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CPL, ecco perchè il processo a Giosi resta a Napoli

di Marco Gaudini

ISCHIA – Durante l’udienza tenutasi martedì scorso, il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Penale, aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Procura napoletana, per il procedimento penale in merito al filone dell’inchiesta su presunte tangenti per l’appalto della metanizzazione a Ischia. Presso il Tribunale del capoluogo partenopeo,  sono infatti imputati il Sindaco d’Ischia, Giosi Ferrandino ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Silvano Arcamone, rinviati a  giudizio con rito immediato chiesto ed ottenuto dalla Procura di Napoli. Il Pubblico Ministero Celeste Carrano, aveva sollevato, nell’udienza dello scorso 20 ottobre, una eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo il trasferimento dell’intero processo a Modena, dove è già in corso un dibattimento sulla stessa vicenda. Il PM, motivò l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, col fatto che la prosecuzione del processo a Napoli per i due imputati, insieme con il procedimento che si sta tenendo a Modena, per il quale è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, dalla Procura modenese, avrebbe determinato un’anomalia: «si celebrerebbe, infatti, un  processo ai corruttori a Modena ed uno ai corrotti a Napoli. Il Riesame (che nei mesi scorsi ”spacchettò” il processo in due filoni) ha fatto una valutazione errata ed anomala – aveva dichiarato nella sua esposizione il Pubblico Ministero – Rilevare il principio del giudice naturale per Ferrandino e Arcamone non è un valore assoluto perché sono costituzionalmente rilevanti altri valori, quello del giusto processo e della parità di trattamento di tutti gli imputati. Il principio del giudice naturale (quello napoletano) non costituisce un valore assoluto perché potrebbe sorgere un possibile contrasto di diversi giudicati. In astratto potrebbe crearsi infatti la situazione di un presunto corrotto riconosciuto responsabile e di un presunto corruttore assolto, o viceversa. ”Quindi – concluse il PM – il tribunale dichiari l’incompetenza territoriale e trasmetta gli atti a Modena». Le difese, ovviamente si opposero all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, con una serie di valutazioni che partendo proprio dalla richiesta di giudizio immediato, fatta dalla Procura, indussero i legali a parlare di eccessiva “disinvoltura con cui  l’ufficio del Pubblico Ministero utilizza i principi giuridici e le norme nonché le pronunce della Corte Costituzionale, a seconda dell’occorrenza”. Il Tribunale quindi analizzati gli atti e  sentite le parti all’udienza dibattimentale del 20 ottobre 2015, ha respinto la questione preliminare dedotta dal Pubblico Ministero. Le motivazioni di tale decisione sono contenute in una corposa relazione che il Presidente del collegio penale, ha depositato agli atti per la consultazione delle difese e dell’accusa. Si parte anzitutto dall’elencazione delle varie tappe del procedimento. Con riferimento si specifica che agli imputati Ferrandino Giuseppe e Arcamone Silvano, è contestato il delitto di “corruzione per l’esercizio della funzione”,  (a seguito di riqualificazione giuridica della originaria ipotesi delittuosa di “corruzione propria” – operata dal Tribunale del Riesame di Napoli), in concorso con Simone Francesco, Casari Roberto , Verrini Nicola, Ferrandino Massimo. Inoltre nel decreto di giudizio immediato, emesso su richiesta dalla Procura napoletana, nei confronti degli imputati Ferrandino e Arcamone, secondo la tesi dell’accusa, è contesta la posizione di pubblici amministratori “corrotti” nell’ambito della vicenda della CPL Concordia, società interessata all’aggiudicazione dei lavori di metanizzazione del Comune di Ischia.

“LA QUESTIONE TERRITORIALE” –  I Giudici hanno pertanto osservato che “è orientamento consolidato della Corte di legittimità che il delitto di corruzione si perfezione alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilità”. Pertanto ove alla promessa faccia seguito poi la effettiva dazione è in quel momento che si consuma il reato. Partendo da questo punto, ne discende che se ad un illecito accordo segue la corresponsione di un compenso, il luogo “di consumazione del reato” va identificato in quelle nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto, e pertanto il giudice territorialmente competente va individuato nel luogo dove si è concretizzato con la dazione il delitto. Premesso ciò, il Tribunale ovviamente ha rilevato che dalla lettura dell’imputazione nella sua parte descrittiva della vicenda corruttiva, “si evince chiaramente, nella prospettata vicenda della aggiudicazione in favore della società CPL Concordia dei lavori di metanizzazione del Comune di Ischia, che sia la pretesa “dazione” di “utilità” in favore di Ferrandino Giuseppe quale Sindaco del Comune di Ischia, e di Arcamone Silvano, indicato nella contestazione accusatoria quale pubblico funzionario longa manus del Sindaco (utilità dunque, non solo promessa ma anche ricevuta secondo l’impostazione accusatoria), in cambio del favoritismo nei confronti della società CPL Concordia, sia la assunta adozione ed attuazione dei provvedimenti da parte dei pubblici funzionari necessari per consentire l’aggiudicazione ed assegnazione dell’opera di metanizzazione alla società CPL Concordia, sono condotte avvenute indiscutibilmente nel territorio di Ischia”. Nella fattispecie si elencano le utilità che sarebbero consistite si legge nel campo d’imputazione, a partire dalle famose convenzioni stipulate, passando per le assunzioni del fratello del Sindaco, Massimo Ferrandino come consulente della CPL, per poi giungere, sempre secondo quanto rappresentato dalla tesi dell’accusa, al pagamento di un viaggio in Tunisia (pagato dalla CPL al Sindaco Ferrandino). Dunque secondo quanto hanno osservato i Giudici della Prima Sezione Penale – Coll. B, nel territorio di Ischia si prospetta siano state consumate le condotte ed in tale territorio sono stati adottati gli atti ammnistrativi dai pubblici ufficiali, atti afferenti all’amministrazione locale. Nel medesimo luogo, secondo l’impostazione accusatoria, sono state conferite “le utilità” ai pubblici ufficiali quale corrispettivo delle condotte finalizzate a favorire la società.  Ne discende quindi, secondo quanto hanno stabilito i giudici, che correttamente “è stata radicata la competenza territoriale presso il Tribunale di Napoli nel cui circondario ricade il territorio di Ischia, in ossequio al principio del giudice naturale di cui all’art. 25 della Costituzione”.

LA SCOMPOSIZIONE DEI GIUDIZI – Circa invece, al profilo evidenziato dal Pubblico Ministero della anomala scomposizione e separazione di giudizi indotta dalla ritenuta competenza del Tribunale di Modena in relazione agli altri imputati,  (i presunti corruttori) nel reato di corruzione oggetto dell’odierna contestazione accusatoria nei confronti dei presunti corrotti, il Tribunale osserva che: “il criterio consacrato nelle norme processuali di attribuzione della competenza territoriale (art. 8 – 9 c.p.p.), non può subire deroghe, verificandosi altrimenti una indebita violazione del principio costituzionale del giudice naturale, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi della connessione tra reati (quando il reato viene commesso da più persone in concorso fra loro), in forza del quale la competenza territoriale tra giudici ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave”.

“Nella vicenda in esame – scrivono i Giudici – rientrante in una più vasta indagine che ha determinato l’ufficio requirente a contestare l’esistenza di una struttura associativa tra una pluralità di soggetti finalizzata alla realizzazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione, la competenza territoriale in relazione ai coimputati compartecipi all’associazione e di cui taluni anche concorrenti nel reato di corruzione oggetto nel presente procedimento, è stata determinata in base al criterio eccezionale derogatorio, in ragione cioè, del reato associativo più grave rispetto alla vicenda corruttiva, che ha attratto presso il Tribunale di Modena  – luogo ove ha sede la CPL Concordia e dove la stessa è concretamente operativa – la competenza a giudicare anche del reato di corruzione il cui luogo di consumazione è nel territorio di Napoli, in ragione del vincolo della continuazione, quale ipotesi di connessione qualificata idonea a determinare lo spostamento eccezionale di competenza. (…) Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, deve pertanto argomentarsi che, affermando in premessa la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato associativo per il quale vi è richiesta di giudizio immediato presso il Tribunale di Modena, ed il reato di corruzione oggetto dell’odierno procedimento (quello del Tribunale di Napoli ndr), la continuazione non è, nel caso in esame, idonea a derogare alle regole ordinarie di competenza ed a determinare lo spostamento eccezionale di competenza territoriale attraendo unitariamente i reati presso il Tribunale di Modena, difettando il requisito indispensabile alla identità del disegno criminoso comune a tutti gli imputati”. Di conseguenza in applicazione del principio di prioritario rilievo costituzionale del giudice naturale, per il reato associativo, risulta negli atti il luogo fisiologico di consumazione individuato nel territorio modenese, in quanto luogo di insediamento e di effettiva operatività dell’associazione; per il delitto di corruzione di cui al capo B), di cui va rimarcata la struttura tipica ontologica e plurisoggettiva di reato a “concorso necessario” (si verifica quando per la commissione del reato occorra necessariamente la partecipazione di più persone ndr), il luogo di consumazione è individuato in Ischia, non essendo giustificata processualmente la deroga a tale criterio ordinario ed originario di attribuzione della competenza territoriale a nulla rilevando che si determini una inevitabile scissione dei giudizi, ribadendosi che non vi è integrale identità soggettiva tra gli imputati  ai quali è contestato il reato associativo e quelli ai quali è contestata la vicenda di corruzione né si configura la connessione tra reati per tutte le posizioni soggettive. Per questi motivi, il Tribunale di Napoli, I Sezione Penale, respinge la questione sollevata dal Pubblico Ministero di incompetenza territoriale e dispone di procedersi oltre”. Così i Giudici hanno concluso l’ordinanza che ha mantenuto il processo CPL –  “filone isolano” – a Napoli.

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