CRONACAPRIMO PIANO

La Corte dei Conti assolve Gaudioso e Bernasconi

La magistratura contabile respinge la richiesta di condanna per oltre 294mila euro avanzata dalla Procura contabile nei confronti del sindaco di Barano e del dirigente del Comune di Ischia. Al centro del giudizio, presunte assunzioni illegittime effettuate attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri Comuni dell’isola

Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che aveva portato davanti alla Corte dei conti il sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso (difeso dall’avvocato Gennaro Terracciano), e il dirigente del Comune di Ischia, Antonio Bernasconi (assistito dall’avvocato Bruno Molinaro), chiamati a rispondere di un presunto danno erariale quantificato in oltre 294mila euro. Con una sentenza articolata e lunga decine di pagine, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania ha rigettato integralmente la domanda della Procura contabile, ritenendo non provata la volontà dolosa di arrecare un pregiudizio alle finanze pubbliche. Il giudizio trae origine da un esposto che aveva segnalato alla Procura regionale alcune assunzioni effettuate dal Comune di Ischia nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. A seguito dell’esposto, la Procura aveva delegato le indagini alla Guardia di finanza di Ischia, ricostruendo una serie di procedure assunzionali che, secondo l’accusa, sarebbero state condotte in violazione delle norme in materia di pubblico impiego.

Nell’atto di citazione si legge che Gaudioso e Bernasconi, «al fine di raggiungere l’obiettivo del reclutamento di persone a essi gradite, mediante un complesso intreccio di scorrimento di graduatorie, avrebbero individuato selettivamente le risorse da assumere, contravvenendo apertamente e coscientemente alle regole che disciplinano le assunzioni nella pubblica amministrazione». Da qui la richiesta di condanna in solido per un importo complessivo di 294.015 euro, comprensivo degli stipendi corrisposti ai dipendenti assunti e delle somme che la Regione Campania avrebbe continuato a versare a lavoratori collocati in disponibilità. La Corte ricostruisce in modo puntuale l’intera sequenza dei fatti. Il 30 settembre 2020 la Giunta comunale di Ischia approva il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di diverse figure: due istruttori tecnici, un istruttore economico-finanziario e due istruttori amministrativi. Il 24 novembre 2020 il dirigente Bernasconi attiva la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, interpellando la Regione Campania e gli enti competenti. Il 31 dicembre 2020 arriva il riscontro della Regione, che segnala la presenza di elenchi di lavoratori in disponibilità pubblicati sul proprio sito e invita l’amministrazione a prendere contatti con il Consorzio unico di Bacino di Napoli e Caserta e con altri enti. Il 5 gennaio 2021 il Consorzio trasmette al Comune di Ischia un elenco di personale in disponibilità. Successivamente, il 27 maggio 2021, la Giunta comunale approva l’aggiornamento del Piano del fabbisogno 2021-2023, confermando la volontà di procedere alle assunzioni «utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri Comuni dell’isola d’Ischia, previo accordo». Il 4 giugno 2021 Bernasconi rinnova formalmente la richiesta di mobilità obbligatoria, scrivendo al Consorzio unico di Bacino, alla Città metropolitana di Napoli, alle Province di Napoli, Caserta e Salerno e ad altri soggetti istituzionali. La Corte annota che «a tale richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro».

A questo punto, il 5 luglio 2021, il dirigente del Comune di Ischia richiede a tutti i Comuni dell’isola la disponibilità a consentire l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti per i profili richiesti. Il giorno successivo arriva la risposta del Comune di Barano d’Ischia: con nota a firma del sindaco Gaudioso, viene comunicata la disponibilità di una graduatoria per istruttore amministrativo, specificando che il profilo «corrispondeva nelle mansioni al profilo di istruttore economico-finanziario, categoria giuridica C1». Alla nota è allegata la determina dirigenziale con cui il Comune di Barano aveva approvato, nel 2018, la graduatoria per istruttore amministrativo. Successivamente, anche il Comune di Forio comunica la disponibilità di una graduatoria per il profilo di istruttore amministrativo. Vengono quindi sottoscritti gli accordi tra i Comuni interessati. A seguito dell’accordo con Barano, il Comune di Ischia dispone l’assunzione a tempo indeterminato del geometra Filippo Buono come istruttore economico-finanziario. In un secondo momento, attraverso la graduatoria del Comune di Forio, vengono assunte anche due istruttrici amministrative.

Ricostruite nel dettaglio le procedure di mobilità e reclutamento avviate tra il 2020 e il 2021.
La Corte riconosce criticità amministrative, ma esclude la sussistenza del dolo.
Rigettata integralmente la domanda di responsabilità erariale

Secondo la Procura, però, l’intera operazione sarebbe stata viziata. In particolare, si contesta che «la graduatoria vigente presso Barano era relativa al profilo di istruttore amministrativo e, quindi, inidonea a soddisfare la richiesta avanzata per il profilo economico-finanziario», nonché che l’utilizzo delle graduatorie sarebbe stato «mirato e distorto», con la selezione arbitraria dei soggetti da assumere. La Corte affronta punto per punto le contestazioni. In primo luogo chiarisce che l’obbligo di esperire la mobilità obbligatoria «grava unicamente sul soggetto che deve procedere allo scorrimento della graduatoria e quindi, nel caso di specie, esclusivamente sul Comune di Ischia». Sul comportamento del dirigente Bernasconi, il Collegio osserva che «la procedura di mobilità è stata attivata e successivamente rinnovata» e che l’assenza di riscontri non può essere imputata al responsabile delle risorse umane. Quanto ai criteri per lo scorrimento delle graduatorie, la sentenza rileva che essi erano stati fissati dalla Giunta comunale, individuando come criterio l’appartenenza dei Comuni all’ambito territoriale insulare. «Rispetto a tale criterio – scrivono i giudici – il Bernasconi non aveva alcun margine di discrezionalità». Diverso è il discorso sulla corrispondenza dei profili professionali. La Corte riconosce che «il Comune di Ischia ha proceduto all’assunzione del Buono senza che vi fosse corrispondenza tra il profilo richiesto e quello disponibile nella graduatoria presso il Comune di Barano». Una mancanza che, secondo i giudici, integra «una condotta connotata da grave leggerezza e superficialità».

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Tuttavia, questo rilievo non è sufficiente a fondare la responsabilità erariale. La Corte richiama il principio secondo cui «per la sussistenza del dolo erariale non basta la consapevole violazione degli obblighi di servizio, ma serve la volontà di produrre l’evento dannoso». E aggiunge che «agli atti del giudizio non emerge alcuna prova della consapevole volontà di arrecare un nocumento all’amministrazione». In assenza di tale elemento soggettivo, viene meno il presupposto essenziale per la condanna. La sentenza conclude quindi che «la pretesa attorea è infondata nei confronti di entrambi i convenuti e deve essere rigettata». Con questa decisione, la Corte dei conti chiude definitivamente la vicenda, assolvendo sia il sindaco di Barano sia il dirigente del Comune di Ischia da ogni addebito di responsabilità amministrativa.

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Un commento

  1. I primi effetti della riforma che ha riguardato la Corte dei Conti. Le condotte sono antigiuridiche ma prive di dolo il quale deve essere dimostrato.
    Con l’abolizione dell’abuso d’Ufficio, il danno erariale riconosciuto solo se vi è dolo nella condotta, la separazione delle carriere, l’inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti penali con aggiunta di farina nel sacco in altri processi tutte le clientele che vedrete nei vari ambiti dell’isola rischiano e saranno molto probabilmente legali quindi LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI?

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