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Così fu ucciso Xhemal Velsmali, ecco le motivazioni della sentenza

Il Gup le ha depositate a due mesi esatti dal verdetto che condannò Claudia Sasso a quattro anni di reclusione come responsabile dell’incidente in cui perse la vita il giovane albanese sulla Superstrada di Ischia il 3 agosto 2019

A due mesi di distanza dal verdetto, sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli nel giudizio abbreviato per la signora Claudia Sasso. La donna, imputata con l’accusa di omicidio stradale, era stata condannata a quattro anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per la morte del giovane Velsmali Xhemal. La donna, alla guida della sua Peugeot sulla Superstrada, aveva invaso la corsia opposta travolgendo il 16enne di origine albanese che stava trascorrendo un breve periodo sull’isola, e che nel momento fatale si stava recando a piedi presso l’abitazione della sorella, passeggiando ai margini della carreggiata, vicino al muretto che in quel punto cinge la Variante Esterna.

L’episodio – molti lo ricorderanno – provocò enorme cordoglio in tutta la comunità isolana, già duramente provata da analoghi tragici episodi nei mesi precedenti. La dinamica della tragedia aggiunse notevole sconcerto nell’opinione pubblica, con l’interrogativo relativo ai motivi che potevano aver indotto la guidatrice a uscire dalla propria corsia. Secondo il Tribunale, già dall’esame degli atti delle indagini preliminari si evince la conferma dell’assunto accusatorio. Innanzitutto, viene illustrato il materiale utilizzato per la decisione, a partire dalle informazioni rese dall’unico testimone oculare, che sul suo scooter in direzione Ischia Porto vide dapprima il giovane passeggiare solitario sul lato destro della carreggiata in direzione Barano, e dopo qualche istante l’arrivo della Peugeot che nei pressi della curva proseguì dritto, impegnato la corsia opposta e urtando violentemente contro il ragazzo, sbalzato oltre il muretto nei pressi della segnaletica stradale di limite di velocità.

E proprio la velocità è uno degli elementi finiti subito sotto la lente investigativa, visto che dagli elementi raccolti durante l’indagine – consulenza tecnica, fotografie, dichiarazioni – il Tribunale ha accertato che l’imputata stava guidando “in modo estremamente imprudente e negligente in quanto viaggiando ad una velocità non inferiore ai 67 km/h in un tratto di strada in cui vi era divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 km/h, pur affrontando una curva destrorsa e in discesa, viaggiava a velocità eccessiva e perdeva il controllo dell’auto sbandando violentemente verso sinistra senza frenare andando a impattare contro i muri di tufo che costeggiavano l’opposta corsia di marcia”, percorrendola per almeno 27 metri fino all’urto fatale per il giovane Velsmali.

IL TELEFONO

Il magistrato ha escluso la possibilità di un malore alla guidatrice negli attimi precedenti la tragedia, e ha puntato il dito sull’uso del telefono cellulare alla guida

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Secondo il Gup, le indagini avevano consentito di accertare che la donna aveva utilizzato il telefono cellulare senza auricolare per l’inoltro di un messaggio “in epoca anteriore e prossima all’impatto (infatti è stato sequestrato il cellulare che la donna aveva con sé; nella comunicazione di notizia di reato la Polizia di Stato dà atto che dal telefono il giorno stesso dell’incidente erano state cancellate le chiamate in entrata e in uscita, ma risulta che “un messaggio Whatsapp fu inviato dalla Sasso alle ore 17.25” a un suo contatto). Il giudice in una nota sottolinea inoltre che tale orario coincide proprio con quello del sinistro stradale “tant’è che proprio alle ore 17.34 veniva inviato da uno dei presenti sul posto dell’incidente il messaggio di richiesta di soccorso al 118”. In sede di interrogatorio di garanzia la donna affermò di “essersi sentita male e di aver perso conoscenza” al momento del sinistro, precisando di non soffrire di alcuna particolare patologia e di non assumere farmaci anti depressivi.

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LE PERIZIE

Nel corso delle indagini vennero acquisite le consulenze della difesa, dapprima quella del dottor Pilato, e poi quella del professor Perticone, uno dei massimi esperti europei di aritmologia, una branca specialistica della cardiologia. Nelle sue conclusioni il professor Perticone spiegava che «si può affermare, con ragionevole certezza, che la transitoria perdita di coscienza accusata dalla Sig.ra Sasso, e che ha provocato il mortale incidente stradale, è da ricondurre alla comparsa di un’aritmia ventricolare il cui meccanismo patogenetico è da individuare della canalopatia di cui la stessa è affetta. Infatti, tra i sintomi tipici della sindrome di Brugada vi sono le alterazioni transitorie dello stato di coscienza (dalle vertigini alla sincope), se l’aritmia è di breve durata e autolimitante, ovvero la morte improvvisa su base aritmica se la durata è maggiore. Particolarmente importante è che la morte improvvisa può essere la prima e unica manifestazione della sindrome». In sostanza, secondo le due consulenze difensive, negli attimi immediatamente antecedenti al fatale incidente, la donna avrebbe avuto una “perdita di conoscenza associata a sincope”.

Il legale di fiducia della Sasso, l’avvocato Gino Di Meglio, è pronto per ricorrere in appello: la consulenza tecnica d’ufficio non sciolse tutti gli interrogativi posti dal giudice

Il giudice decise quindi di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nominando come perito il dottor Stabile, cardiologo napoletano, affidandogli la risoluzione di alcuni quesiti. Innanzitutto, capire se dalla documentazione medica, e in particolare dagli esami eseguiti al Rizzoli, si potesse evincere che l’imputata sia affetta dalla sindrome di Brugada. Si tratta di una malattia cardiaca caratterizzata da un aumentato rischio di aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa in soggetti apparentemente sani. Le manifestazioni cliniche della Sindrome di Brugada sono le palpitazioni, sincope, o anche morte improvvisa. Col secondo quesito il giudice chiedeva se dagli esami vi era traccia di una perdita di conoscenza che avrebbe colpito la signora Sasso quel giorno, negli attimi precedenti il ricovero. Infine il terzo quesito posto al consulente mirava a chiarire se tale patologia potesse aver determinato una perdita di conoscenza temporanea che ha avuto un ruolo causale nel verificarsi del tragico incidente. Ebbene, al primo quesito il consulente concluse spiegando che l’elettrocardiogramma effettuato il 3 agosto alla signora Sasso “pone il sospetto di una possibile sindrome di Brugada ma, da solo, non è diagnostico”. Al secondo quesito il perito rispose affermando che “una perdita di conoscenza autolimitantesi può essere dovuta a una sincope o a condizioni non sincopali, ma che “dall’anamnesi, dall’esame obiettivo, dalla consulenza psichiatrica e dagli esami praticati presso l’Ospedale Rizzoli non è possibile in alcun modo risalire a quanto accaduto negli attimi precedenti il ricovero ospedaliero e pertanto non è possibile affermare che Sasso Claudia abbia avuto una perdita di conoscenza né tantomeno escluderlo”. Infine, ecco la risposta all’ultimo quesito: “la perdita di conoscenza (sincope) è un evento frequente nella Sindrome di Brugada, osservandosi nel 30% dei pazienti”, mentre nelle considerazioni conclusive il dottore scriveva che “dalla documentazione agli atti non è possibile in alcun modo affermare che la signora Sasso Claudia abbia avuto una perdita di conoscenza negli attimi precedenti il ricovero ospedaliero, né vi è alcun dato conclusivo sull’ipotizzata Sindrome di Brugada di cui la Sasso sarebbe affetta”, aggiungendo poi che “per confermare o escludere tale diagnosi la signora Sasso dovrebbe sottoporsi al test flecainide”, molto pericoloso, e che soltanto “qualora la sindrome di Brugada fosse diagnosticata questa potrebbe determinare una perdita di conoscenza temporanea”.

LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI

Secondo il Gup, non vi sono dubbi sulla penale responsabilità dell’imputata per il reato ascrittole, perché sotto il profilo obiettivo “non vi è dubbio – né si tratta di aspetto contestato dall’imputata – che l’incidente sia in connessione causale con una sua condotta di guida. Con la condotta colposa descritta, infatti, la prevenuta ha determinato una causa che ha provocato la caduta al suolo della parte lesa e le lesioni che lo hanno condotto alla morte. Quanto al nesso eziologico tra la condotta dell’imputata e l’evento-morte, esso è evidente sulla scorta della considerazione che, se la Sasso non avesse guidato in maniera imprudente, non avrebbe travolto il giovane”.

Vi sarebbe dunque prova dei profili di colpa specifica contestati dall’accusa. Il Gup non ha reputato accoglibile la tesi difensiva improntata al tentativo di dimostrare l’esistenza di una patologia cardiaca che tramite una perdita di conoscenza avrebbe rappresentato l’unica causa dell’incidente stradale. Il magistrato sottolinea infatti che entrambi i consulenti della difesa non si sono espressi in termini di certezza nell’attribuire la “sindrome di Brugada” all’imputata, ma di mera “compatibilità” o “coerenza” della stessa con la perdita di coscienza che la donna affermava di aver avuto in concomitanza dell’incidente stradale. Mancando una diagnosi in tal senso, il giudice ha ritenuto di non poter accogliere la tesi della difesa, in quando nessuna “efficienza causale nel determinismo dell’exitus può essere attribuita all’esistenza di una patologia meramente supposta e non clinicamente accertata”. Altro elemento rilevante è costituito dall’esito degli accertamenti sul cellulare, che hanno evidenziato l’invio di un messaggio nei momenti immediatamente precedenti l’impatto, invio che secondo il Gup ha rappresentato l’unica vera causa di distrazione che ha determinato il sinistro stradale.Il magistrato ha inoltre ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti e la recidiva, pur concedendo le attenuanti generiche alla luce della condotto processuale tenuta, che vanno ritenute equivalenti alle prime. In tal modo si è arrivati alla pena di quattro anni di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l’interdizione quinquennale dei pubblici uffici.

VERSO L’APPELLO

Tuttavia, l’avvocato Gino Di Meglio, legale di fiducia della signora Sasso, è già al lavoro per predisporre l’appello nei confronti della decisione ora illustrata. L’impugnazione verosimilmente si baserà anche sul responso per certi versi ondivago, del perito d’ufficio, e su questo aspetto l’avvocato Gino Di Meglio aveva insistito molto durante la discussione finale. Secondo la difesa, in sostanza, la consulenza d’ufficio dimostra che non vi è certezza della responsabilità, certezza necessaria in caso di decisione di condanna. In mancanza di prova certa, la difesa aveva invocato l’assoluzione quantomeno ai sensi dell’articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale, cioè quando la prova della sussistenza del fatto manca, è insufficiente o è contraddittoria. Tra l’altro, per inciso, il test che andrebbe eseguito per accertare tale patologia è piuttosto invasivo, e presenta anche rischi per la vita del paziente che vi si sottopone.

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