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E’ finita la pacchia

Al via il 1 gennaio il regolamento varato dall’EVI per il recupero crediti e apre alle azioni giudiziali contro i morosi che non pagano l’acqua o che lo fanno in ritardo o attraverso escamotage: dal sollecito bonario alle rateizzazioni, ecco come si stringerà la morsa con l’inizio del nuovo anno solare

È finita la pacchia per i morosi del servizio idrico sulla nostra isola. E che ci crediate o no, è davvero una notizia. Anzi, una notiziona. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Regolamento per l’espletamento delle attività di recupero dei crediti vantati nei confronti degli utenti morosi con fornitura attiva, approvato dal Consiglio di Amministrazione della EVI S.p.A. lo scorso 8 ottobre. Un testo che definisce con precisione l’intero perimetro delle azioni che l’azienda potrà mettere in campo nei confronti di chi non paga le bollette dell’acqua, scandendo tempi, modalità e conseguenze del mancato adempimento. Il regolamento individua innanzitutto l’oggetto e l’ambito di applicazione: «Il presente regolamento – si legge – disciplina le attività di recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle fatture del SII (Servizio Idrico Integrato) da parte degli utenti in vigenza di contratto di somministrazione». La disciplina si inserisce nel quadro delle «nuove ed uniformi regole nazionali in merito ai mancati pagamenti (morosità) nel settore idrico», fissate dall’Autorità di regolazione. La qualifica di utente moroso viene definita in modo puntuale. «L’utente è moroso allorquando non provveda al pagamento della fatturazione entro il termine di scadenza della stessa e non abbia usufruito della rateizzazione prevista». Il regolamento precisa inoltre che la rateizzazione non è illimitata nel tempo: «Il termine per l’inoltro della richiesta è fissato in 10 giorni solari dalla scadenza della fattura» e «decorso tale termine, l’utente decade dalla possibilità di ottenere il rateizzo».

Anche nei casi di bollette di importo elevato, il testo distingue tra rateizzazione a richiesta e rateizzazione automatica, specificando che «qualora la fattura superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, il gestore ha l’obbligo di prevedere il rateizzo automatico». La rateizzazione «si intende accettata con il pagamento della prima rata entro la data di scadenza della fattura medesima». Una volta accertata la morosità, la procedura di recupero entra nella fase operativa. Il regolamento stabilisce che l’EVI «provvede, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, ad inviare all’utente moroso una raccomandata con avviso di ricevimento o PEC di primo sollecito bonario di pagamento». Il sollecito costituisce il primo atto formale di una sequenza che, in assenza di riscontro, prosegue senza interruzioni. Il passaggio successivo è la costituzione in mora. «Trascorsi inutilmente i termini indicati nel sollecito bonario ed almeno venticinque giorni (25) solari dalla scadenza delle fatture indicate nello stesso», l’azienda «invia una raccomandata o PEC di formale costituzione in mora». È in questo atto che vengono indicati i termini finali per il pagamento e le conseguenze in caso di ulteriore inadempimento. Il regolamento non lascia spazio a interpretazioni: «Decorsi i termini indicati nella costituzione in mora senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito […] la EVI S.p.A. potrà procedere alla sospensione della fornitura e, perdurando la morosità, alla disattivazione della stessa». Per l’utenza domestica residente, la costituzione in mora «recherà anche la comunicazione prescritta […] circa l’impossibilità tecnica dell’installazione del limitatore di flusso», specificando che «la data oltre la quale la EVI S.p.A. potrà procedere alla sospensione dell’erogazione terrà conto degli ulteriori 25 giorni prescritti».

La sospensione della fornitura produce effetti ulteriori. «L’utente titolare di un punto di fornitura sospeso/disattivato per morosità non potrà ottenere l’attivazione di un nuovo allacciamento per lo stesso ovvero per altri punti di fornitura, né ottenere voltura contrattuale fino al pagamento della morosità». In caso di persistente inadempimento, «la EVI S.p.A. potrà procedere alla rimozione del misuratore ed alla risoluzione contrattuale». Anche la rateizzazione, quando concessa, è accompagnata da clausole stringenti. Il regolamento stabilisce che «in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata protratto oltre 10 giorni dalla scadenza fissata o di mancato pagamento della stessa, l’utente decadrà dal beneficio della rateizzazione concessa». Viene inoltre chiarito che «in caso di ritardato o mancato pagamento di una sola rata la EVI S.p.A. procederà comunque a sospendere la fornitura senza alcun obbligo di preavviso». All’interno della convenzione di rateizzazione è espressamente previsto che l’utente «potrà essere sottoposto a qualsiasi procedura di recupero del credito», comprese «istanza di liquidazione giudiziale» e «istanza di fallimento», oltre alla sospensione della fornitura, alla rimozione del misuratore e alla risoluzione contrattuale, con «costi di sospensione, ripristino, rimozione del misuratore idrico a carico dell’utente».

Il passaggio centrale e più incisivo del regolamento è però rappresentato dal punto 3, dedicato alle procedure concorsuali, alla liquidazione giudiziale e alle procedure di recupero giudiziale, che segna un ulteriore irrigidimento dell’azione nei confronti dei debitori. Il testo recita: «Gli uffici preposti al recupero dei crediti avranno la facoltà, esperite le formalità previste dalla normativa di settore ed indipendentemente dalle procedure di sospensione dell’erogazione idrica, valutata la posizione debitoria ed i requisiti di legge, di proporre all’organo amministrativo l’autorizzazione a promuovere procedure concorsuali quali istanza di fallimento, istanza di liquidazione giudiziale o qualunque altra azione giudiziale atta al recupero del credito nei confronti dell’utente». Il regolamento specifica dunque che l’avvio di azioni giudiziarie non è subordinato alla sola sospensione dell’acqua e può avvenire «indipendentemente dalle procedure di sospensione dell’erogazione idrica», previo esame della «posizione debitoria» e dei «requisiti di legge». Le procedure concorsuali e giudiziarie diventano parte integrante del sistema di recupero crediti delineato dal testo. L’intero impianto regolamentare richiama costantemente il quadro normativo nazionale e le deliberazioni della ARERA, ma declina a livello aziendale una procedura dettagliata che accompagna l’utente moroso dal primo sollecito fino alle azioni giudiziarie più incisive, secondo quanto riportato testualmente nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ed efficace dal 1° gennaio 2026

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