CRONACA

Convenzione con Invitalia, Iacono torna alla carica

Nuova richiesta di chiarimenti al commissario delegato alla ricostruzione Schilardi, relativamente all’effettiva stipula dell’accordo con l’agenzia nazionale

Continua il botta e risposta in merito ai dubbi relativi alla convenzione tra la struttura commissariale deputata a gestire la ricostruzione post-sisma e l’Invitalia. Come alcuni lettori ricorderanno, in ballo c’è la richiesta di chiarimenti sull’ordinanza n.3 del 28 dicembre 2018 emanata dal Commissario Schilardi. L’avvocato Agostino Iacono, in rappresentanza dell’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”, che si occupa delle problematiche del Sisma del 21 agosto 2017 che ha colpito i comuni dell’Isola d’Ischia di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, ha inviato una nuova missiva al Commissario. In precedenza Iacono aveva chiesto a Schilardi e al dottor Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia, se effettivamente fosse stata stipulata la convenzione tra il Commissario e Invitalia stessa, secondo lo schema e il piano operativo allegati all’ordinanza, per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate alla gestione commissariale.

In base allo schema di convenzione e al piano operativo allegato all’ordinanza, Invitalia, nei primi tre mesi del 2019, avrebbe dovuto procedere alla “Ricognizione del danno e determinazione del fabbisogno”, in quanto da una puntuale ricognizione del danno derivava la fondamentale base di conoscenza per l’implementazione dei processi decisionali successivi”.

Con una serie di note tra maggio e luglio, il Commissario per la Ricostruzione aveva trasmesso una bozza di ordinanza avente ad oggetto: “Definizione dei criteri in base ai quali è possibile perimetrare i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi (Piani di ricostruzione), ai sensi dell’art. 17 comma 3 e 24bis del decreto legge n. 109/2018”. L’avvocato Iacono ha osservato che per l’adozione dell’ordinanza finalizzata alla definizione dei suddetti criteri è necessario procedere prima (e non successivamente) alle attività propedeutiche illustrate con la nota inviata dall’avvocato in data 4 agosto 2020 e richiamate nell’ordinanza n. 3 del Commissario per la Ricostruzione, oltre che stabilire quali diritti sono riconosciuti al cittadino terremotato in caso di delocalizzazione (tema che verrà affrontato in maniera separata).

Alla luce di tale ordinanza commissariale n. 3/2018 e del lavoro che Invitalia avrebbe dovuto svolgere in base alla convenzione e con un preciso cronoprogramma, appare quindi strano quanto scritto nella bozza di ordinanza (pag. 2 righi 19-23) circa la volontà del Commissario di rimandare ad un “separato provvedimento” la pubblicazione degli “esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in merito al raffronto tra danni post evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio idrogeologico e sismico, a cura della Struttura commissariale, così da meglio individuare le aree eventualmente da considerare per l’attività pianificatoria di Regione e Comuni”.

Infatti, secondo il cronoprogramma stabilito nella bozza di convenzione, dovrebbe essere già conclusa l’attività di ricognizione dei danni, compresa la determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, del quadro complessivo degli stessi, degli interventi di demolizione e mappatura della situazione edilizia, della stesura dei vari piani, e la stima del fabbisogno finanziario.

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Tuttavia, scrive l’avvocato Iacono, non risulta dagli atti pubblicati sul sito del Commissario per la ricostruzione nessun riferimento al supporto che a questa attività avrebbe dovuto dare l’Invitalia, osa che indusse il professionista a chiedere chiarimenti in merito. Nella nota dello scorso 11 agosto, il Commissario per la ricostruzione non ha tuttavia dato i chiarimenti richiesti in merito alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 18, comma 5, del decreto-legge 109/2018 e dell’ordinanza n. 3 del 28 dicembre 2018, mentre l’Invitalia non ha nemmeno dato riscontro alla nota. Infatti, il Commissario si era limitato ad affermare genericamente che “tutte le attività elencate nella nota sono attualmente in corso, come si può evincere dai report pubblicati sul sito istituzione del Commissariato; esse si stanno svolgendo con il supporto di otto unità esperte di Invitalia e di due coordinatori qualificati, in 18 mesi di lavoro, comprendendo i tempi del Coronavirus.”, senza far alcun riferimento alla convenzione di cui all’ordinanza n. 3. Iacono fa notare che tutto questo è in contrasto con Piano operativo allegato all’ordinanza 3 che prevedeva che “per la realizzazione delle azioni di supporto specialistico sopra delineate, Invitalia doveva avvalersi di un gruppo di lavoro composto da risorse interne e/o in parte esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d’intervento e l’intero gruppo di lavoro doveva essere coordinato da un Program Manager, di elevata competenza ed autonomia direzionale, con esperienza non inferiore a 10 anni” e non “otto unità esperte di Invitalia e di due coordinatori qualificati” come riferisce nella sua nota di riscontro il Commissario Schilardi.

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E siccome il Commissario ha dichiarato che le sue attività da 18 mesi le sta svolgendo con il supporto di Invitalia, l’avvocato Agostino Iacono, in nome e secondo i principi della trasparenza dell’azione amministrativa, ha inviato la nuova missiva in cui chiede a Schilardi di “pubblicare sul proprio sito istituzionale copia della convenzione stipulata con Invitalia nonché i seguenti atti di rendicontazione di cui all’art. 6 della Bozza di Convenzione allegata all’ordinanza n. 3 del 28 dicembre 2018: 1. relazione illustrativa di Invitalia dell’attività svolta nell’anno 2019, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti; 2. atto di approvazione del Commissario circa l’ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte e relativa fattura di Invitalia; 3. Mandato di pagamento effettuato dal Commissario per la Ricostruzione”.

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