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D’Abundo assolto, le motivazioni della sentenza

Era accusato di truffa legata a un assegno da 5 mila euro, riformando la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Ischia. I giudici hanno ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”, evidenziando come il titolo fosse stato consegnato volontariamente nell’ambito di rapporti familiari e di precedenti consegne di assegni già firmati

La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Antonello D’Abundo dall’accusa di truffa legata all’utilizzo di un assegno bancario da 5 mila euro, riformando integralmente la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia. La decisione è stata pronunciata dalla V Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli, composta dal presidente Diego Vargas, dal consigliere estensore Antonietta Golia e dal consigliere Elisabetta Catalanotti. In primo grado, D’Abundo – difeso dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio – era stato assolto dal reato contestato al capo A, relativo alla falsificazione dell’assegno, “perché non previsto dalla legge come reato”, ma condannato per il capo B alla pena di un anno di reclusione e mille euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile. Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato avrebbe utilizzato un assegno del conto corrente intestato a Orazio Licciardiello, compilando alcune parti del titolo “ritenute non autorizzate”, tra cui luogo, data, clausola di non trasferibilità e importo, per poi procedere all’azione esecutiva tramite notifica di atto di precetto. L’accusa sosteneva che tale condotta avesse procurato “l’illecito profitto pari alla somma portata dal titolo”. Il procedimento traeva origine da un assegno della Banca di Roma dell’importo di 5 mila euro, recante la data del 18 novembre 2011 e la clausola “non trasferibile”. Secondo il capo d’imputazione, l’assegno sarebbe stato compilato solo nella parte relativa alla firma dal titolare del conto, mentre gli altri dati sarebbero stati inseriti successivamente.

Decisiva anche la perizia calligrafica e la tempistica della querela, presentata solo dopo l’azione esecutiva avviata per il recupero del credito. Revocate anche le statuizioni civili disposte con la sentenza del 2022

La Corte d’Appello, ricostruendo l’istruttoria dibattimentale, ha richiamato la perizia calligrafica disposta dal pubblico ministero. Nelle motivazioni si legge che “essa ha attribuito alla mano dell’imputato le compilazioni relative a luogo e data, alla clausola ‘non trasferibile’ e all’importo, in cifre e in lettere, mentre ha ricondotto a Orazio Licciardiello l’intestazione del titolo e la sottoscrizione in calce”. Nel corso del processo, la persona offesa aveva riferito di avere in alcune occasioni consegnato all’imputato assegni già sottoscritti e in bianco, “nell’intento di agevolarlo nella propria attività”, collocando l’assegno contestato tra quelli consegnati. Aveva inoltre dichiarato di essere legato all’imputato “da vincolo di parentela (cognato) e di frequentazione familiare”. La stessa persona offesa aveva però negato di avere chiesto prestiti a D’Abundo e aveva sostenuto di avere subito la decurtazione di un quinto dello stipendio a seguito del pignoramento. Durante il dibattimento è stato ascoltato anche l’avvocato Stefano Pettorino, difensore dell’imputato nella procedura di recupero crediti, il quale ha dichiarato di avere ricevuto “l’incarico di procedere all’incasso del titolo”, consegnatogli già sottoscritto, e di avere avviato l’azione esecutiva culminata nel pignoramento ai danni di Licciardiello. Antonello D’Abundo aveva invece sostenuto di avere consegnato alla persona offesa la somma di 5 mila euro “in un’unica soluzione, previa contrazione di un prestito bancario”. Tuttavia, il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova delle circostanze riferite dall’imputato, osservando che dalla messaggistica prodotta non emergeva “univoco riscontro dell’asserito prestito”. In Appello, la difesa ha contestato l’affermazione di responsabilità, richiamando la stessa perizia calligrafica e sostenendo che la persona offesa avrebbe modificato la propria versione nel corso del procedimento, “ammettendo successivamente di avere consegnato assegni all’imputato”. La difesa ha inoltre evidenziato la messaggistica intercorsa tra le parti, sostenendo che documentasse “richieste di aiuto economico provenienti dalla persona offesa” e dunque “l’esistenza di un rapporto di credito a favore dell’imputato”.

I giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto fondato il motivo di gravame. Nelle motivazioni si legge infatti che “l’istruttoria non consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’assegno sia stato utilizzato dall’imputato in modo fraudolento”. Secondo la Corte, “dalla stessa ricostruzione della persona offesa emerge che il titolo fu consegnato all’imputato nell’ambito di rapporti di frequentazione familiare, con ammissione di precedenti consegne di assegni già sottoscritti”. Un elemento che, unitamente alla perizia calligrafica, “depone nel senso che il titolo non fu sottratto e che la disponibilità dello stesso da parte dell’imputato ebbe origine da una consegna volontaria”. La Corte ha inoltre attribuito rilievo alla tempistica della querela, osservando che la denuncia fu proposta “solo all’esito dell’azione esecutiva”, nonostante la persona offesa avesse avuto “contezza dell’intenzione dell’imputato di procedere al recupero del credito già nel novembre 2015”. Nelle motivazioni si legge che “il dato è significativo, poiché l’inerzia iniziale mal si concilia con l’ipotesi di un’immediata percezione di una condotta di falsificazione e induce a ritenere, quantomeno, non univoca la ricostruzione accusatoria”. Da qui la conclusione della Corte: “Non è stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell’imputato secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Per questo motivo Antonello D’Abundo “deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p.”. Con la sentenza è stata inoltre disposta la revoca delle statuizioni civili contenute nella decisione di primo grado. La Corte d’Appello ha quindi riformato integralmente la sentenza emessa il 14 novembre 2022 dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia.

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