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Decoro e sicurezza, Casamicciola vara l’ordinanza

Il sindaco Giovan Battista Castagna ha firmato il provvedimento in materia di tutela della vivibilità del centro abitato, il cosiddetto “Daspo” urbano

È stata varata in questo fine settimana l’ordinanza in materia di “tutela della vivibilità urbana e del decoro del centro abitato” a Casamicciola. Il provvedimento è diretto a fronteggiare l’inevitabile aumento del flusso di persone e mezzi che con l’alta stagione investe gli snodi nevralgici del paese termale.

Il primo cittadino ingegner Giovan Battista Castagna ha firmato l’ordinanza, impropriamente detta “Daspo”, ma comprensiva di varie misure, con cui viene posta una serie di divieti, quali quello “di sostare e stazionare – in particolare nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportivo, zona portuale, a ridosso delle fermate ed al capolinea degli autobus di linea, all’esterno di esercizi pubblici e commerciali – ponendo in essere comportamenti che causano l’intralcio per il libero transito e che procurano molestia ai Cittadini, che determinano lo scadimento della qualità urbana ponendo in essere atti disapprovevoli e contrari alla pubblica moralità e decenza”, ma anche il divieto “di bivaccare – in particolare nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportivo, zona portuale, a ridosso delle fermate ed al capolinea degli autobus di linea, all’esterno di esercizi pubblici e commerciali — ponendo in essere comportamenti che determinano Io scadimento della qualità urbana”. Sarà vietato anche detenere ed utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e arredi urbano ed in genere del patrimonio pubblico, porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio, anche molesta ed insistente, di chiedere denaro o altra utilità economica, di chiedere l’elemosina porta a porta, circolare nelle principali piazze del paese (Piazza Marina, Piazza Bagni, Piazza Maio) a torso nudo.

Stop ai “bivacchi” nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportivo, nella zona portuale, a ridosso delle fermate ed al capolinea degli autobus di linea, all’esterno di esercizi pubblici e commerciali

Ovviamente il provvedimento comprende anche il quadro sanzionatorio, in quanto la violazione dell’ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, di € 100,00); i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune di Casamicciola Terme; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Il trasgressore sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese; ai sensi dell’art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto anche, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/711 982. n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’accertamento della condotta illecita, comporterà nei casi previsti, l’emissione dell’ordine di allontanamento a norma degli artt. 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017, con trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di competenza; ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree sopra indicate e citate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza. commercio abusivo attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Restano comunque salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni rispettivamente dal Codice Penale, dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dall’art. 7. comma 15-bisdel Codice della Strada.

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Vietato ogni comportamento che possa causare “intralcio per il libero transito e che procurano molestia ai Cittadini, che determinano lo scadimento della qualità urbana ponendo in essere atti disapprovevoli e contrari alla pubblica moralità e decenza”

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Infine, in attesa dell’emissione del regolamento di Polizia Urbana diretto a definire e comprendere ulteriori territori dove poter applicare l’ordine eventuale di allontanamento e le relative sanzioni, l’amministrazione ha ritenuto necessario per motivi contingibili e urgenti l’individuazione del territorio di applicazione dell’ordine eventuale di allontanamento previsto dall’ordinanza secondo il citato testo normativo a tutte le piazze, ai parchi ed ai giardini pubblici, a ridosso delle fermate pensiline ed al capolinea degli autobus di linea, all‘esterno di esercizi pubblici e commerciali, alle zone ad uso ricreativo sociale scolastico culturale e sportive. Come da prassi, contro il provvedimento sindacale è ammesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, o in alternativa entro centoventi giorni dalla pubblicazione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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