CRONACAPRIMO PIANO

Respinto il ricorso del tifoso, DASPO confermato

Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento adottato dal Questore di Napoli in relazione ai disordini avvenuti prima di una gara del campionato di Eccellenza. I giudici hanno ricostruito la vicenda valorizzando gli accertamenti delle forze dell’ordine e il materiale video acquisito. Rigettate le censure sulla presunta estraneità ai fatti, sulla motivazione dell’atto e sul contraddittorio procedimentale

La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da un tifoso ischitano contro il provvedimento con cui il Questore di Napoli gli aveva imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di cinque anni. La decisione, adottata all’esito dell’udienza, ricostruisce in modo puntuale i fatti contestati, il percorso amministrativo seguito dalla Questura e i limiti entro cui il giudice amministrativo può sindacare misure di prevenzione come il DASPO. La sentenza prende le mosse da una vicenda risalente all’inizio del 2022, legata a disordini verificatisi in occasione di un incontro di calcio del campionato di Eccellenza, e affronta numerosi profili: dalla legittimità dell’avvio del procedimento amministrativo alla sufficienza della motivazione, fino alla rilevanza degli elementi probatori raccolti dalle forze dell’ordine.

I FATTI CONTESTATI E L’INTERVENTO DELLA QUESTURA

Secondo quanto ricostruito negli atti amministrativi richiamati in sentenza, i fatti si collocano il 30 gennaio 2022, in occasione dell’incontro Ischia–Puteolana, disputato presso lo stadio “Mazzella” di Ischia. Nelle ore precedenti la gara, e in particolare intorno alle 13, si sarebbero verificati episodi di tensione tra le opposte tifoserie, con lanci di oggetti e comportamenti ritenuti idonei a mettere a rischio l’ordine pubblico. Il Commissariato di polizia di Ischia, intervenuto sul posto, procedeva all’identificazione di alcuni tifosi locali, tra i quali il ricorrente, denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 6-bis della legge n. 401 del 1989. Le forze dell’ordine segnalavano che, grazie al loro intervento, le tifoserie erano state separate e la situazione riportata sotto controllo, evitando scontri diretti. Sulla base di tali accertamenti, il 6 aprile 2022 la Questura di Napoli notificava all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un DASPO, ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Nel corso del procedimento, il destinatario del DASPO presentava memorie difensive, chiedendo l’archiviazione. In particolare, sosteneva di essere del tutto estraneo ai fatti contestati, affermando di non aver assistito alla partita e di trovarsi, nel giorno e nell’orario indicato, presso il porto di Ischia in attesa di imbarcarsi per Napoli. A sostegno di tale versione, produceva il biglietto dell’aliscafo con partenza alle ore 16.15 del 30 gennaio 2022. Venivano inoltre sollevate diverse censure di carattere procedimentale: la presunta genericità della comunicazione di avvio del procedimento, l’asserita violazione del diritto al contraddittorio per mancata confutazione puntuale delle memorie difensive, la carenza di motivazione in ordine alla pericolosità del soggetto e una presunta contraddizione tra la fase iniziale del procedimento, in cui si faceva riferimento al lancio di oggetti, e il provvedimento finale, nel quale si richiamava l’uso di una mazza durante i tafferugli. Non mancava, infine, una doglianza relativa al diniego di accesso agli atti, che l’interessato riteneva ingiustificato.

LA MANO PESANTE DEL QUESTORE E IL RICORSO AL TAR

Nonostante le difese svolte, con provvedimento del 13 maggio 2022 il Questore di Napoli disponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di cinque anni. Contro tale atto veniva proposto ricorso al Tar Campania, con contestuale istanza cautelare di sospensione, poi respinta con ordinanza del 4 ottobre 2022. Il giudizio è quindi proseguito nel merito fino all’udienza dell’11 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. Nella parte centrale della sentenza, il Tar richiama ampiamente la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di DASPO, sottolineando come tale misura rientri nel cosiddetto diritto amministrativo della prevenzione. Secondo i giudici, il legislatore ha inteso anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico, consentendo all’autorità di pubblica sicurezza di intervenire anche in presenza di situazioni di pericolo concreto, senza attendere l’accertamento definitivo di una responsabilità penale. La sentenza ribadisce che il DASPO può essere adottato anche in assenza di un fatto di violenza accertato in sede giudiziaria, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi di fatto ritenuti gravi, precisi e concordanti. In tale ambito, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità o carenza di motivazione.

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L’ESAME DELLE SINGOLE CENSURE

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Entrando nel merito delle doglianze del ricorrente, il Tar ritiene infondata, in primo luogo, la tesi dell’estraneità ai fatti. Secondo il Collegio, non risponde al vero che l’individuazione del ricorrente sia avvenuta esclusivamente sulla base del rinvenimento del suo telefono cellulare. Dagli atti emerge, infatti, che il Commissariato di Ischia ha acquisito le immagini realizzate dalla polizia scientifica e quelle provenienti dal sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale situato nei pressi dello stadio. Tali immagini avrebbero consentito di individuare tre tifosi locali, tra cui il ricorrente, uno dei quali – secondo quanto riportato nel provvedimento – brandiva una mazza durante i disordini. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento ritenuto significativo: il contatto del fratello del ricorrente con il personale di servizio per segnalare lo smarrimento del telefono “durante gli scontri”, circostanza che, per il Tar, conferma la presenza dell’interessato sul luogo degli eventi. Quanto alla presenza al porto di Ischia, i giudici osservano che tale circostanza non esclude la partecipazione ai disordini, considerato che questi si sarebbero verificati diverse ore prima della partenza dell’aliscafo indicata nel biglietto prodotto. Il Tar respinge anche le censure relative al difetto di motivazione e alla violazione del contraddittorio procedimentale. In particolare, viene chiarito che l’amministrazione non è tenuta a fornire una confutazione analitica e puntuale di tutte le osservazioni presentate dall’interessato, essendo sufficiente che il provvedimento finale dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni sostanziali della decisione adottata. Quanto alla presunta contraddizione tra il riferimento al lancio di oggetti e quello all’uso di una mazza, la sentenza qualifica tale divergenza come meramente formale, non idonea a incidere sulla valutazione complessiva della condotta e sulla sua rilevanza ai fini dell’adozione del DASPO. Sul punto relativo al diniego di accesso agli atti, il Tar osserva che il provvedimento di diniego non risulta prodotto in giudizio né è rinvenibile nel corpo del decreto impugnato. Tale mancanza documentale conduce il Collegio a dichiarare la censura generica e, come tale, non accoglibile. Alla luce delle considerazioni svolte, il Tar Campania respinge integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento del Questore di Napoli. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. La sentenza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità delle parti, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

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