POLITICA

Danni pesanti, nuova riunione fiume: e non finisce qui

Ieri pomeriggio nella sala consiliare di Piazza Santa Restituta l’incontro tra gli uffici tecnici dei tre Comuni del Cratere: al vaglio le criticità della bozza di ordinanza sulla ricostruzione

Un lungo pomeriggio di studio sulla bozza d’ordinanza. Ieri alle 16.00 la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno ha accolto i rappresentanti degli uffici tecnici delle tre amministrazioni del Cratere, per discutere delle possibili modifiche da apportare alla bozza dell’ordinanza sulla ricostruzione “pesante” che dovrà essere emanata dal commissario Schilardi. I punti critici, che abbiamo dettagliatamente illustrato in anteprima su queste colonne nei giorni scorsi, sono stati vagliati per arrivare a una condivisione degli “emendamenti” da sottoporre al commissario. All’inizio dei lavori c’è stato anche spazio per una riflessione per così dire “filosofica” sul percorso di ricostruzione, che va a iniziare senza una preventiva pianificazione generale del territorio, o meglio senza quel piano urbanistico di ricostruzione intercomunale tra Lacco e Casamicciola che era stato ventilato nel post sisma. Una rinuncia secondo alcuni obbligata, vista la differenza tra edifici legittimi e quelli ancora in attesa di sanatoria.

Si è trattato di conseguenza di una seduta dove l’aspetto politico spesso ha lasciato giocoforza il passo a quello tecnico. Una lettura articolo per articolo, comma per comma, con annessa discussione su aggiunte o modifiche da apportare al documento in esame, a partire dall’ambito di applicazione e dei soggetti beneficiari che si sovrappone alla problematica dei condoni, laddove al comma 3 dell’articolo 1 si prevede che “il contributo comunque non spetta, allo stato, per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono e, ai sensi dell’art. 21 comma 2-bis, nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale”. Una norma che potrebbe cambiare, viste le perplessità circa la dizione degli immobili “oggetto di ordinanza di demolizione”, in quanto è chiaro che anche un immobile condonato è stato già gravato da ordinanza di demolizione.

Condoni, aree instabili, dissesti idrogeologici: sono stati affrontati alcuni dei nodi del testo, mutuato essenzialmente sul provvedimento emesso per l’Italia Centrale

Uno dei punti più lungamente dibattuti è stato quello relativo agli edifici situati in aree instabili e interessate da dissesti idrogeologici: una problematica che prescinde dagli stessi aspetti sismici. Di essa si occupa l’articolo 15, sul quale si sono addensati numerosi dubbi in sede di discussione, soprattutto sul comma 3. Innanzitutto la norma si riferisce agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dalla stessa ordinanza o dal Piano di Assetto Idrogeologico e da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali le fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione, e le aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.

Mentre il comma 2 prevede che nelle aree citate, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono autorizzabili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente, il punto dolente viene dal comma 3. Quest’ultimo recita: “Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 26, comma 2, lettera d), del decreto legge 109/2018 (oppure da analoghi strumenti di pianificazione) sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione”. In pratica, si dovrebbe attendere il completamento delle opere di mitigazione del rischio, che spetterebbe all’Autorità di Bacino, cosa che potrebbe significare aspettare anche lustri, prima di poter rientrare in casa.

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La riunione è stata aggiornata al pomeriggio di lunedì prossimo, sempre nella sala consiliare del Comune di Lacco Ameno

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Uno degli esempi ricorrenti è stato quello di Piazza Bagni, zona classificata come instabile, e che dunque non permette di eseguire interventi di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria. Come ha spiegato il sindaco Castagna, dimostratosi molto preparato su ogni aspetto dell’ordinanza, in casi del genere la possibile delocalizzazione deriva da aspetti tecnici: se la zona è instabile e sono economicamente sconvenienti le spese per le opere di mitigazione, è lo Stato ad avere interesse che non si ricostruisca in loco. Alcune critiche si sono levate verso un testo che, studiato per le conseguenze del sisma dell’Italia Centrale, fatica ad adattarsi alla fisionomia dell’isola, ma che volente o nolente è legato a una norma che è da tempo legge dello Stato, e che va rispettata. L’incontro non ha esaurito tutte le problematiche generate dal testo, e le parti si sono aggiornate al pomeriggio di lunedì prossimo, sempre presso la sala consiliare di Piazza Santa Restituta. Non è ancora certo che basterà un altro incontro per mettere a punto una proposta condivisa, ma l’intenzione è di lavorarci senza troppe pause.

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