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Debito Asse, dal TAR chiarimenti a Bernasconi

Confermata la debitoria da euro 255.003,86, Camera di consiglio fissata il 24 luglio 2025. Il commissario ad acta chiamato a concludere il suo operato entro il 5 maggio. Persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempiere, da espletarsi nei termini e con le modalità indicate

Asse, la (Sezione Settima) del TAR scrive una nuova pagina della storia infinita. Il Tribunale napoletano si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 6569 del 2015, proposto dalla Curatela del Fallimento della Eurowaste S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuele Morra, contro Asse – Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Barbieri,; per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli. Debiti su debiti nel merito dei quali il Commissario ad Acta Antonio Bernasconi è chiamato a dedurre e chiudere i conti entro il prossimo maggio. In questa fase, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) rende al Commissario i chiarimenti e dispone gli ulteriori incombenti nei sensi di cui in parte motiva. Rinviando in prosieguo alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.Come è noto ai nostri lettori con sentenza n. 858 del 15 febbraio 2019, la Sezione – in accoglimento del ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Eurowaste s.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli – ha ordinato all’Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana di dare esecuzione al titolo azionato e nominato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega. Ancora, con successiva ordinanza n. 7267/2021, è stata disposta la sostituzione del Commissario ad acta, a tal fine nominando il Responsabile del Servizio Ragioneria – Programmazione – Risorse Umane – Equilibrio di Bilancio – PEG – Società Partecipate del Comune di Ischia. Il 29 novembre 2024 il nuovo commissario ad acta Antonio Bernasconi si è insediato ed ha deliberato: “la variazione del bilancio di liquidazione dell’ASSE Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana provvedendo all’iscrizione parte spesa, debiti per sentenze esecutive, dell’importo complessivo di euro 255.003,86, composto da euro 253.003,86 da corrispondere alla Curatela Fallimentare della Eurowaste srl e da euro 2.000,00 da corrispondere al Commissario ad acta previo accredito al Comune di Ischia; parte entrate le maggiori somme alle voci crediti v/Comune di Casamicciola Terme euro 102.001,54; crediti v/Comune di Lacco Ameno euro 102.001,54; crediti v/Comune di Serrara Fontana euro 51.000,77”; “l’invio al Comune di Lacco Ameno, al Comune di Casamicciola Terme, al Comune di Serrara Fontana che provvedono entro e non oltre 30 gg dalla presente deliberazione a trasferire gli importi sopra indicati, di cui sono debitori, all’ASSE Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana”. Ancora Bernasconi ha deliberato che “il liquidatore provvede entro e non oltre cinque gg dall’incasso delle somme sopra riportate trasferite dai Comuni alla liquidazione di euro 253.003,86 alla Curatela Fallimentare della Eurowaste srl e di euro 2.000,00 al Commissario ad acta a mezzo bonifico al Comune di Ischia per il successivo accreditamento nella retribuzione mensile”.

Lo scorso 6 novembre il Commissario ha chiesto se l’incarico “debba intendersi esteso anche ai debitori dell’Asse, ossia ai Comuni”, per l’ipotesi di loro inadempienza. Ma alla camera di consiglio del 13 febbraio di quest’anno i difensori presenti hanno confermato che nessun trasferimento di fondi ha avuto luogo in favore di Asse; considerato che l’Asse è Azienda speciale in forma consortile istituita (originariamente dai soli Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno) “per la gestione unitaria e integrata dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il TAR richiamando un ampia giurisprudenza tra Consiglio di Stato e Cassazione ha sottolineato che «Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicchè, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ultimo. La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, atteso che nel trattare l’argomento ha fatto buon governo dei principi espressi, precisando che “con la deliberazione impugnata, il Commissario ad acta ha determinato l’esatta somma dovuta alla società Fidia in virtù della sentenza; ha, quindi, disposto l’attività che gli uffici del Consorzio avrebbero dovuto effettuare, nonché i conseguenti adempimenti a carico degli enti locali consorziati- ancora sottolineando che è’ evidente che non è corretto sostenere che il soggetto debitore, risultante dai titoli arbitrali e giudiziali azionati e dall’ordine di esecuzione del giudicato contenuto nella sentenza di ottemperanza, era esclusivamente il Consorzio Valle Crati e non i singoli Comuni consorziati. E neppure può essere predicato che i poteri di sostituzione del Commissario ad acta non potevano operare direttamente anche nei confronti di un diverso ente quale un Comune aderente al Consorzio”.

I giudici hanno ritenuto, pertanto, che alla richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta vada dato riscontro nel senso sopra indicato, confermando che il suo incarico comprende tutte le attività necessarie (da espletarsi anche in sostituzione dei Comuni consorziati inadempienti) ai fini del soddisfacimento della pretesa della parte creditrice.

Il termine assegnato dal Commissario ai Comuni consorziati per il trasferimento delle somme indicate in favore del Consorzio (“in liquidazione e privo di risorse finanziarie immediatamente disponibili”) è scaduto nel dicembre 2024; risulta decorso anche il termine assegnato dal Tribunale per l’espletamento dell’incarico con l’ordinanza n. 5590/2024 del 23/10/2024. Il TAR ha ritenuto, pertanto, che il nominato Commissario ad acta debba portare a conclusione l’incarico conferitogli entro il termine e, comunque, relazionare sull’attività svolta entro il 5 maggio 2025. Ma la corte ha ritenuto opportuno rammentare che “il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto” , cosicché persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempire, da espletarsi nei termini e con le modalità indicati. I giudici hanno anche ritenuto di riservare allo spirare del termine assegnato ogni decisione circa la trasmissione degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di rispettiva competenza nei confronti dei soggetti inottemperanti o rimasti ingiustificatamente inerti.

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