CRONACAPRIMO PIANO

Colpi da urina in consiglio comunale, ecco le motivazioni

Fu una vicenda che fece decisamente scalpore e di cui parlò l’Italia intera. Un gesto frutto di rabbia e disperazione che è costato anche a Carmelo Buono, oggi Carmelo Amente, una condanna penale. I fatti risalgono al giugno 2017 quando l’Amente – esasperato per lavori comunali a via Leonardo Mazzella che rendevano impossibile lo svolgimento dell’attività per gli esercizi commerciali che si trovavano in zona – nel corso di una seduta di consiglio comunale attinse presumibilmente con urina l’allora vicesindaco Carmine Barile e il presidente del civico consesso Gianluca Trani, che naturalmente di lì a poco si sarebbero recati a sporgere regolare denuncia presso il commissariato di polizia di Ischia. Lo scorso mese di giugno Amente fu condannato a sei mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, adesso sono state depositate anche le motivazioni firmate dal giudice dott.ssa Laura De Stefano che sono decisamente articolate.

In particolare, la De Stefano osserva che “in via preliminare. è appena il caso di osservare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa ben possono essere poste, anche da sole, a fondamento della decisione, purché siano sottoposte ad una puntuale verifica circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve peraltro essere più rigorosa di quella a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone, pur non essendo necessario procedere a veri e propri riscontri, come invece previsto, per altre categorie di dichiaranti… di talché la responsabilità può essere tranquillamente basata sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova”. Insomma, quanto reso da Carmine Barile e Gianluca Trani – entrambi difesi dall’avvocato Bruno Molinaro – peraltro verificatosi alla presenza di diversi testimoni e ripreso anche da alcune telecamere, è assolutamente indubitabile e oggettivamente veritiero senza dubbio alcuno.

La dott.ssa De Stefano ha sottolineato tra l’altro come “il gesto del lancio sia stato del tutto estemporaneo e che di fano costituisca una escalation nell’ambito del comportamento provocatorio posto in essere”

La dott.ssa De Stefano in un altro passaggio scrive ancora: “Orbene, così ricostruiti i fatti, ritiene il giudicante che la vicenda – che, per le modalità trasgressive e spregiudicate, appare connotata sotto il profilo giuridico da obiettiva gravità e, sotto quello sociale, da inaudita inciviltà, si presti ad essere ricondotta unicamente nell’ambito della fattispecie prevista e punita dall’art. 341 bis cp (oltraggio a pubblico ufficiale, ndr), per le ragioni che seguono. Va preliminarmente precisato che, in assenza di ulteriori approfondimenti investigativi sul contenuto del bicchiere lanciato dall’imputato (e, quindi, sulla natura del liquido nello stesso contenuto), è da escludersi che la sostanza che ha attinto le persone offese fosse urina (ancorché a tale sostanza abbia fatto riferimento, in tono provocatorio, lo stesso avventore). Inoltre, ritiene il G.M. (giudice monocratico, ndr) che, tenuto conto di quanto precisato dalle stesse persone offese in querela (e cioè che tale bicchiere sia stato prelevato dall’Amente da un vassoio offerto in sala), il gesto del lancio sia stato del tutto estemporaneo e che di fano costituisca una escalation nell’ambito del comportamento provocatorio posto in essere, per avvalorare la propria protesta – in atto da giorni – da parte dell’imputato. Nel caso in esame, il gesto di protesta dell’imputato non appare idoneo ad integrare alcuna minaccia né alcuna significativa forma di violenza (come sembra essere confermato dal contenuto del referto medico allegato alla denuncia del Barile da cui emerge che, nell’immediatezza del fatto, al Sindaco veniva riscontata una ‘agitazione reattiva’ per essere stato colpito da presunto liquido biologico). Né poi risulta provato che l’attività consiliare sia stata interrotta proprio a causa del gesto dell’imputato (vieppiù considerando sia l’ora tarda in cui è avvenuto il fatto, verosimilmente prossima alla chiusura della sessione)”.

Carmelo Amente

Il capitolo finale ha attinenza con la sentenza e con la pena irrogata a Carmelo Amente: “Ritenuto di potere concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dell’ammissione di addebito e della risalenza dei fatti, valutati tutti i parametri di cui all’art. 133 cp, si reputa congrua per il capo A) la pena di mesi sei di reclusione (mesi nove di reclusione, ridotta come sopra per le generiche) oltre al pagamento delle spese processuali.’ Dall’esame del certificato penale, si rileva che sussistono i presupposti normativi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena potendosi allo stato ragionevolmente presumere che l’imputato (incensurato) si asterrà dal commettere in futuro altri reati. L’imputato va inoltre condannato al pagamento dei danni provocati alle costituite parti civili Barile e Trani, da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese per la costituzione, l’assistenza e la rappresentanza delle parti civili che si complessivamente in euro 1.800,00 oltre spese generali IVA e CPA. Non può essere accolta la richiesta di provvisionale, non potendo essere allo stato quantificati neppure in misura provvisoria i danni subiti dalle persone offese.

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Controllare Anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex