ARCHIVIO 3ARCHIVIO 5POLITICA

Ddl Falanga, da mercoledì stop agli emendamenti

È cominciato giovedì pomeriggio l’esame del ddl presentato dal senatore CiroFalanga presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati. Inizia così il conto alla rovescia per la definitiva approvazione dell’attesa legge recante “Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi”,  che torna all’esame della Camera per la sua quarta lettura complessiva, prevedendo disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione degli abbattimenti.  La seduta ha avuto inizio alle ore 14, con la relazione dell’onorevole Carlo Sarro (Forza Italia), il quale ha evidenziato che le modifiche introdotte dal Senato, le sole che possono essere oggetto di modifica da parte della Commissione, hanno riguardato aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall’ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni per il 2016 del Fondo di rotazione, che l’articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione, oltre che dall’analoga copertura di 5 milioni per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.

Sarro ha inoltre auspicato una quanto mai rapida approvazione del provvedimento, del quale, a nome del suo gruppo, sarà chiesta nella Conferenza dei presidenti di gruppo la calendarizzazione per l’esame in Assemblea «in quota opposizione». Antonio Marotta (Area Popolare) si è detto d’accordo con Sarro, e ha dichiarato che il suo gruppo parlamentare non presenterà proposte emendative al provvedimento in discussione. La presidente della Commissione, Donatella Ferranti, ha preannunciato  che nella seduta di martedì 27 giugno prossimo si concluderà l’esame preliminare del provvedimento e sarà fissato, per il successivo mercoledì 28 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti. Siamo dunque alle ultimissime battute di un lungo iter durante il quale il testo normativo non è rimasto identico, avendo riportato alcune modifiche. Inizialmente, l’intenzione era quella di superare il cosiddetto “meccanismo del doppio binario” nel contrasto all’abusivismo edilizio.

In virtù di tale sistema è infatti prevista per la fase esecutiva delle demolizioni sia la competenza delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e, da ultimo ai sensi del modificato art. 41 D.P.R. 380/2001, Prefetture) che quella dell’autorità giudiziaria, che però scatta solo in presenza della condanna del Giudice penale per i reati previsti dall’art. 44 dello stesso D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Nel corso dell’iter nacquero varie controversie in merito alla concentrazione di competenze in materia di demolizioni in mano al Prefetto, che hanno  fatto propendere per il mantenimento del sistema del doppio binario, portando alla previsione di una serie di criteri di priorità da seguire nelle demolizioni dei manufatti abusivi, sulla falsariga di quelli già adottati da diverse Procure nei distretti di Napoli e Salerno.

Tali criteri dovranno essere determinati dal pubblico ministero dando adeguata considerazione, come recita l’arti. 1, “agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione”. Il testo inoltre dispone che nell’ambito di queste tipologie di manufatti, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e della specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex