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Ddl Falanga, domani comincia l’esame al Senato

È slittata a domani pomeriggio la riunione plenaria della seconda Commissione giustizia al Senato per l’esame del disegno di legge 580-B, riguardante le “disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi”. Parliamo del famoso Ddl Falanga, dal nome del parlamentare campano che lanciò la proposta quasi quattro anni fa. Alle 15:15 di domani il senatore Caliendo sarà chiamato a relazionare dinanzi alla commissione sulle modifiche nel frattempo intervenute nel corso dell’esame effettuato dalla Camera dei Deputati. A questo disegno di disegno di legge, è banale ricordarlo, guardano con ansioso interesse moltissimi cittadini isolani, che in vari casi si trovano da decenni sospesi sotto la spada di Damocle della minaccia di demolizione per la propria abitazione. Il passaggio in Senato sarà dunque decisivo per  attribuire veste normativa a una serie di parametri con cui verranno individuati gli immobili da abbattere, secondo un diverso “grado di urgenza”, permettendo inoltre di salvare  le prime case, quelle che vengono definite  “di necessità”. Comprensibile quindi la grande aspettativa che l’iter legislativo ha generato nella nostra comunità, dove il tema è da circa mezzo secolo al centro dell’attenzione, chiamando in causa il bene materiale forse più prezioso per molti cittadini: la propria casa.  Il disegno di legge Falanga prese le mosse da un’iniziativa dei Senatori Falanga, Aiello, Barani, Caliendo  e altri: come testualmente riportato nella prima Relazione al Senato, esso era originato dalla presa d’atto della “condizione, oggettivamente molto grave, in cui versa la regione Campania dove, da un lato la stratificazione nel tempo di interventi edilizi abusivi e, dall’altro, la mancata applicazione degli ultimi condoni edilizi per effetto di due leggi regionali ha determinato una situazione palesemente ingestibile, nella quale sono stati pronunciati ormai 70.000 ordini di demolizione e vi è un numero triplo di procedimenti avviati”. L’iter della proposta di legge partì nel giugno 2013 con l’esame in Commissione al Senato, che lo approvò in assemblea nel gennaio successivo. Due anni dopo è stata la volta dell’esame in commissione della Camera, terminato lo scorso 12 maggio, fino all’approvazione in assemblea del 18 maggio. Adesso la palla torna al Senato, per l’esame decisivo.

LE MODIFICHE. Il testo normativo non è rimasto identico durante il cammino legislativo, avendo riportato alcune modifiche, che ora passeranno al vaglio del Senato. Inizialmente, l’intenzione era quella di superare il cosiddetto “meccanismo del doppio binario” nel contrasto all’abusivismo edilizio. In virtù di tale sistema è infatti prevista per la fase esecutiva delle demolizioni sia la competenza delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e, da ultimo ai sensi del modificato art. 41 D.P.R. 380/2001, Prefetture) che quella dell’autorità giudiziaria, che però scatta solo in presenza della condanna del Giudice penale per i reati previsti dall’art. 44 dello stesso D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Nel corso dell’iter nacquero varie controversie in merito alla concentrazione di competenze in materia di demolizioni in mano al Prefetto, che hanno  fatto propendere per il mantenimento del sistema del doppio binario, portando alla previsione di una serie di criteri di priorità da seguire nelle demolizioni dei manufatti abusivi, sulla falsariga di quelli già adottati da diverse Procure nei distretti di Napoli e Salerno. Tali criteri dovranno essere determinati dal pubblico ministero dando adeguata considerazione, come recita l’arti. 1, “agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione”. Il testo inoltre dispone che nell’ambito di queste tipologie di manufatti, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e della specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

PROSPETTIVE. Proprio l’ultimo criterio accennato è quello che, a detta dei maggiori esperti in materia edilizia e urbanistica, come l’avvocato Bruno Molinaro, può essere considerato migliorativo per l’intera proposta di legge: inizialmente infatti gli edifici ancora “grezzi” venivano posti al di fuori della graduazione di priorità, mentre ora vengono inclusi nella “scala”. A livello di interpretazione, dovrà comunque essere fatta chiarezza circa la priorità da attribuire alla demolizione delle strutture pericolanti rispetto agli “ecomostri”, cioè quelli che implicano “rilevante impatto ambientale”, come sarebbe d’altronde logico.

Francesco Ferrandino

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