CRONACAPRIMO PIANO

Così Casamicciola si è ripreso il porto turistico

Tutti i passaggi che hanno portato il Comune Termale ad assegnarsi la concessione dell’intero specchio acqueo adibito al diportismo fino al 2033. La proposta del sindaco Ferrandino approvata dal consiglio comunale. Tutti i passaggi della vicenda che ha portato all’esclusione di Cala degli Aragonesi

Si è discusso ieri in consiglio comunale, presso la Sala Consiliare della Casa Comunale del Convento di via S. Girardi l’affidamento dei servizi di portualità turistica del porto di Casamicciola Terme al Comune. Una gestione diretta ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 201/2022. La decisone mentre innanzi al TAR Campania si infiamma la contesa tra l’ex privato gestore estromesso, la  “Cala degli Aragonesi” e il Governo Ferrandino intenzionato a gestire in proprio lo scalo. Senza il voto della opposizione la maggioranza ha approvato  la proposta del sindaco Giosi Ferrandino. Lo Statuto del Comune di Casamicciola Terme, infatti, prevede che, in caso di gestione di servizi in economia, il Consiglio Comunale approvi apposito Regolamento che disciplini i criteri per la gestione.

REVOCATA LA DELIBERA DI CONSIGLIO 2023

E’ stata quindi disposta la revoca della delibera di C.C. n. 41 del 30 dicembre 2023 e dal 14 marzo 2025 sino al 31 dicembre 2033, il Comune gestirà i servizi di portualità turistica di cui alle precedenti concessioni partite nel 2008, “tutte attualmente scadute”, mediante la modalità della gestione diretta in economia. E’ stato approvato anche il “Regolamento per la gestione dei servizi di portualità turistica del Porto del Comune di Casamicciola Terme” che disciplina, in particolare, le condizioni di accessibilità al servizio; dare atto che con successiva delibera di Giunta Municipale verrà approvato il relativo”Piano tariffario”. In ciò l’ufficio competente di adottare tutti gli atti necessari per il rilascio  dei titoli concessori. Inoltre, è stato dato mandato all’ufficio competente – vista l’urgenza per le norme di sicurezza delle aree portuali nonché l’urgenza dell’avvio della procedura di anticipata occupazione ritenuta indispensabile al fine di garantire al continuità e al sicurezza delle attività portuali – di provvedere altresì all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per l’anticipata occupazione delle relative aree demaniali interessate. Inoltre, lo stesso ufficio dovrà adottare tutti gli atti consequenziali al presente deliberato anche in ordine all’istanza di rinnovo..

PORTO IN PROPRIO

Come è noto, con Legge Regionale n. 3/2002, al Regione Campania ha disciplinato, tra l’altro, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, riservando la relativa competenza a sé medesima, mentre con la Legge Regionale del 29 giugno 2021, n. 5, la Regione Campania ha trasferito ai Comuni anche “le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale”. Per il porto turistico di recente realizzazione per effetto della suddetta legge il Comune di Casamicciola Terme è subentrato ala Regione Campania nella gestione del demanio e del mare territoriale e, quindi, anche nella gestione del detto porto turistico. Orbene, fino alla data del 31 dicembre 2024, la gestione di parte dell’infrastruttura è stata affidata in concessione demaniale marittima, con atto concessorio n. 21/2008 (e successiva autorizzazione demaniale n. 1del 29 aprile 2024), congiuntamente al Comune medesimo ed alla Cala degli Aragonesi S.r.l..Nonostante le opposizioni della Srl per l’ente del Convento  “il relativo rapporto concessorio è, ai sensi dell’art. 3 della .L n. 118/2022, scaduto il 31.12.2024”. Inoltre, scrivono dal Palazzo Municipale che “risulta altresì scaduta al 31 dicembre 2023 la concessione demaniale n. 49 del 14 maggio 2008, integrata e modificata dalla concessione demaniale n. 107 del 08 luglio 2009”. ; Considerato che: con li DL.. n. 131/2024, èstato modificato l’art. 3della L. n. 118/2022, con l’ulteriore estensione, sino Stando alle convinzioni del Governo locale non è da ritenersi valida la proroga delle concessioni al 30 settembre 2027 prevista dal DL.. n. 131/2024 della sola durata delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Infatti “la detta ulteriore estensione della durata non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto stante la nuova formulazione normativa che- spiegano dal governo Ferrandino- contrariamente al testo previgente, non ricomprende la relativa tipologia di beni demaniali tra i destinatari della stessa, così come pure comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 160344 del 21 novembre 2024, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. In considerazione dell’avvenuta scadenza delle concessioni demaniali marittime nn. 21/2008 e 49/2008, li Comune deve, prioritariamente, nell’ambito dei propri poteri organizzatori, definire le modalità di gestione dei beni demaniali marittimi e dei relativi servizi ricompresi nel porto turistico di Casamicciola Terme.

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MEGLIO LA GESTIONE DIRETTA CHE MISTA, IL COMUNE ESTROMETTE CALA

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Come ben sanno i lettori del nostro giornale, il 27 dicembre, la Giunta Comunale, ravvisando la necessità di compiere ulteriori valutazioni finalizzate alla più opportuna modalità di gestione della infrastruttura portuale turistica, ha incaricato l’Ufficio Tecnico di procedere ad approfondimenti istruttori circa la possibilità di assumere li servizio mediante gestione diretta ni economi. Immediata la risposta dell’UTC anche con il supporto di specifiche consulenze ad evidenziare  le caratteristiche del servizio e i vantaggi della gestione diretta del servizio medesimo da parte dell’Ente, stante la vantaggiosità economica della gestione e l’acclarata, attraverso la pregressa esperienza gestionale diretta di “una consistente parte della medesima infrastruttura, capacità del Comune medesimo a fare adeguatamente fronte alle correlate esigenze gestorie ed operative; vantaggiosità economica che rende di maggiore convenienza la gestione diretta ed in economia dell’intera infrastruttura rispetto a quella precedentemente individuata della società mista, comportando la gestione dell’intera infrastruttura una massimizzazione dei benefici per l’ente locale e, quindi, per la sua qualità di soggetto esponenziale di interessi generali, per l’intera collettività, evidenziando, quindi, la inopportunità di ricorrere alla esternalizzazione della forma di gestione”. Dallo scorso gennaio. In Giunta e non sono stati approvati tutti i passaggi per il “Porto turistico del Comune di Casamicciola Terme” con gli indirizzi per le modalità di gestione. Determinazioni”; alla stregua di quanto evidenziato da relazione istruttoria, è emerso che, sia ragioni di ordine tecnico ed economico del servizio, sia profili di vantaggiosità economico finanziaria, sia li rapporto utile dei costi e dei vantaggi per l’interesse pubblico, dimostrano la convenienza e la conseguente opportunità di procedere alla gestione del porto turistico comunale con la modalità del servizio prestato in economia.

FINO AL 2033

Sulla scorta della istruttoria svolta e di cui si è dato notizia gli inquilini del Convengo ritengono di procedere, dalla data di esecutività dell’approvazione in giunta, avvenuta in questo 14 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2033, attraverso la gestione ni economia da parte del Comune di Casamicciola Terme dei servizi portuali turistici. Premesso che si è proceduto, in data 17 gennaio 2025, con prot. n. 1029, alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla deliberazione dell’affidamento del servizio de quo in economia, per soli fini di trasparenza, pur non essendovi alcun onere a riguardo per l’assenza di soggetti titolati a ricevere al relativa comunicazione, stante la natura organizzativa del presente atto e stante la mancanza di posizioni soggettive differenziate per l’avvenuta scadenza dei precedenti rapporti concessori, nei confronti dei precedenti concessionari assegnando agli stessi un termine di 10 giorni per la formulazione di eventuali osservazioni. Vista la bozza di Regolamento con i relativi allegati, elaborata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola finalizzato ad oggetto “Regolamento per la gestione dei servizi di portualità turistica del porto del Comune di Casamicciola Terme” . Il consiglio comunale chiamato ad esprimersi ha disposto l’approvazione nonostante le le osservazioni al procedimento formulate dalla Cala degli Aragonesi S.r.l. ai sensi dell’art. 10 della .L n. 241/1990 (prot. n. 1795 – 1797 – 1799 del 28.01.2025). Tutto fondando  sul parere “pro veritate” dello studio legale Marini – Prof, avv. Ulisse Corea con protocollo n. 5315. Parere inviato 13 marzo scorso (appena un giorno prima dee consiglio) .  

LE OSSERVAZIONI DI CALA

Non c’è stata osservazione che abbia tenuto, Ferrandino & co hanno ritenuto che le dette osservazioni formulate “non possono essere accolte ed anzi che la relativa disamina conferma la convenienza della scelta di operare attraverso la gestione in economia”, in quanto spiegano: “non osta al presente deliberato l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima formulata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 509/1997 da Cala degli Aragonesi S.r.l. in quanto la relativa esitazione dipende dal (e non presuppone il) seguente deliberato; invero, l’esame della domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima formulata da Cala degli Aragonesi S.r.l. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 509/1997 è incompatibile con la scelta, di natura organizzativa e preliminare all’eventuale affidamento a terzi del porto turistico di Casamicciola Terme, del Comune di Casamicciola di gestire in autoproduzione li detto bene ed li relativo servizio, laddove, come noto, peraltro, la gestione pubblica del bene demaniale costituisce la modalità ordinaria dell’uso generale dello stesso, mentre l’affidamento del medesimo al privato ne rappresenta l’eccezione”.Sulla base di tali indicazioni, ricavabili dalle disposizioni di rango legislativo e dai principi che disciplinano il potere di assentire le concessioni sui beni demaniali, non può revocarsi in dubbio che, essendo l’utilizzazione per l’uso pubblico di tali beni quella istituzionalmente prevista dalla legge, la scelta dell’amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale, pur ni presenza di una domanda di concessione, non deve essere fondata su particolari motivazioni, motivazioni che invece sono necessarie e doverose allorquando l’amministrazione concede a privati il bene demaniale, sottraendolo per ciò stesso all’uso generale, dovendosi esternare le ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso singolare ed eccezionale, diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l’interesse generale. C’è una corposa giurisprudenza in merito.

GESTIONE DIRETTA E NON A MARINA DI CASAMICCIOLA, COLLEGAMENTI GARANTITI

L’ente locale nei suoi parerei ha avuto più volte in evidenza che “è ben possibile per li Comune di Casamicciola esercitare li servizio di portualità turistica anche all’interno di un porto (od approdo che sia) turistico di interesse regionale, non ostandovi al riguardo alcuna disposizione normativa; è, difatti, espressione della stessa funzione attribuita all’ente locale dall’art. 40 della LR.. n. 5/2021 quella di affidare unitamente al bene pubblico, altresì li correlato servizio diportistico da espletare attraverso quest’ultimo; altrimenti svuotandosi la stessa funzione amministrativa di “rilascio dele concessioni demaniali marittima” attribuita dal medesimo art. 40, laddove, peraltro, l o stesso art. 105, comma 2, lett. 1,) del D.Lgs. n. 112/1998 conferisce alle Regioni, appunto, la medesima funzione trasferita ai Comuni di “rilascio delle concessioni demaniali marittime” nell’ambito dei porti turistici a rilevanza regionale”. Restano di competenza della Regione la sola gestione e le modalità di utilizzazione di tutti gli spazi delle banchine o tratti di banchine portuali, con le annesse infrastrutture ed i prospicienti specchi acquei, destinati ai servizi di collegamenti marittimi in ambito regionale oltre che la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali. Giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico”.“Pertanto, la distinzione tra porto o approdo turistico del Comune di Casamicciola è del tutto irrilevante, atteso che ben può essere oggetto di servizio pubblico locale sia li porto sia l’approdo turistico; né si è operato alcun cambio di destinazione delle aree del porto, né, tanto meno, una declassificazione del porto medesimo in approdo, laddove, nella stessa D.G.R.C. n. 1047 del 2008 della Regione Campania, la classificazione ivi operata non distingue tra porto turistico di rilevanza regionale e approdo turistico di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione della normativa, essendo, invece, le due fattispecie trattate in maniera unitaria”. Questa la conclusione cui è giunto il comune rilevando, altresi, che in alcuna parte del deliberato, parlando della partecipata cittadina che fin qui si è occupata di portualità “il Comune di Casamicciola Terme ha previsto di affidare il servizio alla società Marina di Casamicciola Terme S.r.l. in liquidazione, laddove, appunto, l’affidamento è operato in economia in favore del Comune medesimo e non della detta società”.

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