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Ecco la proposta di legge per fermare le ruspe

Il provvedimento porta la firma del deputato leghista Gianpiero Zinzi e viene diviso in due articoli. Nel primo l’obiettivo è quello di stabilire una gradualità delle demolizioni che ponga in coda i cosiddetti abusi di necessità, nel secondo fermare temporaneamente gli abbattimenti vista la grave emergenza abitativa. La proposta è datata 17 ottobre 2024, ma allo stato risulta ancora “da assegnare”

Tra tante ansie, paure e incertezze, c’è anche chi vuole essere ottimista. Il valzer delle demolizioni di manufatti abusivi oggetto di sentenza passata in giudicato con sanzione accessoria, non può proseguire, specialmente con queste modalità. Decine di migliaia di abitazioni da abbattere e ogni tanto ne va giù qualcuna, in maniera assolutamente casuale. Una sorta di roulette russa che non ha alcun senso tra un immobile che potrebbe essere raso al suo domattina e un altro magari tra mezzo secolo. Ma a che cosa sono affidate le speranze di porre fine a questa serie di demolizioni che fin qui – almeno dalle nostre parti – sta vedendo demoliti soltanto gli abusi di necessità e non quelli speculativi? Ad una proposta di legge firmata dall’onorevole Gianpiero Zinzi, deputato dalla Lega, attualmente ancora in ballo alla Camera dei Deputati e composta fondamentalmente da due articoli che mirano quantomeno a dare un criterio a quello che appare decisamente come un qualcosa di ineluttabile.

DAI MAFIOSI ALLE SPECULAZIONI, LA GRADUALITA’ DELLE DEMOLIZIONI

Il deputato Gianpiero Zinzi

L’articolo 1 è relativo ad un criterio di gradualità delle demolizioni che Zinzi riassume così: “1. Dopo l’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. – (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione). 1. Il pubblico ministero competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all’articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare nel circondario del tribunale e nel distretto della corte di appello, osserva i seguenti criteri di priorità secondo l’ordine di elencazione: a)immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato; b)immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive o per qualunque altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato con ordinanza contingibile ed urgente nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o comunque utilizzato; c) immobili speculativi; d)immobili c.d. ecomostri o comunque di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico; e)immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza) ovvero immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa; f) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate. 2. Nell’ambito di ciascuna tipologia degli immobili di cui alle lettere da a) a f) del comma 1,la priorità è attribuita dal pubblico ministeroagli immobili esistenti nel circondario del tribunale e nel distretto della corte di appello in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati”.

EMERGENZA ABITATIVA, PERCHE’ FERMARE LE RUSPE

L’articolo 2, invece, afferisce invece a un qualcosa di più concreto, ossia lo stop alle ruspe per motivi che vengono così motivati dal deputato leghista: “Nelle more della completa ricognizione e definitiva mappatura, ad opera dei comuni interessati, degli insediamenti abusivi esistenti per esigenze di recupero, rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo, stante, fra l’altro, la necessità e l’urgenza di favorire l’edilizia residenziale sociale anche in ragione della indiscriminata proliferazione dei bed and breakfast, delle case vacanza e delle locazioni brevi nella realtà del turismo moderno, sono temporaneamente sospese le demolizioni giudiziali, ex articolo 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. Ai fini del primo periodo, non è consentita la disapplicazione, in ambito giurisdizionale penale, dei permessi in sanatoria a qualsiasi titolo rilasciati”.

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LE MOTIVAZIONI ALL’ORIGINE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

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La proposta del deputato Gianpiero Zinzi, come da prassi, è accompagnata anche da una introduzione descrittiva che di seguito riportiamo: “Il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi sta assumendo in alcune regioni d’Italia, come la Campania, carattere di vera e propria emergenza sociale. La Campania, in particolare, regione ad alta densità abitativa, vive in una situazione particolarmente delicata a seguito della mancata fruizione, come nel resto d’Italia, del condono edilizio del 2003. La presente proposta di legge interviene sul testo unico in materia di edilizia (DPR n.380 del 2001) allo scopo di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nelle ipotesi di pluralità di procedure di demolizione da attivare. In particolare, l’articolo 1 della proposta di legge introduce nel TU sull’edilizia l’articolo 44-bis che individua, per l’ordine di esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all’art.44 del citato Testo Unico, sei criteri di priorità da applicare seguendo l’ordine di elencazione, cui il pubblico Ministero deve attenersi ai sensi dell’art.655 del codice di procedura penale (il quale dispone, per l’appunto, che salvo che sia diversamente disposto – spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento curare d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali). Nella determinazione delle priorità, il Pubblico Ministero dovrà quindi considerare: a)se l’immobile sia nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; b)rappresenti un pericolo per la pubblica o privata incolumità; c)se trattasi di edilizia speculativa; d)se l’immobile costituisca un c.d. “ecomostro” o comunque sia di rilevante impatto ambientale o costruito su area soggetta a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico artistico; e)sia riconducibile alle c.d. seconde case o case-vacanze; f) tutti i restanti immobili o abitazioni come ultimi. Con l’articolo 2 si vuol prevedere una sospensione temporanea delle demolizioni giudiziali degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e degli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su beni paesaggistici.[manca la data… sospensione per quanto?]”.

ITER ANCORA DA ASSEGNARE, SI FACCIA IN FRETTA

Andando a spulciare sui siti ufficiali, si nota come l’atto Camera n. 2098 (quello avente per l’appunto ad oggetto “Zinzi: Introduzione dell’articolo 44-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione di immobili abusivi”, alla voce fase iter risulti ancora “da assegnare”. Ma la speranza è che si faccia in fretta e che soprattutto dalla capitale le forze di governo abbiano la percezione che è giunta l’ora di fermare un fenomeno che non può andare ulteriormente avanti. Tutto questo, peraltro, mentre a Milano si lavora per salvare gli abusi speculativi relativi a numerosi grattacieli oggetto di procedimenti penali che vedono tra l’altro contestazioni per reati ben maggiori del solo abusivismo edilizio. Se non è vero che esistono due Italia, insomma, beh questa è l’occasione giusta per dimostrarlo.

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