di contributo di autonoma sistemazione, i soggetti legati da rapporto di parentela, diretta o collaterale, con il proprietario dell’immobile sono stati equiparati ai comodatari a titolo gratuito. Pertanto, ho chiesto al Presidente Conte che il governo di attivi affinché la normativa specifica venga interpretata dagli organi amministrativi ispirandosi a criteri di ragionevolezza ed equità, conformemente ai precedenti casi analoghi, consentendo di riconoscere il pieno accesso al beneficio a tutte quelle persone che, anche di fatto, hanno subito dal sisma un danno abitativo”. Questo il testo integrale dell’interpellanza che porta anche le firme di Fedeli, Giacobbe, Roic, Stefano e Astorre:

Premesso che: il sisma sull’isola di Ischia del 21 agosto 2017 causò nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, oltre a perdite umane e numerosi feriti, ingenti danni a molti edifici che, risultando distrutti o inagibili, provocarono la perdita dell’abitazione per oltre 4.000 persone;

per rispondere all’esigenza abitativa durante gli interventi tuttora in corso di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati o distrutti, l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha previsto misure di assistenza alla popolazione, o tramite sistemazione alberghiera o tramite erogazione del contributo di autonoma sistemazione;

in seguito, con integrazione inserita dall’art. 9-quaterdecies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è stata prevista da un lato la cessazione al 30 aprile 2020 per ogni forma di assistenza alberghiera e la concomitante erogazione del contributo di autonoma sistemazione per i proprietari di immobili aventi diritto fino al rientro nelle abitazioni inagibili e dall’altro la riduzione del 50 per cento dei contributi (peraltro rinnovabili fino al 31 dicembre 2020) già concessi in favore dei soggetti che, al momento del sisma, dimoravano in abitazioni non di proprietà dichiarate inagibili;

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considerato che:

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un’interpretazione esclusivamente letterale di questa disposizione pregiudicherebbe quelle persone, legate da un rapporto di parentela in linea diretta o collaterale con il proprietario dell’immobile inagibile, che vi dimoravano gratuitamente al momento del sisma e che, diversamente dal caso dei semplici conduttori, hanno subito un danno qualificabile come proprio in ragione del rapporto intimo dal punto di vista umano ed economico con il proprietario; questo problema è stato sollevato prima dalle associazioni di cittadini del territorio e dalle amministrazioni locali, poi recepito e condiviso dal commissario straordinario per la ricostruzione dei territori ischitani colpiti nonché da quest’ultimo portato all’attenzione sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del Dipartimento della protezione civile con comunicazione prot. n. 4884/CS/ISCHIA del 20 maggio 2020 e con una seconda nota prot. n. 5310/cs/ISCHIA del 29 giugno 2020; la disciplina adottata per il sisma del Centro Italia in materia di contributo di autonoma sistemazione ha già affrontato le questioni relative al rapporto genitori-figli, equiparando ai comodatari a titolo gratuito i soggetti legati da rapporto di parentela diretta o collaterale con il proprietario dell’immobile i quali dimoravano a titolo gratuito nell’abitazione inagibile;

in particolare, l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 18 novembre 2019 ha disposto all’articolo 3 o il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione in favore dei conduttori e dei comodatari che presentino il reciproco impegno sia del proprietario dell’immobile inagibile sia del locatario o comodatario alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in vigore alla data del sisma, oppure, in assenza di questo impegno, il riconoscimento ai conduttori o comodatari di un contributo pari alla differenza tra quanto corrisposto per dimorare nell’abitazione originaria inagibile e quanto corrisposto per abitare nel nuovo immobile, nella misura massima di 600 euro mensili, si chiede di sapere se e come si intenda definire la questione esposta relativa agli abitanti dei comuni di Ischia colpiti dal sisma, nell’ottica di favorire un’interpretazione della norma di cui all’art. 18, comma 1, lettera i-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ispirata a criteri di ragionevolezza ed equità che, anche conformemente ai precedenti richiamati, consenta di riconoscere il pieno accesso al beneficio a tutte quelle persone che, anche di fatto, hanno subito dal sisma un danno abitativo proprio.

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Enrico Precchia

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