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Forio, Stani Verde non molla la presa

dalla Redazione

FORIO. Stani Verde non molla la presa. Il consigliere di Libera Generazione Futura si è appellato al Consiglio di Stato. Oggetto del contendere, la sentenza con la quale il Tar ha respinto il ricorso contro l’approvazione del bilancio preventivo 2016 del comune di Forio. Il giudice amministrativo aveva dichiarato legittimo il voto del sindaco Francesco Del Deo alla luce della delibera del 27 luglio con il quale è stato rimosso «in via retroattiva il presunto vizio di composizione». Una decisione contestata dall’avvocato Bruno Molinaro che adesso chiede la sospensione della sentenza che «sovverte principi di diritto ampiamente consolidati in materia di bilancio comunale di previsione» e le cui motivazioni «finiscono per legittimare l’annientamento delle prerogative di Consigliere Comunale» di Stani Verde.

LA DIFFIDA DEL PREFETTO

Nella lunga ed articolata relazione che accompagna la richiesta di sospensiva predisposta dall’avvocato Molinaro si ricostruisce anche tutta la vicenda che ha portato allo scontro tra Stani Verde e la maggioranza di Francesco Del Deo. Il 18 maggio il Prefetto diffidava il Consiglio Comunale del Comune di Forio ad approvare il bilancio di previsione entro il termine tassativo di 20 giorni. In quei giorni lo scontro interno alla maggioranza era giunto al suo apice e Del Deo, consapevole di non avere i numeri per passare in Consiglio, aveva deciso di rimandare l’approvazione del Bilancio di previsione. Con la minaccia di scioglimento del Consiglio Comunale, il sindaco di Forio ordina la sua convocazione. Il presidente del Consiglio Michele Regine lo convoca in fretta e furia per il 31 maggio successivo: sono trascorsi 13 giorni dalla diffida del Prefetto.

BAGARRE IN CONSIGLIO

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Si arriva in Consiglio Comunale. Michele Regine apre la sessione e Stani Verde parte all’attacco, sollevando la questione di regolarità della seduta ai fini della validità degli atti posti in votazione, denunziando, nello specifico, la mancanza del quorum indicato, a tal fine, dallo statuto comunale. «Stani Verde – spiega Molinaro nella sua ricostruzione – chiedeva, fra l’altro, al Vice Segretario Generale di precisare cosa dovesse intendersi per “consiglieri assegnati” e quale fosse l’elemento distintivo tra la condizione di questi ultimi e quella dei membri del Consiglio Comunale. Lo scopo era quello di ottenere assicurazioni circa l’assenza in capo al Sindaco, anch’egli presente alla seduta, della qualità di Consigliere assegnato. In risposta, il Presidente del Consiglio Comunale affermava che il voto del Sindaco era idoneo. Stani Verde non ci sta e si rivolge al Vice Segretario Comunale, al quale veniva chiesto di precisare cosa si intende per maggioranza dei Consiglieri assegnati. Quest’ultimo rispondeva che “il Consiglio Comunale può deliberare se interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati”. La risposta del Vice Segretario Comunale era evidentemente riferita alla valida costituzione dell’assemblea in generale e non già alle riunioni del Consiglio finalizzate all’approvazione del bilancio di previsione. Pertanto, l’appellante prontamente replicava che lo Statuto comunale, ai fini dell’approvazione del bilancio, prescrive la maggioranza dei Consiglieri assegnati».

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LO SCONTRO CON REGINE

«A questo punto – continua Molinaro – il Presidente del Consiglio Comunale, mortificando oltre ogni limite le prerogative istituzionali del Verde, non solo impediva allo stenotipista la verbalizzazione di quanto dallo stesso affermato ed eccepito durante il suo intervento, ma arrivava addirittura a togliergli definitivamente la parola sulla questione pregiudiziale (illustrata, peraltro, senza alcun eccesso), non senza aver preventivamente stigmatizzato il suo comportamento perché “continuava ad interrompere i lavori consiliari, a rallentare i lavori del civico consesso su un atto fondamentale ed essendo assolutamente fuori tema in relazione a situazioni che attengono a strumenti di regolamento di consiglio comunale e statuto che sono posti, tra l’altro, ad un punto all’ordine del giorno”. Come se ciò non bastasse, lo stesso Presidente chiedeva, inopinatamente, anche la trasmissione del verbale di seduta al Prefetto di Napoli “per i provvedimenti consequenziali”. L’appellante, nella circostanza, si vedeva, dunque, costretto a non insistere oltre nella eccezione formulata, onde scongiurare conseguenze più gravi ed essendo, comunque, impossibilitato a riprendere la parola sulla pregiudiziale questione sollevata, anche perché il Presidente del Consiglio aveva diffidato lo stenotipista ad astenersi dal verbalizzare ulteriori dichiarazioni rese sull’argomento».

LA DELIBERA ESCAMOTAGE

Messo alle strette dal pressing di Stani Verde e venuto a conoscenza del ricorso del consigliere comunale al Tar, Francesco Del Deo prova a mettere una toppa alla vicenda prima che gli esploda tra le mani con una delibera, la 36 del 27 luglio, con la quale afferma che « il voto del Sindaco è equiparato al voto degli altri consiglieri assegnati ai fini della validità delle delibere approvate».

«Tale ultima delibera rappresentava, in buona sostanza, la conferma che la stessa amministrazione comunale – l’interpretazione di Molinaro – aveva evidentemente ritenuto la delibera n. 33/2016 affetta dai vizi denunziati, con conseguente necessità di ricorrere ad una (sia pure inutile) interpretazione postuma della normativa di riferimento da parte dei Consiglieri Comunali al fine di attribuire una parvenza di legittimità al voto espresso dal Sindaco durante la seduta del 31.5.2016. L’ interpretazione da parte del Consiglio Comunale di Forio delle norme statutarie si poneva, peraltro, in contrasto anche con il principio di irretroattività degli atti amministrativi ed era assolutamente inidonea, per come formulata, a rimuovere i vizi da cui era affetta la delibera n. 33/2016».

LA DECISIONE DEL TAR

All’esito dell’udienza camerale del 12.10.2016, il T.A.R., con l’ordinanza qui impugnata, pur avendo implicitamente disatteso l’avversa eccezione di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ha rigettato l’istanza cautelare e condannato il Verde al pagamento delle spese, così motivando: «La delibera consiliare n. 36 del 27 luglio 2016 ha rimosso in via retroattiva, a guisa di convalida, il presunto vizio di composizione, infirmante la precedente delibera n. 33 del 31 maggio 2016. In ogni caso, la menzionata delibera n. 33 del 31 maggio 2016 è da reputarsi adottata in presenza del quorum per essa necessario. Infatti, il sindaco è annoverabile tra i componenti del consiglio comunale e, in quanto tale, può esercitarvi il proprio diritto di voto (cfr. art. 12, comma 7, dello Statuto del Comune di Forio; art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); conseguentemente, egli partecipa a pieno titolo delle stesse prerogative, guarentigie e status dei consiglieri comunali e, in mancanza di una espressa previsione statutaria di segno contrario, concorre alla determinazione dei quorum strutturali e funzionali dell’organo consiliare».

IL RICORSO AL CONSIGLIO

L’ordinanza impugnata non si sottrae a censura in primo luogo perché omette ogni concreto riferimento alla decisiva circostanza che la seduta consiliare del 31.5.2016, nel corso della quale è stata deliberata l’approvazione del bilancio di previsione, avrebbe dovuto essere sciolta per mancanza del quorum strutturale richiesto ai fini della valida adozione del provvedimento. Secondo lo Statuto del Comune di Forio, infatti, «il bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati», non può deliberare «se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati» e quando è richiesto un particolare quorum (come nel caso del Bilancio di Previsione) è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale. «Ecco perché – conclude Molianaro – ritenere che il Sindaco possa computarsi tra i Consiglieri assegnati ai fini del computo dei presenti, come sostenuto dal T.A.R. nella ordinanza impugnata, appare francamente all’appellante un fuor d’opera».

L’ERRORE DEL TAR

L’ordinanza impugnata è – a ben vedere – illegittima anche per avere il T.A.R. erroneamente ritenuto che « la delibera consiliare n. 37 del 17 luglio ha rimosso in via retroattiva, a guisa di convalida, il presunto vizio di composizione». È fuor di dubbio, infatti, che la delibera n. 36/2016 non ha affatto riapprovato il bilancio di previsione per il 2016. Conferma ne è anche la circostanza che, nel corso della seduta consiliare del 27 luglio, il Sindaco – dietro insistenza di alcuni consiglieri di maggioranza che avevano rifiutato l’approvazione del bilancio di previsione in occasione della precedente seduta consiliare del 31 maggio – ha richiesto la modifica della proposta di delibera successivamente approvata, suggerendo, per l’esattezza, di sostituire la frase (contenuta nella originaria proposta) “propone di confermare l’approvazione del bilancio di previsione di cui al documento contabile già approvato con la citata delibera n. 33/2016 e di dichiarare la sua vigenza ed esecutività anche ai fini della variazione e dell’assestamento contabile delle sue previsioni” con l’altra (di significato completamente diverso) “delibera che alla luce della giurisprudenza il voto del sindaco è equiparato al voto degli altri consiglieri assegnati”. È, pertanto, innegabile che, con la delibera n. 36/2016, anziché “convalidarsi” quanto approvato con la delibera n. 33/2016, si sia inteso fornire soltanto una semplice interpretazione (comunque erronea e non vincolante per quanto meglio si dirà infra) del voto del Sindaco. L’errore probabilmente si spiega con la singolare circostanza che l’amministrazione comunale di Forio, nel costituirsi in giudizio, in luogo di depositare il testo integrale della delibera n. 36/2016, ne ha colpevolmente depositato soltanto uno stralcio, contenente – si badi – la proposta originaria e non quella emendata ed  approvata dal Consiglio Comunale.

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