CRONACAPRIMO PIANO

Così il terzo condono può davvero fermare le ruspe

Dalle pratiche ancora ferme agli immobili vincolati, fino alle demolizioni già avviate: la proposta elaborata dall’avvocato Molinaro prova a sciogliere in un unico intervento i nodi che da oltre vent’anni accompagnano il terzo condono

Come già riportato nei giorni scorsi sulle colonne di questo giornale, l’avvocato Bruno Molinaro ha messo a punto una proposta organica di modifica dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e l’ha sottoposta a diversi parlamentari, alle associazioni impegnate nella tutela della casa e a numerosi sindaci della Campania. L’invito rivolto agli amministratori è quello di farsene promotori anche presso l’ANCI, affinché l’Associazione dei Comuni possa portare all’attenzione del Governo una questione che, a distanza di oltre vent’anni, continua ad attendere una soluzione definitiva. Al centro della proposta non c’è soltanto la necessità di dare una risposta alle migliaia di pratiche di condono ancora pendenti. Sullo sfondo c’è anche il dramma delle demolizioni, strettamente legato alla sorte delle domande di sanatoria: il principio da cui muove il testo è che non sia ragionevole abbattere un immobile prima di avere stabilito definitivamente se, sulla base delle norme vigenti o di quelle eventualmente introdotte dal legislatore, possa essere sanato. Da qui un intervento che prova ad affrontare insieme i principali nodi rimasti irrisolti: gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, i tempi entro i quali Soprintendenze e Comuni devono pronunciarsi, il destino delle procedure di demolizione mentre vengono definite le domande e l’efficacia dei permessi in sanatoria già rilasciati.

LE QUESTIONI DA AFFRONTARE IN MANIERA UNITARIA

Un impianto complessivo, dunque, più ampio rispetto alle iniziative parlamentari avanzate in precedenza e poi ritirate. L’obiettivo non è soltanto riaprire termini o modificare singoli aspetti della normativa, ma affrontare in maniera unitaria le questioni che fino ad oggi hanno impedito di mettere davvero la parola fine alla lunga vicenda del terzo condono. Il testo predisposto da Molinaro parte da una scelta precisa: cancellare i commi 26 e 27 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e prevedere che, per definire le istanze, trovino applicazione le disposizioni contenute nei Capi IV e V della legge n. 47 del 1985. Uno dei passaggi più importanti riguarda però gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. La proposta non cancella il controllo della Soprintendenza. Per questi immobili resta infatti necessario il parere favorevole dell’autorità chiamata a tutelare il paesaggio. Viene però introdotto un termine preciso: quarantacinque giorni per pronunciarsi. Trascorso questo periodo, entra in gioco quanto previsto dall’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, che disciplina il silenzio-assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. Il principio che ispira la modifica è chiaro: la tutela del paesaggio resta intatta, ma l’inerzia degli uffici non può protrarsi senza limiti, lasciando cittadini e pratiche sospesi per anni. Lo stesso criterio viene esteso ai Comuni. L’emendamento prevede infatti che le amministrazioni comunali debbano completare l’esame delle pratiche entro dodici mesi, ricorrendo, quando necessario, anche alle conferenze di servizi.

DEMOLIZIONI E SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Un altro passaggio centrale riguarda direttamente le demolizioni. Il testo prevede la sospensione dei procedimenti sanzionatori e di quelli amministrativi e penali richiamati dalla norma, anche nei casi in cui sia già cominciata l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Lo stop resterebbe in vigore fino alla definizione dell’istanza di condono. Viene inoltre prevista la possibilità di presentare la domanda anche quando una precedente istanza sia stata già respinta dall’amministrazione. Anche in questo caso il meccanismo alla base della proposta è facilmente comprensibile: prima di procedere definitivamente con l’abbattimento di un immobile bisogna stabilire se, alla luce della nuova disciplina, quello stesso immobile possa essere sanato oppure no. Un altro elemento particolarmente innovativo riguarda i permessi in sanatoria già rilasciati sulla base dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003. La proposta stabilisce che questi titoli non possano essere semplicemente disapplicati e considerati privi di effetti dal pubblico ministero o dal giudice dell’esecuzione, fatta eccezione per le specifiche ipotesi indicate dalla stessa norma. Tra queste rientrano, ad esempio, i titoli frutto di determinati reati commessi dal pubblico ufficiale oppure ottenuti sulla base di falsità accertate con una sentenza penale definitiva. La disposizione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti già in corso e, in presenza di determinate condizioni, consentirebbe di riproporre l’incidente di esecuzione.

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LE DIFFERENZE CON LA PROPOSTA ANNUNCIATA PRIMA DELLE REGIONALI

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Il confronto con quanto accaduto nei mesi precedenti diventa, a questo punto, inevitabile. A pochi giorni dalle elezioni regionali campane del novembre 2025, Fratelli d’Italia aveva presentato in Parlamento un emendamento diretto a riaprire il terzo condono. Una proposta che ebbe una forte esposizione politica proprio nelle settimane della campagna elettorale. Quell’iniziativa, però, non arrivò mai all’approvazione. Nel successivo percorso della manovra, la riformulazione dell’emendamento venne ritirata e la questione finì in un ordine del giorno, uno strumento che non possiede la stessa efficacia normativa di una disposizione di legge. Nel maggio 2026 arrivò un nuovo tentativo. Un’ulteriore proposta sul terzo condon

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