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CPL, il braccio di ferro tra la difesa e il pm

di Marco Gaudini

 

NAPOLI – Ci è voluto un po’ di tempo ma alla fine è arrivata la decisione su  una questione sollevata dalla difese degli imputati Giosi Ferrandino e Silvano Arcamone, nel processo penale in merito al filone dell’inchiesta su presunte tangenti per l’appalto della metanizzazione a Ischia. Dopo l’ultimo ed ulteriore rinvio, il Tribunale ha deciso: i decreti autorizzativi delle intercettazioni sono legittimi e quindi di conseguenza i testi delle varie intercettazioni sono ammessi come prove nel procedimento penale. La questione, come detto, era stata sollevata dalle difese degli imputati, che avevano presentato nelle scorse udienze una  una corposa memoria con la quale puntavano a dimostrare l’illegittimità di tutto il compendio intercettativo. La vicenda si pone quando il Pubblico Ministero durante una delle scorse udienze chiede al Tribunale, di integrare la richiesta di trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con ulteriori conversazioni, relative ad un elenco prodotto dal PM al Tribunale. Tutto questo compendio intercettativo, pertanto sarebbe dovuto essere affidato per la perizia alla dottorssa Daddia.  A questa richiesta del PM, le difese si sono opposte in quanto hanno chiesto di esaminare tutti i decreti autorizzativi, per verificare l’utilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettazione. Pertanto per una questione che l’avvocato Furgiuele ha definito “di economicità processuale”, si è espressa la necessità di verificare prima la legittimità – da parte delle difese – del compendio intercettativo e poi  di affidare l’incarico al perito per la trascrizione. Le difese, infatti, nella loro corposa memoria hanno ricostruito la genesi delle intercettazioni, partendo dall’originario decreto autorizzativo. “Proprio questo atto, infatti, – ha detto in aula durante le scorse udienze  l’avvocato Vignola –  partirebbe dall’indicazione del processo originario, quindi anche come motivazione posta a supporto delle autorizzazioni di proroghe, ovvero quello a carico di Alfonso Papa ed altri. C’è il fondato motivo di ritenere che le intercettazioni esposte in questo processo traggano origine o abbiano la loro autorizzazione, in intercettazioni precedenti che questo stesso Tribunale ha dichiarato inutilizzabili, in quanto Papa Alfonso all’epoca dei fatti era onorevole della Repubblica e non vi era autorizzazione a procedere”- questa, insieme ad altre considerazioni,  era la posizione espressa e poi più volte rimarcata dalla difesa degli imputati.  Il Pubblico Ministero precisò che il processo in corso, nasce da un altro processo “contenitore” non vi è quindi collegamento tra le intercettazioni richiamate dalla difesa, secondo il PM e quelle del processo che si sta celebrando. Alla fine di questo confronto tra Procura e legali degli imputati, che è durato per alcune udienze, il Presidente del Collegio si è  finalmente espresso definendo la legittimità dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni. Al momento, però non si conoscono ancora le motivazioni della decisione del Collegio, circa questa la questione posta. Motivazioni che riporteremo nell’edizione di domani. Adesso quindi il processo potrà proseguire nel merito, con l’escussione di importanti teste, come il Capitano del NOE, Scafatto, che dovrà intervenire in aula nuovamente proprio per riferire circa alcuni fatti e circostanze emerse durante le intercettazioni. La prossima tappa di questo procedimento è fissata per il 22 marzo alle ore 9.30, presso il Tribunale di Napoli.

 

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