CRONACAPRIMO PIANO

Accolto il ricorso, stop alla demolizione

L’abbattimento di un’abitazione a Barano, previsto per il 16 luglio, è stato sospeso accogliendo la richiesta dell’avvocato Molinaro

Stop alle ruspe. Una cittadina baranese può tirare un sospiro di sollievo: è stata infatti accolta l’istanza proposta dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, grazie alla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha sospeso l’esecuzione di una demolizione di una casa di abitazione di circa 75 metri quadri, che era stata già programmata a Barano d’Ischia per il prossimo 16 luglio. L’abbattimento in questione, per la quale era già stato notificato un provvedimento di sgombero, è, come si ricorderà, una delle quattro già da tempo programmate,  per le quali il comune di Barano ha ottenuto le necessarie provviste finanziarie, pari a circa 200mila euro, dalla Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta proprio della Procura.

L’avvocato Molinaro ha chiesto ed ottenuto dal Pubblico Ministero procedente la sospensione della demolizione dopo aver depositato poco prima un incidente di esecuzione presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale, basato su molteplici censure e varie questioni non solo di diritto interno e “convenzionale”, cioè dell’Unione Europea, ma anche di fatto, essendo controversa la natura e l’entità stessa delle opere da demolire.

Secondo il consulente della Procura la demolizione riguarderebbe infatti l’intero edificio, mentre invece, secondo il legale e la sua assistita, il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza riguarderebbe soltanto le opere di completamento. Su questa e sulle altre questioni sollevate dovrà ovviamente pronunciarsi il giudice dell’esecuzione.

L’avvocato aveva depositato un incidente di esecuzione basato su molteplici censure e varie questioni non solo di diritto interno e “convenzionale”, cioè dell’Unione Europea, ma anche di fatto, essendo controversa la natura e l’entità stessa delle opere da demolire

 L’edificio in questione, adibito a casa di abitazione, è stato realizzato nel lontano 1996, come emerge dai verbali della Polizia Municipale, e misura una superficie inferiore agli ottanta mq. Sul punto vi è da dire che il decreto del Procuratore Generale della Repubblica Luigi Riello del 10 dicembre 2015, che ha stabilito una serie di criteri per la graduazione delle demolizioni, del tutto analoghi a quelli previsti dal famoso Ddl Falanga (che dopo un lunghissimo iter parlamentare, venne affossato proprio alla vigilia dell’approvazione finale), pone le case di abitazione di superficie inferiore a mq 80/100 al penultimo posto della speciale classifica. Prima di queste, infatti, secondo il decreto, vanno presi in considerazione prima gli immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive o per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo già accertato, anche se non urgente, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o comunque utilizzato, poi vengono in rilievo gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo idrogeologico (R3 o R4) o a vincolo archeologico o caratterizzata da elevato e persistente rischio sismico.

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La terza tipologia riguarda invece gli immobili anche abusivamente occupati, nella disponibilità di soggetti appartenenti a organizzazioni camorristiche o mafiose o comunque utilizzati per attività illecite, e a seguire gli edifici in corso di costruzione, o allo stato grezzo, o non ultimati né stabilmente abitati, o anche non facenti parte di aree oggetto di lottizzazione abusiva, e quelli adibiti ad attività imprenditoriali o speculative. Solo dopo tutte queste tipologie, ecco gli immobili, anche adibiti ad abitazione, di superficie superiore agli 80-100 metri, come la casa della signora difesa dall’avvocato Molinaro.

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Secondo il consulente della Procura la demolizione riguarderebbe l’intero edificio, mentre invece secondo l’avvocato Molinaro il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza riguarderebbe soltanto le opere di completamento
 

Nel decreto sottoscritto dal Procuratore Generale si legge espressamente che, “quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo nella materia delle demolizioni, occorre fare riferimento – in un’ottica di valutazione e bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla salute (art. 32 Cost.) ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)”.  Infatti viene ritenuto opportuno che il solo criterio cronologico, legato alla priorità temporale del passaggio in giudicato della sentenza, non sia l’esclusivo criterio per l’attivazione delle demolizioni e che, invece, occorra fare riferimento appunto ai principi fondamentali di rilievo costituzionale citati.

Alcuni lettori ricorderanno che i criteri contenuti nel decreto del Procuratore Riello furono elaborati di concerto tra la Procura Generale e i Procuratori di Avellino, Santa Maria Capua Vetere, Napoli Nord, Nola, Torre Annunziata e i Procuratori Aggiunti di Napoli e di Benevento.

In ogni caso, va aggiunto  che la Cassazione ha affermato in alcune decisioni che i criteri organizzativi dettati dalle Procure sono atti interni che non vincolano i magistrati che li hanno adottati, né spiegano effetti verso l’esterno. Ma questo, come è noto, è un’altra questione sulla quale si potrebbe discutere a tempo indeterminato.

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