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DIRITTO DI REPLICA – Forio e il caso di via Lo Russo, l’altra faccia della medaglia

Egregio direttore de Il Golfo,

con la presente vengo a rappresentarVi le mie rimostranze in merito all’articolo pubblicato dal giornale in prima pagina in data 8 febbraio c.a., avente ad oggetto l’esito del processo penale celebratosi a carico di D’Abundo Cristoforo, assistito e difeso dall’avv. Morgera. Al riguardo, dopo essere stato contattato dai miei assistiti (persone offese e parti civili nell’ambito del procedimento in parola) per il turbamento da loro subito alla lettura dell’articolo, ho dovuto appurare con sommo rammarico ed estremo sconcerto che la notizia da voi divulgata è assolutamente falsa ed irragionevolmente diffamatoria per la reputazione dei miei clienti. A tal proposito, pertanto, vi invito innanzitutto e preliminarmente ad eseguire in via immediata una rettifica di quanto pubblicato.

Invero il D’Abundo veniva imputato dei reati di cui agli artt. 392 e 393 c.p., ossia esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispettivamente con violenza alle cose e alle persone “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere all’autorità giudiziaria, si faceva ragione da sè usando violenza su cose e minacce alle persone”. Orbene, solo rispetto alla prima ipotesi delittuosa, avente ad oggetto le cose, l’imputato è stato assolto per insussistenza del fatto, per ragioni che, non essendo stata ancora depositata la motivazione del giudice, non si conoscono ancora; tuttavia egli, per il reato di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone non è stato affatto assolto; al contrario, esclusa solamente la sua punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.s., egli è stato ritenuto necessariamente responsabile del reato contestatogli.

Tanto è vero che tale pronuncia, così come disciplinato dall’art. 651 bis c.p.p., qualora irrevocabile, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. Appare evidente, quindi, che la notizia riportata sul quotidiano in ordine all’assoluzione di un innocente in primo grado è totalmente infondata sia in fatto che in diritto. Sotto questo aspetto, pertanto, vi invito formalmente a rivelare la fonte da cui è stata attinta la notizia, tenendo presente che tale chiarimento si porrebbe a tutela anche del vostro interesse. Diversamente sarei costretto a ritenere, per forza di cose, che una testata giornalistica pur così accreditata come la Vostra sia incorsa nella deliberata e sconsiderata (chissà perché) interpretazione del dispositivo del giudice stravolgendone il contenuto, curandosi tuttavia stranamente di riportare in maniera analitica il capo di imputazione.

La gravità di quanto accaduto è ancor più inaccettabile nella misura in cui la notizia falsa è stata inserita in un contesto argomentativo altamente offensivo e diffamatorio, con ripetute e sfacciate denunce di presunte condotte illecite poste in essere dai miei assistiti sia fuori che nell’ambito del processo penale, nonché operando oscuri riferimenti a fatti estranei dall’oggetto di causa. Il tutto a caratteri cubitali, in prima pagina e con il cospicuo decoro di espressioni ad effetto, idonee a screditare nella reputazione, nell’onore e nella dignità rispettabili cittadini dell’isola, penalizzati e danneggiati dalla notevolissima divulgazione della notizia.

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Per tali ragioni Vi invito, e formalmente diffido, a procedere ad una immediata smentita di quanto riportato nel suddetto articolo rettificando la notizia alla luce dei chiarimenti appena offerti in ordine all’esito del giudizio penale, con doveroso ricorso alle stesse modalità utilizzate in prima battute, affinchè si garantisca una risposta dal medesimo impatto mediatico anche on line.

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Confidando in un sollecito riscontro,

AVV. FABIO SEGRETI

 

RISPONDE GAETANO FERRANDINO – Prendiamo atto delle precisazioni dell’avv. Segreti, che pubblichiamo in ossequioso rispetto del diritto di replica che a nostro avviso resta il sale dell’informazione. Ciò detto, ci sia consentito di dissentire dal fatto che abbiamo pubblicato una notizia falsa, essendoci assolutamente rifatti al dispositivo. Quando si dice o si fa riferimento al non essersi attenuti e limitati alla vicenda giudiziaria di cui in oggetto, beh crediamo che averlo fatto costituisca ancora una prerogativa del giornalista, che alla fine può andare a ritroso in una serie di eventi che in ogni caso restano concatenati, al netto di ogni altra considerazione. La fonte? Beh, eravamo in aula e poi ci sono gli atti, evidentemente pubblici, e non ci riferiamo soltanto al dispositivo della sentenza. E in aula abbiamo ascoltato una serie di osservazioni, anche dell’avvocato del D’Abundo, che non sono state certamente rispedite al mittente con forza dal giudice. E nel processo, ad amor del vero, abbiamo avuto la percezione che siano state affermate una serie di cose che poi sono state smentite dall’evidenza dei fatti. Aspettiamo comunque le motivazioni della sentenza e gli eventuali successivi sviluppi di questa vicenda: che riteniamo serviranno a capire dove possa essere la ragione, al di là di ogni ragionevole dubbio…

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