Decreto illegittimo, ridateci la giustizia
L’isola dice no allo “scippo” delle udienze penali, i Comuni si rivolgono al Tar per vedere sancite le proprie ragioni. Ecco come è articolato il ricorso alla magistratura amministrativa preparato dall’avvocato Stanislao Giaffreda per conto dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno: ecco perché i processi non andavano sottratti alla sezione distaccata di Ischia. La Camera di Consiglio è stata fissata l’8 maggio

Ischia non ci sta e dice no allo “scippo” delle udienze penali togate. Si muovono gli avvocati e fanno altrettanto anche i Comuni isolani che hanno deciso di ricorrere alla magistratura amministrativa per far valere le ragioni di una intera comunità. I Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno si sono affidati all’avvocato Stanislao Giaffreda che ha presentato ricorso al Tar contro l’ufficio di presidenza del Tribunale Ordinario di Napoli, il Ministero della Giustizia, la Procura della Repubblica e la dott.ssa Simona Cangiano, chiedendo l’annullamento di una serie di atti: su tutti i decreti n. 69 (avente ad oggetto “interpello per l’assegnazione interna temporanea, a tempo parziale, al settore penale della Sezione Distaccata di Ischia per la trattazione in sede centrale dei procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e degli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale iscritti presso la Sezione distaccata di Ischia”), n. 78 (avente ad oggetto “assegnazione interna temporanea, a tempo parziale, al settore penale della Sezione Distaccata di Ischia per la trattazione in sede centrale dei procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e degli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale iscritti presso la sezione distaccata di Ischia”) e n. 94 (con il quale ad integrazione dei decreti 69/2025 e 78/2025 è stato disposto che: “la dottoressa Simone Cangiano provveda alla trattazione degli incidenti di esecuzione già fissati alle udienze indicate nella nota trasmessa dalla Cancelleria della Sezione Distaccata di Ischia in data 21 Marzo 2025 nonché ad eventuali ed ulteriori procedimenti che dovessero sopravvenire nell’arco della durata del citato decreto).
I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PERCHE’ INCIDONO SUI DIRITTI DEI CITTADINI
Sono ovviamente diversi i punti che Stanislao Giaffreda – il legale nominato dai Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno – cita a sostegno della sua richiesta di sospensiva delle misure adottate dalla dott.ssa Garzo. In particolare l’avvocato evidenzia: “Le amministrazioni ricorrenti, hanno evidente interesse ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe in ragione del fatto che incidono in via diretta ed immediata sui diritti e condizioni dei cittadini e sul funzionamento degli Enti stessi. Segnatamente: l’insularità di Ischia fa sì che i cittadini isolani nel raggiungere il Tribunale sulla terraferma vadano incontro a disagi e costi ignoti ai cittadini non isolani; – tali disagi e costi neppure bastano, spesso, ad assicurare il raggiungimento del Tribunale, a causa dei frequenti disagi nei mezzi di trasporto e del difetto di armonizzazione tra gli orari dagli stessi praticati; talvolta le condizioni atmosferiche impediscono del tutto l’attraversamento del tratto marino; anche sotto il profilo culturale ed economico la presenza del Tribunale nell’isola è fonte di vantaggio per la comunità favorendo l’accesso alla giustizia. Tra l’altro l’assenza del Tribunale (e lo spostamento delle udienze penali nel caso) determina una maggiore spesa e impiego di forze e personale anche per le amministrazioni stesse. Giova precisare a riguardo che, ad esempio, le testimonianze dei tecnici comunali e dei Vigili di PM nei procedimenti penali (es. in materia di edilizia) svuoterebbero di fatto l’organico delle amministrazioni (già sottodotato) dei propri dipendenti per intere giornate e ciò tralasciando di considerare l’aggravio di costi a carico della Pubblica Amministrazione”.
INCOMPETENZA RELATIVA, SVIAMENTO E DIFETTO DI POTERE
Nel lunghissimo atto redatto da Giaffreda vengono evidenziate anche una serie di violazioni al punto che lo stesso rappresenta che “Non v’è chi non veda necessario affrontare, in via preliminare rispetto ai profili di illegittimità degli atti impugnati, il difetto di potere, dell’organo che ha emanato gli stessi, alla luce dell’effetto che in concreto determinano”. E poi scende nei dettagli: “Dal quadro normativo si evince che alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione e delle Sezioni distaccate del Tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura e che comunque la relativa competenza è del legislatore. Nella specie, il Presidente del Tribunale di Napoli ha ritenuto conforme ad un principio di buona ed efficiente amministrazione l’adozione di una misura organizzativa consistente nel trasferimento a Napoli: dei processi del c.d. rito “super monocratico” pendenti innanzi alla Sezione distaccata di Ischia; dei processi penali di competenza della Sezione distaccata di Ischia, sottratti alla competenza dei giudici onorari, nonché degli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale siano trattati presso la sede centrale dal magistrato che sarà destinato in assegnazione interna temporanea all’esito della procedura di interpello bandita con il presente decreto; degli incidenti di esecuzione c.d. personali (anch’essi sottratti alla trattazione del giudice onorario), disponendo che: ‘la dottoressa Simone Cangiano provveda alla trattazione degli incidenti di esecuzione già fissati’ nella nota prot. 7520-E del 21.3.2025 ‘nonché ad eventuali ed ulteriori procedimenti che in tale materia dovessero sopravvenire nell’arco di vigenza del presente provvedimento’”.
UDIENZE DIROTTATE IN TERRAFERMA E PROVVEDIMENTI NULLI
Nel ricorso si sottolinea pure come nel caso in esame “sono stati trasferiti, per esigenze non particolari ma generali e strutturali, gruppi non omogenei di cause e comunque individuati secondo criteri non oggettivi. Ed, infatti, l’ampio riferimento ai ‘processi penali in atto pendenti’ alla competenza del Giudice c.d. super monocratico accompagnato dalla espressione conclusiva ‘eventuali ed ulteriori procedimenti che in tale materia dovessero sopravvenire nell’arco di vigenza del presente provvedimento, vale a dire alla totalità degli affari giudiziari, conduce alla conclusione che si tratta di un provvedimento, con il quale è stata soppressa di fatto la sezione staccata di Ischia e, in ogni caso, sottratta degli affari penali che nella stessa devono essere trattati per disposizione di Legge. A ciò vada aggiunto che le disposizioni oggetto della presente impugnazione risultano susseguenti ad altro provvedimento della presidenza del tribunale che trasferisce da Ischia a Napoli il Giudice dell’esecuzione. I provvedimenti impugnati si caratterizzano per nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 – septies l. n. 241/1990, ovvero, in subordine, incompetenza sotto il profilo della carenza assoluta di potere in concreto. Il decreto n. 69/2025 ha, infatti, fatto riferimento non a singoli gruppi omogenei di procedimenti, tali secondo una suddivisione per materia o altro criterio oggettivo (che consenta comunque di distinguere una parte dal tutto), richiesto dal citato comma 9, ma, genericamente ed omnicomprensivamente, a tutti quelli penali di competenza del giudice togato super monocratico, pendenti e sopravvenienti”. La conclusione, secondo l’avvocato Giaffreda, non può che essere una e sin troppo logica: “Pertanto, risulta evidente l’incompetenza relativa avendo il Presidente del Tribunale di Napoli esercitato un potere attribuito dalla legge al Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del tesoro (previo parere del Consiglio superiore della magistratura) e ciò anche per quanto riguarda il semplice ‘trasferimento’ dei procedimenti penali e del Giudice togato”.
NESSUNA PARTICOLARE ESIGENZA PER TRASFERIRE LE UDIENZE
Proseguendo con le contestazioni oggetto del ricorso, si parla anche di violazione del principio di legalità e degli articoli 25 e 119 della costituzione. Qui nell’atto si ricorda come l’art. 10, commi 8 e 9 prevede che “in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale … Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento puo’ essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi”. Ed è a questo punto che l’avvocato Giaffreda analizza la questione spiegando perché tali presupposti non esistano: “Tale norma – spiega il legale – pone delle specifiche condizioni ai fini della propria operatività: la sussistenza di particolari esigenze; la previa interlocuzione coi consigli giudiziari e dell’ordine; l’individuazione di criteri ‘oggettivi’ relativamente ai gruppi di procedimenti (di concerto con i consigli ndr.). Nel caso in esame non risultano sussistenti le innanzi descritte condizioni poiché non vi sono particolari esigenze, risulta solo formale l’interlocuzione con l’ordine, e comunque non adottato un criterio oggettivo per la ripartizione dei processi”. Poi aggiunge, quasi a rincarare la dose: “La Presidenza del Tribunale di Napoli ha ritenuto di ritagliarsi margini di discrezionalità, anche interpretativa, rispetto al chiaro tenore della disciplina dettata nel d.lgs. n. 14/2014 (che rinvia la efficacia soppressiva al 31 dicembre 2025). In particolare il Presidente del Tribunale di Napoli ha ritenuto di potere fare ricorso per la ricostruzione del potere esercitato, a disposizioni che ha impropriamente considerato suscettibili di applicazione analogica o estensiva. Occorre ricordare che nella sua accezione più ampia, il principio di legalità comporta il rispetto della tipicità e nominatività degli atti. In definitiva, i provvedimenti impugnati, non essendo legittimati dal d.lgs. 14/2014 sono da considerarsi illegittimi per violazione del decreto stesso e anche per violazione delle norme dell’Ordinamento Giudiziario. A ciò vada aggiunto che i provvedimenti impugnati, violano, altresì i principi e norme che regolano da illo tempore il sistema giudiziario”.
L’ASSENZA DI DEFICIT ISTRUTTORIO E LA “FALSA TEMPORALITA’”
Proseguendo negli errori che sarebbero stati commessi nel sottrarre le udienze alla sezione distaccata di Ischia, leggiamo anche un altro passaggio nel quale si sottolinea che “va rilevato che il decreto n. 69/2025 trova i suoi elementi fattuali e motivazionali (fondamentali): nel trasferimento del giudice togato precedentemente assegnato alla Sezione di Ischia in combinato con le forti scoperture che affliggono l’Ufficio Giudiziario che non consentirebbero di procedere alla copertura del posto in tale sezione prima che venga deliberata l’assegnazione di altri magistrati al Tribunale di Napoli; nel trasferimento dei processi del c.d. rito ‘super monocratico’ pendenti innanzi alla Sezione distaccata di Ischia, siano trattati in sede centrale dal giudice che sarà destinato in assegnazione interna temporanea (incidenti di esecuzione ecc…); nell’aver sentito il consiglio dell’ordine e l’ordinamento Giudiziario. Le ragioni che contraddistinguono il provvedimento impugnato si caratterizzano per contraddittorietà, eccesso di potere e un palese deficit istruttorio che diventa anche in deficit motivazionale. Nel caso in esame il Presidente del Tribunale di Napoli ha fatto di più. Non solo non ha determinato ‘temporalmente’ il provvedimento (prevedendo esclusivamente giorni di applicazione della dott.ssa Cangiano) ma ha sottoposto la durata dello stesso alla duplice condizione della definizione del Concorso e dell’eventuale assegnazione ad Ischia. Tale circostanza potrebbe determinare la durata del provvedimento sine die con la conseguenza che si tradurrebbe in una soppressione della sezione distaccata -per quanto riguarda gli affari penali- sotto altro profilo. Si è in tal senso ritenuto illegittimo, per evidente contrasto con il principio della tipicità degli atti amministrativi, l’atto con cui una p.a. dispone ‘sine die’, un provvedimento che dovrebbe avere carattere d temporaneità”. Insomma, per farla semplice non si può parlare di provvedimento temporaneo se lo stesso non presenza una data di scadenza.
ECCO TUTTI I MOTIVI PER CONCEDERE LA SOSPENSIVA


L’avvocato Giaffreda arriva poi alle conclusioni e scrive: “Quanto al fumus, per ragioni di brevità espositiva si rimanda a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del presente ricorso a supporto dell’illegittimità degli atti impugnati. Quanto al periculum si fa rilevare che tutti i cittadini isolani nel raggiungere il Tribunale sulla terraferma vanno incontro a disagi. Tali disagi e costi aumentano –esponenzialmente – per le persone con disabilità, anch’esse a volte coinvolte nei procedimenti per cui è causa. Ai danni sopra evidenziati si devono aggiungere quelli relativi agli Enti locali e al loro funzionamento. Ed, infatti, il trasferimento degli affari penali alla sede centrale comporta un dispendio di personale ed un aggravio di costi dal momento che il personale dei comuni (tecnici e vigili di PM) è spesso e volentieri chiamato a testimoniare (o come supporto tecnico) nei predetti procedimenti. Tali danni gravi e immediati non trovano alcuna giustificazione alla luce degli elementi di illegittimità dei provvedimenti che col presente atto si impugnano. Ma vi è di più. L’impiego a Napoli per intere giornate del personale di Comuni che sono, rispetto la pianta organica e il fabbisogno dell’Ente, sottodimensionati, provocherebbe, come in effetti provoca, la mancata erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza e ciò sin da subito. Tale circostanza risulta, in particolare, dalla attestazione in atti, sottoscritta dal responsabile del Personale del Comune di Lacco Ameno, dalla quale si evince che la ‘perdita’ di personale per intere giornate connessa al funzionamento della Giustizia determinerebbe – con elevata probabilità – la mancata erogazione di servizi essenziali. Le circostanze così evidenziate, oltre dimostrare l’esistenza del periculum in mora ordinariamente richiesto per la tutela cautelare, rivelano altresì la sussistenza delle condizioni di gravità ed urgenza che legittimano l’adozione di un provvedimento di sospensione, atteso che risulta possibile, come fatto sin ora, assegnare temporaneamente un giudice togato alla sezione Distaccata di Ischia. PQM si conclude per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto che l’adito Tribunale Voglia, previa adozione delle più opportune misure cautelari monocratiche e sospensione degli atti gravati, annullare i provvedimenti impugnati poiché illegittimi, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti”.
CAMERA DI CONSIGLIO IL PROSSIMO 8 MAGGIO
Intanto nella giornata di ieri si è appreso che si svolgerà il prossimo 8 maggio la camera di consiglio inerente proprio la sospensiva richiesta dai Comuni isolani e dal COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli) contro il decreto presidenziale del Tribunale di Napoli. Per la cronaca il ricorso è stato affidato alla I Sezione del Tar Campania.